Dal 31 dicembre acquistano efficacia i nuovi termini di impugnazione del licenziamento

Redazione 20/12/11
Scarica PDF Stampa

di Lilla Laperuta

Diventano efficaci a decorrere dal 31 dicembre di quest’anno, le disposizioni del collegato lavoro (L. n. 183 del 2010), che stabiliscono un nuovo termine di decadenza per contestare i licenziamenti: la denuncia andrà fatta entro 60 giorni e dovrà essere seguita dalla presentazione del ricorso al giudice o dalla richiesta del tentativo di conciliazione nei successivi 270 giorni.

La fase giudiziale dunque, deve essere avviata nel termine massimo di 330 giorni. La ratio sottesa è quella di contrastare quei comportamenti dilatori che, attraverso una tardiva instaurazione delle controversie, mirano ad ottenere una maggiore liquidazione dei danni.

La data del 31 dicembre, si ricorda, è quella differita dalla L. 10/2011, di conversione del D.L. 225/2010 (decreto milleproroghe), che ha inserito il nuovo comma 1-bis, nell’articolo 32 del collegato lavoro citato. Precisamente il comma in parola stabilisce che: «In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011».

Il nuovo regime temporale di impugnazione vale per i licenziamenti e per tutte le fattispecie (diverse dal licenziamento) a cui il collegato ha esteso il doppio termine di decadenza. Quindi i contratti a termine, ma anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i trasferimenti, i rapporti di somministrazione, le cessioni di azienda.

Dal 31 dicembre prossimo, dunque, il licenziamento dovrà, come prima, essere impugnato (anche stragiudizialmente) entro 60 giorni, ma l’impugnazione  diventerà inefficace se non seguita, nei successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso al giudice (o dalla richiesta di arbitrato o di conciliazione). Prima di tale data i licenziamenti impugnati saranno soggetti (come prima della modifica introdotta dal collegato lavoro) al solo termine prescrizionale di 5 anni.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento