Dalle associazioni e delle fondazioni

Michele Mauro 18/05/21
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INDICE

  • Il diritto di associarsi in Costituzione e nell’ordinamento civile. Principi generali.
  • La costituzione delle associazioni.
  • La costituzione delle fondazioni.
  • Il riconoscimento della personalità giuridica ex D.P.R. n. 361/2000.
  • Il riconoscimento degli enti ecclesiastici.
  • Gli organi delle persone giuridiche.
  • L’ammissione nell’associazione.
  • Il recesso e l’esclusione dell’associato.
  • L’estinzione delle persone giuridiche.
  • La devoluzione dei beni residui.

 

  1. Il diritto di associarsi in Costituzione e nell’ordinamento civile. Principi generali.

Il nostro ordinamento riconosce come centro di imputazione di diritti e doveri, oltre ovviamente alle persone fisiche, anche le persone giuridiche.

La disciplina normativa applicabile alle persone giuridiche è rinvenibile nel Codice Civile al Titolo II.

Il Codice nostrano innanzitutto opera una fondamentale distinzione tra persone giuridiche pubbliche (per ben intenderci, Comuni e Province nonché tutti gli altri enti che sono dalla legge riconosciuti come tali, art. 11 c.c.) e persone giuridiche private. In merito a tale forma aggregativa vigeva, sino all’abrogazione ad opera dell’art. 11, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 361 del 10.02.2000, l’art. 12 c.c. che testualmente affermava: “1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. 2. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto”.

Come già chiarito, l’art. 12 c.c. è stato abrogato nell’ormai lontano anno 2000 ma un richiamo storico è necessario per chiarire come il Legislatore abbia sempre inteso riconoscere giuridicamente tali forme associative. L’art. 12 c.c., infatti, è stato abrogato in quanto il cd. riconoscimento oggi avviene non più con Decreto del Presidente della Repubblica, bensì, con l’iscrizione della persona giuridica nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture territorialmente competenti. Sul punto occorre tuttavia chiarire che, qualora la persona giuridica operi in materie attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni, l’iscrizione non deve essere richiesta presso la Prefettura, bensì, al medesimo registro che è però, in questi casi, tenuto dalla Regione territorialmente competente.

A ben vedere, è già la Carta Costituzionale a prevedere, ed anzi ad incentivare, il fenomeno associativo. L’art. 18, infatti, dispone: “1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 2. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. Da tale essenziale norma sono già desumibili alcuni dogmi da tenere sempre ben presenti nello studio delle forme associative:

  • Il Legislatore è consapevole che solo grazie all’unione di sinergie, forze ed idee comuni, i cittadini possono esplicare pienamente la propria individualità. Solo grazie alla comunione di intenti, sogni, prospettive ed energie, i cittadini possono perseguire scopi individualisticamente non raggiungibili, siano essi di carattere economico, culturale, sociale, religioso, sportivo o quant’altro;
  • La stessa assemblea costituente pone subito un limite, nel sistema di pesi e contrappesi che informa il nostro intero ordinamento, alla libertà di associazione: sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, direttamente o indirettamente, scopi politici con l’organizzazione di strutture di carattere militare. In tale disposto (art. 18, c. 2, Cost.) è evidente l’intento di evitare il ripetersi dei tragici eventi storici immediatamente precedenti all’adozione della Carta Costituzionale.

Una piena comprensione dell’inclinazione dell’Assemblea Costituente in merito al fenomeno associativo è possibile, inoltre, solo con la lettura dell’art. 18 in combinato con l’articolo precedente (art. 17: “1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. 2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”) e quello successivo (art. 19: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”).

L’ordinamento riconosce pienamente il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi in luoghi privati ed in luoghi privati aperti al pubblico senza la necessità nemmeno di fornire un preavviso alla Pubblica Autorità. Tale preavviso si renderà necessario soltanto nel caso in cui le riunioni avvengano in un luogo pubblico, in modo da consentire alla Pubblica Autorità di verificare che tali riunioni non comportino pregiudizio alla incolumità pubblica o non siano in contrasto con ragioni di sicurezza. Solo in questi due ultimi casi per l’Autorità Pubblica sarà possibile vietare la riunione dei cittadini.

Ma incolumità e sicurezza pubblica non sono gli unici ostacoli alla libertà associativa e di riunione dei cittadini, in quanto l’art. 19 Cost., pur prevedendo la piena libertà di professione, propaganda e esercizio religiosi, sia in forma individuale sia in forma associata, pone l’ulteriore limite del rispetto del buon costume.

Dalla lettura dei tre articoli della Costituzione appena richiamati, quindi, si può desumere che i cittadini possono riunirsi ed associarsi per perseguire praticamente qualsiasi scopo lecito (religioso, sindacale, sociale, culturale, sportivo, turistico, economico, assistenziale, altruistico, ricreativo e via discorrendo) purchè tali riunioni ed associazioni siano pacifiche, non perseguano obiettivi contrari al buon costume, alle norme penali e non rappresentino un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica. La Pubblica Autorità, infatti, solo nel caso di riunioni in luogo pubblico, devono essere preavvisate per vagliare che i limiti posti dalla legge non siano travalicati.

Su tale chiaro solco tracciato dalla Costituzione si innesta l’intero impianto normativo costruito dal Legislatore che, innanzitutto, distingue, come detto in precedenza, tra persone giuridiche pubbliche (territoriali, quali Stato, Regioni, Province e Comuni, ma anche persone giuridiche pubbliche non territoriali) e persone giuridiche private (la prima grande distinzione all’interno di questa macrocategoria è quella tra persone giuridiche private riconosciute e non riconosciute).

In questa breve ricostruzione del quadro normativo vigente, ci soffermeremo nell’analisi delle sole persone giuridiche private in merito alle quali certamente gli elementi fondamentali della persona giuridica (latu sensu) sono:

  • Pluralità di persone (elemento personale);
  • Patrimonio (elemento reale);
  • Scopo (elemento teleologico).

A seconda della prevalenza di un elemento costitutivo rispetto agli altri, occorre distinguere  tra:

  • CORPORAZIONI: in tale categoria devono farsi rientrare le associazioni (che perseguono uno scopo di natura non economica) e le società (che perseguono uno scopo di lucro). Il tratto comune di tali forme aggregative è costituito dall’organizzazione di persone fisiche che si uniscono per il perseguimento di uno scopo comune. In dottrina si è soliti affermare che, nel caso delle corporazioni, sia prevalente l’elemento personale (cd. universitas personarum), basti pensare che l’art. 27 c.c. dispone l’estinzione dell’associazione “quando tutti gli associati sono venuti a mancare”, mentre l’art. 2272, co. I, n. 4), prevede, tra le altre, come causa di scioglimento della società proprio la mancanza di pluralità di soci;
  • ISTITUZIONI: rientrano in tale categoria, invece, le fondazioni ed i comitati. Le istituzioni possono ben essere definite come l’organizzazione di beni destinati al perseguimento di uno o più scopi determinato/i dal fondatore o dal promotore. Ciò che rileva, in questo caso, è l’elemento patrimoniale (cd. universitas bonorum). In realtà tra fondazioni e comitati esiste anche una differenza in merito al loro momento genetico, infatti, mentre il conferimento del patrimonio (che deve avere congrua consistenza in riferimento allo scopo perseguito) è parte dell’atto costitutivo della fondazione (anche se, come vedremo, il conferimento del patrimonio può essere disposto anche con un atto autonomo sebbene collegato all’atto che costituisce la fondazione), i comitati possono essere costituiti anche senza l’iniziale conferimento di un patrimonio adeguato al perseguimento/raggiungimento dello scopo in quanto una delle caratteristiche di tale forma di aggregazione è proprio quella di raccogliere (mediante sottoscrizioni pubbliche o conferimenti/oblazioni) fondi per il raggiungimento dello scopo predeterminato.
  1. La costituzione delle associazioni.

L’atto fondamentale per la costituzione delle associazioni, ovviamente, è l’atto costitutivo.

Tale atto va a tutti gli effetti considerato come un negozio giuridico e, pertanto, soggiace alla disciplina prevista dal Titolo II Libro IV del Codice Civile.

L’atto costitutivo deve considerarsi come un contratto plurilaterale aperto, in quanto nelle associazioni è prevista la possibilità di ingresso nella compagine di futuri nuovi associati.

Non secondaria considerazione da farsi, in merito all’atto costitutivo, è che questo debba rivestire la forma dell’atto pubblico.

Nelle associazioni, oltre all’atto costitutivo, riveste un ruolo fondamentale anche lo statuto. Tale atto detta le norme che regolano la vita dell’ente.

Premesso che lo statuto è vincolante sia nei confronti degli associati che lo votano sia nei confronti di quelli che debbano successivamente far ingresso nell’associazione, in dottrina sussistono diversi orientamenti in merito alla natura giuridica dello statuto.

Alcuni autori, infatti, sostengono che lo statuto debba considerarsi come un atto unilaterale che viene adottato dall’ente in una fase successiva alla sua costituzione. La tesi più recente (che appare preferibile anche a parere di chi scrive), è quella secondo la quale in realtà la natura dello statuto sia del tutto equiparabile a quella dell’atto costitutivo (contratto plurilaterale aperto) e ciò in quanto lo statuto è un atto che va ad integrare l’atto costitutivo, senza tralasciare comunque la considerazione che in molti caso le norme che disciplinano l’attività dell’associazione sono incorporate direttamente nell’atto costitutivo (che quindi viene anche materialmente ad assorbire lo statuto).

 

  1. La costituzione delle fondazioni.

In merito alle fondazioni, invece, gli atti utili alla costituzione sono:

  • Il negozio di fondazione: è un atto unilaterale nel quale viene rassegnata la volontà del fondatore. La fondazione può essere costituita sia con un atto inter vivos sia con un testamento. Il negozio di fondazione è revocabile salve le ipotesi che (I) sia già intervenuto il riconoscimento della personalità giuridica oppure che (II) il fondatore abbia già fatto iniziare l’opera voluta. La revoca del negozio di fondazione non si trasmette agli eredi.
  • L’atto di donazione: è l’atto di natura patrimoniale con il quale, a titolo gratuito, il fondatore conferisce al futuro ente i beni patrimoniali (mobili oppure immobili) necessari per il perseguimento dello scopo fissato dallo stesso fondatore. La presenza di tale atto è solo eventuale, in quanto, ben può essere inserito all’interno dello stesso atto di fondazione.

E’ indiscutibile che tra negozio di fondazione e atto di dotazione vi sia una fortissima correlazione che, in particolare, fa dipendere l’atto di dotazione dalle sorti del negozio di fondazione. Il collegamento negoziale tra i due atti è evidente e vede configurarsi il negozio di fondazione come atto principale e l’atto di dotazione come atto accessorio. La conseguenza ovvia è che in caso di revoca o annullamento dell’atto di fondazione debba poi essere annullato anche l’atto di dotazione in quanto prevederebbe il conferimento di un patrimonio ad un soggetto inesistente.

  1. Il riconoscimento della personalità giuridica ex D.P.R. n. 361/2000.

Come accennato in precedenza, il principale spartiacque nella disamina della disciplina applicabile alle persone giuridiche private è quella relativa al riconoscimento.

Nel sistema previgente, intendendo per tale quello in vigore fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, l’art. 12 c.c. (poi integralmente abrogato) prevedeva che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistassero la personalità giuridica con il riconoscimento concesso (previa richiesta) con decreto dal Presidente della Repubblica (co. I) o del Prefetto, in caso di delega (co. II).

Alcun dubbio, quindi, sussisteva in merito al fatto che il riconoscimento fosse concesso mediante un apposito provvedimento della Pubblica Autorità (il decreto del Presidente della Repubblica) e che in assenza di tale atto le istituzioni fossero prive di personalità giuridica e, quindi, di capacità giuridica.

In realtà, in ragione dell’art. 1 L. n. 13/1991 (che elenca in maniera tassativa gli atti amministrativi adottabili con la forma del D.P.R. non prevedendo tra questi il decreto per il riconoscimento della personalità giuridica), il decreto in questione era adottato di volta in volta dal Ministro competente individuato in ragione dello scopo perseguito dalla persona giuridica.

Questa procedura nel corso degli anni ha mostrato tutte le proprie criticità non solo giuridiche ma anche fattuali. Spesso, infatti, tra la data della richiesta di riconoscimento e la pronuncia del relativo decreto potevano trascorrere anche quattro anni e tale situazione si è appalesata insostenibile.

Alcun dubbio può sussistere, invece, in merito alla natura di tale procedura che aveva un carattere evidentemente concessorio e prevedeva una forte indagine discrezionale della Pubblica Amministrazione in merito alla richiesta di riconoscimento avanzata. La pronuncia del decreto di riconoscimento, infatti, non seguiva un’attività di mera verifica, da parte della Pubblica Amministrazione, circa la liceità dello scopo perseguito e della sussistenza dei requisiti formali imposti dalla legge (consistenza patrimoniale in relazione allo scopo perseguito, requisiti personali eccetera) ma si spingeva sino ad una valutazione dell’opportunità della concessione del riconoscimento che involgeva un giudizio discrezionale di utilità e apprezzamento dell’attività della compagine che chiedeva il riconoscimento.

Questa situazione, evidentemente, era contrastante con la libertà di associazione che è riconosciuta in Costituzione con le norme in precedenza brevemente osservate.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è stato integralmente riscritta la disciplina della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Innanzitutto non è più prevista la pronuncia di un espresso provvedimento (il decreto ministeriale) ed un ruolo centrale è assunto dalle Prefettura e dalle Regioni (nelle sole materie di loro esclusiva competenza) che sono obbligate all’istituzione e  alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche.

La domanda di iscrizione al Registro deve essere presentata direttamente dal fondatore o da coloro ai quali viene conferita la rappresentanza dell’ente privato. A seguito della presentazione della domanda la Prefettura, o la Regione, provvederanno al rilascio di una ricevuta di presentazione.

La domanda, inoltre, deve essere sempre corredata dell’atto costitutivo e dello statuto nonchè di documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio e la sua adeguatezza in relazione allo scopo perseguito dalla fondazione o dall’associazione.

In merito alle fondazioni istituite mediante testamento è ancora in vigore l’art. 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile in ragione del quale il notaio che provvede alla pubblicazione del testamento, entro 30 giorni, è obbligato a denunciare alla competente Prefettura l’istituzione della fondazione.

Oggi il principale controllo che viene svolto dalla Prefettura, o dalla Regione competente, è relativo al rispetto delle norme legislative e regolamentari (in merito alla corretta costituzione dell’ente), alla liceità dello scopo ed alla congruità, sempre in relazione allo scopo perseguito, della consistenza patrimoniale. Ogni valutazione in merito all’utilità dello scopo è preclusa alla Pubblica Amministrazione.

Una volta presentata la domanda, corredata dalla predetta documentazione necessaria, la Prefettura, o la Regione, deve provvedere all’iscrizione della fondazione/associazione nel Registro entro 120 giorni (in tale periodo possono anche essere chiesti chiarimenti o integrazioni documentali a supporto della richiesta). In caso di mancata iscrizione nel termine predetto, tuttavia, è pacifico che venga a realizzarsi silenzio-rifiuto impugnabile, eventualmente, in sede giurisdizionale.

Una disciplina particolare è prevista, invece, per le associazioni/fondazioni che intendono esercitare la propria attività in materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. In questi casi, infatti, è previsto che il Prefetto chieda a tale Amministrazione un preventivo parere sulla opportunità della concessione (in relazione allo scopo culturale  perseguito) del riconoscimento della personalità giuridica. Il Ministero, in questi casi, deve rendere il proprio parere entro 60 giorni dalla richiesta avanzata dal Prefetto. In caso di mancata pronuncia da parte del Ministero, il Prefetto potrà procedere (elasso il termine predetto) all’iscrizione della persona giuridica nel Registro.

Brevemente occorre chiarire che nel previgente sistema il decreto ministeriale di riconoscimento della personalità giuridica poteva essere revocato.

Oggi tale opportunità non è espressamente prevista (ad eccezione degli enti ecclesiastici), tuttavia, dottrina e giurisprudenza concordano su tale possibilità. In tali casi la revoca ha effetto ex nunc.

Occorre inoltre precisare che, in caso di annullamento o revoca del riconoscimento di un’associazione, qualora dovesse emergere una volontà di tutti gli associati in tal senso, la vita della compagine associativa può continuare nella veste di associazione non riconosciuta.

Tale possibilità è invece preclusa per le fondazioni, in quanto, in caso di revoca o annullamento del riconoscimento inizialmente concesso, trova piena applicazione l’art. 28 c.c. che prevede la trasformazione, ad opera dell’autorità giudiziaria, della fondazione stessa “allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore”, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 che preclude la possibilità della trasformazione qualora il fondatore abbia previsto proprio come causa di estinzione della fondazione (e devoluzione dei beni a terze persone) al verificarsi dei fatti che comportano la necessità di trasformazione.

La riforma operata dal D.P.R. n. 361/2000 ha inciso profondamente sulla natura dell’iscrizione dell’ente nel Registro delle persone giuridiche.

Ante riforma, infatti, l’iscrizione nel Registro assolveva ad una mera funzione di pubblicità dichiarativa, in quanto la personalità giuridica era riconosciuta con il decreto ministeriale che quindi aveva carattere costitutivo.

Oggi, invece, è proprio l’iscrizione nel Registro ad avere efficacia costitutiva perchè è solo con l’iscrizione che viene riconosciuta la personalità giuridica.

Ulteriore notevole differenza tra i due regimi giuridici susseguitisi nel tempo, è quella relativa alla tenuta del Registro.

Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n 361/2000, infatti, il Registro era istituito presso la Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia ed era tenuto sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale stesso. Una volta ottenuto il decreto ministeriale di riconoscimento, gli amministratori dovevano provvedere entro 15 giorni a chiedere l’iscrizione del Registro presso la predetta Cancelleria.

A Seguito della riforma in questione, come già ribadito in precedenza, oggi il Registro è tenuto presso le Prefetture – UTG ed è proprio il Prefetto il titolare della regolare tenuta del Registro.

  1. Il riconoscimento degli Enti ecclesiastici.

Ancora oggi risulta essere in vigore il procedimento previsto dalla Legge n. 222/1985 che non è stata abrogata dal D.P.R. n. 361/2000 in ragione della propria natura pattizia che non consente una riforma unilaterale della disciplina da parte dello Stato.

Per ottenere la personalità giuridica, quindi, gli Enti ecclesiastici devono ancora oggi ottenere il decreto di riconoscimento che, mentre in precedenza era adottato dal Presidente della Repubblica, oggi viene adottato dal ministero dell’Interno, previa istruttoria della Prefettura competente in ragione del luogo in cui è stabilita la sede legale dell’ente che richiede il riconoscimento.

Il procedimento prende avvio con il deposito presso la Prefettura competente territorialmente dell’istanza corredata del provvedimento di assenso al riconoscimento giuridico rilasciato dall’Autorità Ecclesiastica (tale documento non è necessario se l’istanza è, invece, sottoscritta direttamente dall’Autorità Ecclesiastica) e del decreto di approvazione canonica.

Ora occorre precisare che sono innumerevoli le forme che può assumere un ente ecclesiastico (si pensi, solo a titolo esemplificativo e non esclusivo, a parrocchie, chiese, seminari, fondazioni, associazioni pubbliche di fedeli, confraternite, società di vita apostolica ed innumerevoli altre ancora) e, a seconda della forma associativa dell’ente richiedente, sarà necessario provvedere al deposito di specifica documentazione a supporto dell’istanza di riconoscimento (solitamente, qualora l’ente rivesta una forma corrispondente ad una di quelle previste dal codice civile, verrà chiesta la produzione di documentazione analoga a quella richiesta per il riconoscimento della persona giuridica “civilistica”).

Conclusasi la fase istruttoria presso la Prefettura, l’UTG provvederà all’invio della documentazione al Ministero dell’Interno affinchè si pronunci. Qualora venga adottato il decreto ministeriale di riconoscimento, questo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e solo in seguito sarà possibile poi procedere all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la medesima Prefettura competente per la fase istruttoria.

  1. Gli organi delle persone giuridiche.

Le persone giuridiche sono dotate di capacità di agire che viene a concretizzarsi mediante gli organi della compagine.

Gli organi si suddividono in organi deliberativi (sono gli organi che concorrono alla formazione della volontà “interna” della persona giuridica) ed organi esecutivi (gli organi che esprimono verso terzi la volontà dell’ente).

Gli organi esecutivi di associazioni e fondazioni sono gli amministratori che rispondono nei confronti delle persone giuridiche di una responsabilità contrattuale essendo applicabile nei loro confronti la disciplina del mandato.

Nelle associazioni gli amministratori sono chiamati a dare attuazione alle delibere dell’assemblea (organo deliberativo) che, quindi, svolge sempre una funzione di controllo sull’operato e la gestione degli amministratori stessi. Nelle associazioni è sempre l’assemblea, qualora ne ravvisi i presupposti, a dover deliberare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e a disporre la loro sostituzione.

Tale attività di controllo sull’operato degli amministratori, nel caso delle fondazioni, viene invece svolta dall’Autorità Governativa in quanto nelle fondazioni non esiste alcun organo deliberativo (non esiste un’assemblea). Gli amministratori, infatti, sono nominati secondo i criteri indicati nel negozio di fondazioni dal fondatore, nel caso in cui tali criteri non siano indicati oppure non siano applicabili, sarà la Prefettura competente a provvedere alla nomina degli amministratori. E’ sempre la Prefettura, peraltro, a svolgere il controllo dell’attività degli amministratori e la corrispondenza di quest’ultima al raggiungimento dello scopo indicato dal fondatore. Sarà sempre la Prefettura l’organo competente a sostituire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli amministratori e a procedere all’eventuale azione di responsabilità degli stessi.

  1. L’ammissione nell’associazione

Come detto in precedenza il contratto di associazione è da intendersi come aperto, vale a dire, è sempre possibile di regola la possibilità che nuovi soggetti facciano ingresso nell’ente.

Le regole ed i criteri di ammissione sono individuati, obbligatoriamente, nello stesso statuto o direttamente nell’atto costitutivo. Ciò che tuttavia va chiarito è che non esiste un diritto ad essere ammessi nell’associazione e ciò significa che, anche se un soggetto è in possesso di tutti i requisiti previsti dallo statuto/atto costitutivo, non può opporsi alla decisione discrezionale dell’assemblea di negargli l’ammissione.

Di regola la qualità di associato (stante il carattere personale della partecipazione) non è trasmissibile agli eredi, salvo che lo statuto, o l’atto costitutivo, espressamente non lo prevedano.

  1. Il recesso e l’esclusione dell’associato

L’altra faccia della medaglia della libertà di associazione è il diritto di recesso dall’associazione.

Il diritto di recesso degli associati può essere disciplinato o limitato (con la previsione, ad esempio, di un periodo di permanenza minimo nella compagine) dallo statuto o dall’atto costitutivo ma non può mai essere negato.

L’esclusione dell’associato, invece, deve essere deliberata, previa formale contestazione degli addebiti all’associato, dall’assemblea e può aversi soltanto nel caso in cui ricorrano gravi motivi previsti dallo statuto o dall’atto costitutivo, oppure nei casi previsti dalla legge. La deliberazione di esclusione va notificata all’associato escluso, il quale entro sei mesi dal perfezionamento della notifica può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria la deliberazione di esclusione. L’indagine del giudice, in questi casi, deve limitarsi all’accertamento del verificarsi effettivo dei fatti (previsti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto) e del rispetto della procedura prevista per l’esclusione, ma non può estendersi all’opportunità o meno della deliberazione.

Sia in caso di recesso che di esclusione, l’art. 24, co. 4, c.c. espressamente prevede che l’associato receduto o escluso non possano ripetere i contributi versati e non possano vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

  1. L’estinzione delle persone giuridiche

La persona giuridica può estinguersi per:

  • Cause previste dagli associati oppure dal fondatore: la causa deve espressamente essere prevista nell’atto costitutivo o nell’atto di fondazione;
  • Raggiungimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità dello scopo;
  • Patrimonio divenuto insufficiente;

A tali cause di estinzione, che sono comuni ad associazioni e fondazioni, occorre aggiungere altre ipotesi che sono però relative soltanto alle associazioni, vale a dire, il venir meno della pluralità degli associati, lo scioglimento per deliberazione dell’assemblea oppure la fusione di più associazioni.

L’estinzione viene poi dichiarata con un provvedimento ricognitivo dell’autorità governativa (Prefettura), mentre per le fondazioni è previsto anche che le medesime possano essere trasformate dalla medesima autorità che, tuttavia, deve cercare di discostarsi il meno possibile dalla volontà originaria del fondatore.

Una volta accertata l’estinzione della persona giuridica, si può aprire la fase di liquidazione, fase affidata ad un apposito organo che sono i  liquidatori i quali procedono alla definizione dei rapporti patrimoniali attivi e passivi sotto il controllo del Presidente del Tribunale.

Conclusa la fase di liquidazione (che può avere anche una lunga durata visto che potrebbe anche doversi attendere la conclusione di procedimenti giudiziari nei quali era coinvolto l’ente), si ha l’autentica fine della persona giuridica con il Presidente del Tribunale che ordina la cancellazione della persona giuridica dal Registro delle persone giuridiche.

  1. La devoluzione dei beni residui.

Nel caso in cui all’esito della liquidazione dovessero residuare dei beni, questi saranno devoluti in conformità a quanto stabilito nell’atto costitutivo, nello statuto, nella deliberazione assembleare di scioglimento (per le sole associazioni) o nell’atto di fondazione.

Qualora tali indicazioni dovessero essere non reperibili, la devoluzione sarà gestita dall’autorità governativa la quale cercherà, ove possibile, di assegnare i beni a persone giuridiche che perseguono fini analoghi a quelli perseguiti dalla persona giuridica estinta.

I creditori che non hanno fatto valere i propri diritti di credito nella fase di liquidazione, entro un anno dalla conclusione di tale fase, possono chiedere il pagamento all’ente al quale i beni sono stati devoluti.

E’ esclusa la possibilità di ripartizione del residuo attivo tra gli associati perchè tale evenienza sarebbe evidentemente contrastante con il fine ideale dell’associazione stessa.

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Per la redazione del presente lavoro mi sono avvalso della consultazione di:

  • Manuale di istituzioni di diritto privato, a cura di Massimiliano Di Pirro (Gruppo Editoriale Simone, anno 2020);
  • Istituzioni di diritto civile, di Alberto Trabucchi (Editore CEDAM, anno 2019)
  • Codice Civile Studium, a cura di Luigi Tramontano (Editore LaTribuna, anno 2020).

Michele Mauro

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