Dal 2012 sarà operativa la guida accompagnata (D.M. 213/2011) per chi ha compiuto 17 anni

Redazione 26/12/11
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Dal 2012 sarà possibile esercitarsi alla guida di un’autovettura anche all’età di 17 anni, a determinate condizioni. Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213 è stato varato il decreto attuativo dell’art. 115 del codice della strada, nel testo modificato dalla L. 120/2010. Quest’ultimo provvedimento ha introdotto la possibilità di poter effettuare la cosiddetta guida accompagnata, vale a dire la facoltà per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto 17 anni, di condurre, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio. L’articolo 16, comma 2, della legge di riforma demandava ad un apposito decreto ministeriale il compito d’individuare le condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell’autorizzazione del minore alla guida accompagnata, i contenuti ed le modalità di certificazione del percorso didattico da seguirsi presso un’autoscuola, i requisiti soggettivi dell’accompagnatore, le condizioni di espletamento delle attività di guida accompagnata nonché le caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull’autoveicolo adibito a tale guida.

A tutti questi adempimenti si è ora provveduto con il D.M. 213/2011 e dalla prossima primavera si potrà richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata (il decreto entrerà in vigore il 21 aprile 2012).

Ovviamente il decreto pone una serie di vincoli al rilascio di questa speciale autorizzazione. Nello specifico:

a) può essere rilasciata solo a chi è già in possesso di una patente di guida. Vista la minore età del soggetto richiedente l’unico titolo a tal fine valido è la patente A1, quella che abilita alla guida del motociclo 125;

b) l’istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta anche dal genitore (o dal legale rappresentante) che dovrà anche allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante tale qualità, corredata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante;

c) prima del rilascio dell’autorizzazione il minore deve frequentare un corso di formazione presso un’autoscuola, la cui durata è di almeno 10 ore effettive di guida. Al termine del corso, l’autoscuola rilascia un attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida;

d) solo dopo aver frequentato il corso l’Ufficio della motorizzazione rilascia l’autorizzazione, nella quale sono indicati gli accompagnatori (al massimo 3) che possono affiancare il minore nelle esercitazioni alla guida. Gli accompagnatori devono avere un’età non superiore a 60 anni, devono essere titolari, da almeno 10 anni, di patente di guida della categoria B o superiore e non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida negli ultimi 5 anni;

e) gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente; il fac-simile del modello è riportato in allegato al decreto 213/2011.

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