Dal 1° gennaio 2013 pubblicità e trasparenza per le consulenze di importo superiore a 1.000 euro

Redazione 06/07/12
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Lilla Laperuta

Nell’ambito delle misure per favorire la crescita produttiva ed imprenditoriale e lo sviluppo della Nazione predisposte dal D.L. 83/2012 emergono quelle relative alla trasparenza della attività dell’amministrazione pubblica e alla conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico (art. 18).

L’obiettivo finale, si spiega nella relazione illustrativa del decreto , è quello di consentire l’uso dei dati e delle informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni.

La valenza precettiva delle disposizioni previste è definita dallo stesso provvedimento laddove si sancisce espressamente che esse costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse devono conformarsi, entro il 31 dicembre 2012, tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

Questa la strategia della trasparenza messa in piedi dal decreto:

a) si impone la pubblicità sulle reti internet della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e dell’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 L. 241/1990 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a 1.000 euro;

b) nel sito internet dell’ente obbligato devono essere indicati: il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l’importo; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

c) i dati suddetti e tutti i dati pubblicati sui siti degli enti obbligati, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, prevista dall’articolo 11, D.Lgs. 150/2009 (decreto Brunetta), devono essere di facile accesso e consultazione per tutti i soggetti potenzialmente interessati, e devono essere riportati in formato elettronico;

d) la mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configura una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, deve essere rilevate d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità;

e) ancora, l’inottemperanza alla norma è rilevabile dal destinatario della prevista concessione no attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale.

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