Da oggi operative le nuove norme sul processo civile

Redazione 11/09/12
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Anna Costagliola

Sono operative a partire da oggi le modifiche al processo civile introdotte con la L. 134/2012, di conversione del Decreto sviluppo 83/2012. Come espressamente previsto dal legislatore le nuove disposizioni sul processo civile si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ossia a partire dall’11 settembre 2012.

Di notevole impatto sono soprattutto le modifiche apportate con i nuovi artt. 348bis e 348ter c.p.c., che introducono un vero e proprio «filtro» per la proposizione dell’appello con cui il giudice del gravame è investito del compito di valutare, in via preliminare rispetto alla trattazione, la «non ragionevole fondatezza» del gravame medesimo. Deve ricordarsi che l’istituto del filtro non trova applicazione con riguardo ai procedimenti che abbiano seguito il rito sommario di cognizione e a quelli per i quali è prevista la partecipazione del pubblico ministero.

Fortemente critica nei confronti del nuovo istituto è stata soprattutto l’Avvocatura, per la quale l’assoluta discrezionalità del giudice nella valutazione della trattazione dell’appello appare tanto chiara quanto odiosa, anche in considerazione della circostanza per cui le possibili censure in Cassazione alla decisione di primo grado risultano più limitate rispetto al passato. Scompare, infatti, tra le ragioni del ricorso in Cassazione, la possibilità di proporre impugnazione per «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», possibilità che viene ora sostituita dall’ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Al varo anche il riformulato procedimento per il riconoscimento degli indennizzi ai sensi della Legge Pinto. Le novità introdotte in materia dalla stessa L. 134/2012  ridefiniscono l’intero procedimento, rendendolo più simile a quello previsto per il decreto ingiuntivo, prevedono sanzioni da irrogare per le richieste più pretestuose, comportano l’esclusione delle parti colpevoli di aver assunto condotte dilatorie e infine determinano termini rigidi per la presentazione delle domande.

Si avranno due fasi, di cui una monocratica, attivata mediante ricorso al giudice, ed una eventuale per l’opposizione al decreto del giudice che sarà di competenza della corte di appello in composizione collegiale. In ogni caso, la durata massima del processo non potrà superare i sei anni mentre l’importo dell’indennizzo per ciascun anno sarà quantificabile in una somma che va dai 500 ai 1.500 euro per anno.

Un’importante innovazione che dovrebbe adeguare il sistema giudiziario italiano agli standard europei. Ci si aspetta risultati importanti, sia sul piano di una migliore destinazione delle risorse, al fine di alleggerire di gran lunga il lavoro delle Corti di appello, sia su quello prettamente economico, se si tiene in considerazione l’eccessivo costo che la legge Pinto ha avuto sulle casse dello Stato.

Infine, applicabili, sempre dall’11 settembre, anche le nuove nome relative allo strumento del concordato preventivo nonché la previsione del reato, a carico del professionista, di false informazioni o omissione di informazioni rilevanti nelle relazioni o attestazioni relative alle procedure concorsuali.

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