Da 250 a 75 euro al giorno la pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve

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La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e stabilisce che “il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale”.

Indice:

  1. Il fatto
  2. La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione
  3. Le argomentazioni sostenute dalle parti
  4. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta
  5. Conclusioni

Il fatto

Essendo stata proposta opposizione avverso un decreto penale di condanna in cui l’imputato era accusato del delitto di cui all’art. 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), avendo costui chiesto l’applicazione, ex art. 444 del codice di procedura penale, della pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a 2.222,22 euro di multa, con sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981, il Giudice investito a decidere dell’opposizione, vale a dire il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ravenna, riteneva che, poiché detta sostituzione sarebbe dovuta avvenire sulla base del tasso minimo di ragguaglio previsto dall’art. 135 del codice penale, richiamato dall’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, pari a 250 euro per un giorno di pena detentiva, nel caso di specie la pena detentiva sarebbe dovuta essere sostituita con una pena pecuniaria di 20.000 euro, cui si sarebbero dovute aggiungere 2.222,22 euro di multa, per la somma complessiva di 22.222,22 euro.

Orbene, la necessità di applicare l’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 – che prevede tale tasso minimo di ragguaglio, ma che appare al giudice di problematica compatibilità con la Costituzione – avrebbe fondato, per l’autorità giudicante, la rilevanza delle questioni nei termini che verranno esposti da qui a breve.

A sua volta il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, anch’esso chiamato a decidere su una opposizione proposta avverso un decreto penale di condanna emesso in relazione, in questo caso, al delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.), per avere posizionato la propria autovettura in prossimità dell’ingresso dell’abitazione delle persone offese, impedendo a queste ultime l’accesso e l’uscita dall’abitazione stessa, preso atto che, nel giudizio di opposizione, l’imputato e il pubblico ministero avevano chiesto applicarsi, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena, già diminuita per la scelta del rito, di tre mesi di reclusione, sostituita dalla multa di 6.750,00 euro, determinata al tasso di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva, riteneva che, in assenza di elementi tali da imporre ex art. 129 cod. proc. pen. il proscioglimento, e alla luce della scarsa pericolosità sociale e della modesta capacità criminosa rivelate dalla condotta contestata, la pena detentiva di cui le parti chiedevano l’applicazione fosse congrua e proporzionata alla personalità del reo e alla concreta offensività del fatto di reato, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., così come lo stesso poteva dirsi con riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva di 6.750,00 euro, rateizzabile ex art. 133-ter cod. pen.; pena pecuniaria che, però, le parti avevano determinato sulla base del tasso di conversione minimo previsto, per il procedimento per decreto penale di condanna, dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (75 euro per un giorno di detenzione), e non sulla base il tasso minimo di ragguaglio prescritto dall’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 mediante rinvio all’art. 135 cod. pen. (250 euro per un giorno di detenzione), che avrebbe dovuto essere applicato nel giudizio di opposizione mentre l’applicazione di quest’ultimo criterio, invece, avrebbe dato luogo a una pena pecuniaria sostitutiva pari a 22.500 euro.

Ciò posto, osservava in proposito il giudice a quo che, alla luce della documentazione dell’Agenzia delle entrate versata in atti e attestante la situazione reddituale dell’imputato, una pena pecuniaria di tale importo sarebbe stata sostanzialmente pari ai redditi dichiarati nell’anno 2020 e, dunque, del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell’interessato fermo restando che, anche nell’eventualità di una rateizzazione, l’entità degli importi dovuti sarebbe stata tale da compromettere notevolmente la capacità economica del reo.

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La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ravenna solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), «nella parte in cui […] prevede che, nel determinare l’ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, in un valore […] che non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 c.p., pari a euro 250,00, anziché fare applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all’art. 459, co. 1 bis, c.p.p., ovvero poter fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all’art. 133 bis del codice penale», denunziandone il contrasto con gli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo evidenziava che, stante il carattere mobile del rinvio all’art. 135 cod. pen. operato dall’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, l’innalzamento del tasso di ragguaglio previsto dalla disposizione codicistica, da 38 a 250 euro per un giorno di pena detentiva (in forza dell’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), avrebbe reso eccessivamente onerosa, per il condannato, la sostituzione delle pene detentive di breve durata prevista dall’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981.

Richiamando ampi stralci della sentenza n. 15 del 2020 della Consulta, il rimettente denunciava altresì come, nella vigenza dell’attuale disciplina, la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sia divenuta «un privilegio per soli condannati abbienti», con l’introduzione nell’ordinamento di una irragionevole discriminazione, in contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., ma anche con la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost., ritenendo al contempo come non sarebbe d’altra parte praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata atteso che l’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 è stato modificato dall’art. 4 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), con l’espunzione del richiamo all’art. 133-bis cod. pen., che consente al giudice di diminuire la pena pecuniaria stabilita dalla legge sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura minima sia eccessivamente gravosa giacché tale modifica precluderebbe al giudice di adeguare, nel caso concreto, l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva alle effettive condizioni economiche del reo, con conseguente lesione, ancora una volta, degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost..

Conclusivamente, riteneva il giudice a quo che «il criterio di ragionevolezza ed il principio di uguaglianza sostanziale, oltre alla finalità rieducativa cui le pene devono sempre tendere impongano che, anche nel caso di sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 53, co. 2, della legge n. 689/81, si faccia applicazione dei medesimi criteri di cui all’art. 459, co. 1 bis, c.p.p., dettati in materia di decreto penale di condanna, oppure si consenta al giudice di applicare i meccanismi di adeguamento di cui all’art. 133 bis del codice penale».

Ciò posto, anche nell’altro procedimento summenzionato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto parimenti sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, «nella parte in cui detta disposizione prevede che, nel determinare il quantum della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva di durata inferiore a sei mesi, il Giudice individui il valore minimo giornaliero di un giorno di reclusione nella misura della somma indicata dall’articolo 135 c.p., pari a 250,00 euro, anziché nella minor somma di 75,00 € prevista dall’articolo 459, co. l-bis c.p.p.», per ritenuto contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e, in via subordinata, la stessa disposizione era denunciata, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui «non prevede che il Giudice, nel determinare la pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva di durata inferiore a sei mesi, […] possa fare applicazione del criterio di adeguamento della pena pecuniaria minima previsto dall’articolo 133-bis c.p.».

Nel dettaglio, nell’addivenire a siffatta decisione, il rimettente richiamava i principi enunciati dalla Corte costituzionale in punto di necessaria proporzionalità della pena al disvalore del fatto illecito commesso (sono citate le sentenze n. 236 del 2016, n. 341 del 1994, n. 409 del 1989 e n. 50 del 1980), anche a garanzia dell’effettivo dispiegarsi della funzione rieducativa della pena, di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. (sono citate le sentenze n. 251 del 2012, n. 341 del 1994, n. 343 del 1993 e n. 313 del 1990), per poi soffermarsi diffusamente sulla sentenza n. 15 del 2020, che avrebbe apertis verbis rilevato «l’irragionevolezza intrinseca del valore minimo del criterio di conversione delle pene detentive brevi» previsto dalla disposizione censurata.

Evidenziata quindi la rilevanza delle questioni sollevate – atteso che l’applicazione del tasso minimo di ragguaglio stabilito dall’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 imporrebbe il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva formulata dalle parti –, il giudice a quo riteneva come la disposizione censurata contrastasse anzitutto con l’art. 3, secondo comma, Cost. poiché il descritto coefficiente di ragguaglio creerebbe una disparità di trattamento tra imputati facoltosi – in grado di assolvere al pagamento della pena pecuniaria, pur se sproporzionata – e imputati meno abbienti fermo restando che tale criterio minimo di conversione avrebbe colliso altresì con l’art. 27, terzo comma, Cost. nella misura in cui rischierebbe di vanificare «l’imprescindibile esigenza di minimizzazione dell’inflizione di pene detentive brevi “gratuite” ed “inutilmente laceranti”» e genererebbe trattamenti sanzionatori sproporzionati e intrinsecamente irragionevoli.

Oltre a ciò, sarebbe stato infine violato l’art. 117, primo comma, Cost. in ragione del conflitto della disposizione censurata anche con l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, che vieta l’inflizione di pene sproporzionate rispetto al reato.

Orbene, a fronte dei denunciati vulnera costituzionali, il rimettente auspicava un intervento della Consulta che allineasse il tasso minimo di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, da applicarsi ai sensi dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, al tasso minimo previsto dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. per la sostituzione della pena detentiva nel procedimento per decreto penale di condanna (75 euro per un giorno di pena detentiva).

Invero, tale disposizione, diversa ma non disomogenea rispetto a quella censurata – in quanto ad essa accomunata dalla previsione di una «“forbice” di “valori sanzionatori”» funzionale a «consentire il migliore adeguamento del trattamento sanzionatorio al fatto di reato e alle caratteristiche personologiche del reo» – avrebbe offerto, per il giudice a quo, un preciso punto di riferimento in grado di orientare l’intervento del Giudice delle leggi verso una soluzione non arbitraria, idonea a eliminare o comunque ridurre la manifesta irragionevolezza denunciata dal rimettente, sulla falsariga di quanto già avvenuto nelle sentenze n. 236 del 2016 e n. 40 del 2019, tenuto conto altresì del fatto che una simile soluzione non eliderebbe «la natura di favore» del tasso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria previsto dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il solo procedimento per decreto, rispetto al tasso di ragguaglio applicabile in via ordinaria ai sensi dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 dal momento che l’intervento auspicato inciderebbe sul solo valore minimo del criterio di conversione, che diverrebbe di 75 euro in entrambe le ipotesi, mentre la misura massima del tasso di ragguaglio rimarrebbe differenziata, e segnatamente pari a 225 euro per un giorno di pena detentiva ai sensi dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., e a 2500 euro ai sensi dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981.

Ciò posto, in via subordinata, il giudice a quo chiedeva alla Corte costituzionale un intervento additivo sull’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nel senso che venisse ripristinate nella disposizione il richiamo all’art. 133-bis cod. pen., espunto dall’art. 4 della legge n. 134 del 2003 in quanto la reintroduzione del criterio di adeguamento della pena pecuniaria minima di cui all’art. 133-bis cod. pen. avrebbe consentito di ridurre l’importo delle pene pecuniarie sostitutive, ove «economicamente troppo gravose, sproporzionate rispetto alle condotte ascritte al reo, stridenti rispetto alle esigenze di finalismo rieducativo e tali da comportare disparità di trattamento tra imputati abbienti e non» fermo restando che, da un lato, la rilevanza della questione subordinata sarebbe derivata dall’incidenza sull’individuazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato nel giudizio a quo laddove la questione sollevata in via principale fosse giudicata infondata, e, dunque, l’istanza di patteggiamento avanzata dall’imputato non potesse essere accolta, dall’altro, poiché il monito espresso nella sentenza n. 15 del 2020 sarebbe rimasto inascoltato, non avendo il legislatore provveduto a modificare l’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, la Consulta sarebbe stata ora «obbligata a intervenire» (era citata la sentenza n. 179 del 2017), al fine di evitare «trattamenti sanzionatori “generalmente avvertiti come iniqui”» (era citata la sentenza n. 207 del 2017).

Le argomentazioni sostenute dalle parti

In relazione al procedimento instaurato presso il Tribunale di Ravenna, interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili.

L’inammissibilità discenderebbe, innanzitutto, secondo l’Avvocatura generale, dal difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni.

Il giudice a quo, in particolare, non avrebbe chiarito per quale motivo la pena pecuniaria sostitutiva sarebbe eccessivamente gravosa per l’imputato, il quale, accedendo al patteggiamento, beneficerebbe dello sconto di pena previsto dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. ed eviterebbe altresì l’applicazione della pena accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente di cui all’art. 22, comma 12-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Il rimettente, inoltre, non avrebbe inoltre offerto alcun dato significativo circa le condizioni economiche dell’imputato, sicché sarebbe impossibile verificare l’effettiva sostenibilità della quota giornaliera sostitutiva della pena detentiva, determinata ai sensi dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, anche ove il giudice, in forza dell’art. 133-ter cod. pen., concedesse la massima dilazione di pagamento.

Ciò posto, un ulteriore profilo di inammissibilità era ricondotta nell’inesatta e incompleta identificazione della norma oggetto di censura, che comporterebbe la contraddittorietà del petitum poichè l’ordinanza di rimessione avrebbe dovuto censurare anche l’art. 4 della legge n. 134 del 2003, che ha espunto dal testo dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 il rinvio all’art. 133-bis cod. pen., dal momento che la pretesa illegittimità costituzionale scaturirebbe proprio dalla menzionata disposizione.

Pertanto, «sebbene la questione di legittimità costituzionale in astratto possa ritenersi non manifestamente infondata», essa sarebbe inammissibile per l’aberratio ictus parziale in cui sarebbe incorso il rimettente.

Detto questo, anche in relazione all’altro procedimento, cioè quello pendente innanzi al Tribunale di Taranto, interveniva sempre il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale fossero dichiarate inammissibili.

In particolare, l’interveniente, previa dettagliata disamina del quadro normativo di riferimento e delle plurime modifiche legislative del tasso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria previsto dall’art. 135 cod. pen. – sovente accompagnate da un parallelo aumento dell’importo delle pene pecuniarie –, osservava che la Consulta, nella sentenza n. 214 del 2014, ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 cod. pen. e 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, volta a conseguire una modificazione del tasso di ragguaglio di 250 euro per un giorno di pena detentiva, sul rilievo che l’allora rimettente, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, invocava un intervento sostitutivo della disciplina sottoposta a scrutinio, da ritenersi di esclusiva spettanza del legislatore.

Orbene, per l’Avvocatura generale dello Stato, anche l’odierna ordinanza di rimessione proporrebbe una soluzione interpretativa ritenuta dal giudice a quo più opportuna, ma non costituzionalmente imposta, trascurando che le valutazioni di dosimetria sanzionatoria sono di esclusiva pertinenza del legislatore, come del resto confermato dalle sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018 e n. 148 del 2016 della Consulta fermo restando che, in ogni caso, le questioni sarebbero state inammissibili per inesatta e/o incompleta identificazione della norma oggetto di censura e contraddittorietà del petitum formulato dal rimettente, che mirerebbe a reintrodurre nel testo dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 il richiamo all’art. 133-bis cod. pen., senza però censurare anche l’art. 4 della legge n. 134 del 2003, che tale riferimento ha espunto.

Poiché l’esito ripristinatorio avuto di mira dal giudice a quo presupporrebbe la previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 134 del 2003, la questione, ancorché «in astratto […] non manifestamente infondata», sarebbe stata comunque inammissibile per parziale aberratio ictus avendo il rimettente omesso di censurare anche tale ulteriore disposizione.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta

I giudici di legittimità costituzionale, in via preliminare, osservavano come le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Ravenna fossero inammissibili poiché, ad avviso della Consulta, il giudice rimettente aveva effettivamente omesso di illustrare per quale ragione una pena pecuniaria sostitutiva di 20.000 euro in aggiunta alla multa di 2.222,22 euro – oggetto di specifica richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, in sede di opposizione al decreto penale di condanna per il delitto di assunzione di lavoratori privi di valido permesso di soggiorno – debba ritenersi sproporzionata rispetto alle sue condizioni economiche, sulle quali lo stesso giudice a quo non fornisce alcuna informazione.

Di conseguenza, una volta postulato che tale insufficiente descrizione della fattispecie concreta non consentiva alla Consulta di apprezzare la rilevanza delle questioni prospettate (sentenze n. 114 del 2021 e n. 254 del 2020; ordinanze n. 136 del 2021 e n. 147 del 2020), si giungeva alla conclusione secondo la quale ciò determinava l’inammissibilità di tutte le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Ravenna, restando assorbite le ulteriori eccezioni formulate dall’Avvocatura generale dello Stato.

Invece, per la Corte, a diverso esito conduceva lo scrutinio di ammissibilità delle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Taranto.

In particolare, era prima di tutto ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato in quanto, se la sentenza n. 214 del 2014, invocata dall’interveniente, aveva invero ritenuto l’inammissibilità di una questione sollevata sulla stessa disposizione, con la quale il rimettente chiedeva alla Consulta di fissare a 97 euro, anziché a 250, il tasso di conversione giornaliero della pena detentiva in pena pecuniaria e la Corte costituzionale aveva allora rilevato come la soluzione proposta non fosse «costituzionalmente obbligata», ritenendo necessario un intervento da parte del legislatore in una materia riservata alla sua discrezionalità, tuttavia, una ormai copiosa giurisprudenza costituzionale, successiva a quella sentenza, non ritiene più che l’impossibilità di individuare un’unica soluzione costituzionalmente obbligata al vulnus denunciato costituisca un ostacolo insuperabile all’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale, ben potendo la Corte costituzionale reperire essa stessa soluzioni costituzionalmente adeguate, già esistenti nel sistema e idonee a colmare temporaneamente la lacuna creata dalla stessa pronuncia di accoglimento della questione; ferma restando poi la possibilità per il legislatore di individuare, nell’esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi enunciati dal Giudice delle leggi e ciò tanto in materia di dosimetria sanzionatoria (sentenze n. 185 del 2021, n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018, n. 236 del 2016), quanto altrove (ex multis, sentenze n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 242 del 2019 e n. 99 del 2019) fermo restando che lo stesso rimettente indicava d’altronde, in rapporto di subordinazione, due possibili soluzioni a suo avviso costituzionalmente adeguate, rappresentate, la prima, dalla sostituzione del tasso di 250 euro giornalieri, previsto dall’art. 135 cod. pen., con quello minimo di 75 euro già previsto dall’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale in materia di decreto penale di condanna; e, la seconda, dall’addizione alla disposizione denunciata della possibilità per il giudice di diminuire sino a un terzo il valore giornaliero di 250 euro in relazione alle condizioni economiche del reo, sulla base di quanto già previsto dall’art. 133-bis cod. pen..

Chiarito tale aspetto di ordine preliminare, anche la seconda eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato era stimata parimenti infondata atteso che il rimettente individuava correttamente la disposizione che stabilisce – attraverso il richiamo all’art. 135 cod. pen. – il meccanismo di conversione oggetto delle proprie censure, tenuto conto altresì del fatto che, d’altra parte, con il petitum formulato in via subordinata, il rimettente non mirava ad ottenere una – problematica – reviviscenza del frammento normativo che richiamava l’art. 133-bis cod. pen., abrogato dalla legge n. 134 del 2003, come sembrerebbe stato implicare l’eccezione formulata dalla difesa statale (sulla reviviscenza di disposizioni a seguito di sentenze di illegittimità costituzionale, sentenza n. 7 del 2020 e ivi ulteriori riferimenti), quanto piuttosto il rimettente individuava chiaramente nella facoltà di diminuire sino a un terzo la pena pecuniaria minima prevista dall’art. 133-bis cod. pen. una soluzione normativa già esistente nel sistema, la quale – una volta estesa anche all’istituto della sostituzione della pena detentiva – sarebbe stato in grado di ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata.

Orbene, per la Corte, tale richiesta era pienamente ammissibile alla luce delle considerazioni sin qui svolte.

Doveva, invece, ad avviso della Consulta, essere dichiarata d’ufficio inammissibile la sola questione formulata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, non avendo il rimettente chiarito per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea: ciò che condiziona in via generale, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, l’operatività dei diritti riconosciuti dalla Carta, e di conseguenza la stessa possibilità di invocarli quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex multis, sentenze n. 213, n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021), il che naturalmente non esclude la possibilità che i diritti della Carta possano essere utilizzati come strumenti interpretativi nella lettura delle stesse disposizioni costituzionali corrispondenti (come, ad esempio, nelle sentenze n. 33 del 2021, n. 102 del 2020, n. 272 del 2017 e n. 236 del 2016).

Una volta che erano state esaminate tali questioni di ordine pregiudiziale, il Giudice delle leggi notava che, ai fini dell’esame nel merito delle residue questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Taranto, appariva essere opportuna una sintetica ricostruzione del contesto normativo in cui tali questioni si collocavano, il che era fatto nei seguenti termini: “L’art. 53 della legge n. 689 del 1981 prevede che le pene detentive brevi possano essere sostituite dal giudice con le pene sostitutive della semidetenzione, della libertà controllata e della pena pecuniaria entro i limiti massimi, rispettivamente, di due anni, un anno e sei mesi. Il successivo art. 58 disciplina l’esercizio di tale potere discrezionale da parte del giudice. Sulla base dei generali criteri per la commisurazione della pena indicati dall’art. 133 cod. pen., il giudice valuta anzitutto se sostituire la pena, essendo tenuto a non farlo allorché presuma che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, oltre che in presenza delle cause ostative enumerate dall’art. 59 della stessa legge n. 689 del 1981; nel caso poi in cui opti per la sostituzione, «sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato».

Come è noto, l’istituto della sostituzione della pena detentiva fu introdotto nel nostro ordinamento nel 1981 con l’obiettivo fondamentale di evitare, per quanto possibile, gli effetti negativi determinati dall’esecuzione delle pene detentive di breve durata (peraltro contenute, nella versione originaria della legge, entro il limite massimo di sei mesi): pene troppo brevi, appunto, perché potesse essere impostato e attuato un programma rieducativo realmente efficace in favore del condannato; ma abbastanza lunghe per determinare gravi conseguenze a suo carico, per reati di bassa gravità, dal momento che l’ingresso in carcere provoca non soltanto una brusca lacerazione dei rapporti familiari, sociali e lavorativi sino a quel momento intrattenuti (con conseguente difficoltà di un loro ripristino una volta terminata l’esecuzione della pena), ma anche il contatto con persone condannate per reati assai più gravi e, in generale, con subculture criminali che possono condurlo a maturare scelte di vita stabilmente orientate verso la commissione di nuovi reati. Di talché, più che a contribuire, in positivo, alla risocializzazione del reo, le pene sostitutive risultano orientate a evitare, per quanto possibile, gli effetti desocializzanti della carcerazione di breve durata, assicurando al contempo – in conseguenza del loro contenuto comunque afflittivo – un risultato di intimidazione e ammonimento del reo, che dovrebbe distoglierlo dalla commissione di nuovi reati in futuro. (…) Tali essenziali obiettivi sono caratteristici anche dalla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve, cui è dedicato il secondo comma dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981, oggi censurato. Nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 4 della legge n. 134 del 2003, tale disposizione prevede, in particolare, un sistema di determinazione della pena pecuniaria sostitutiva per tassi giornalieri: il giudice «individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva», tenendo conto – ai fini della determinazione di tale valore giornaliero – «della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare». Tale valore giornaliero non può peraltro «essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare». La pena pecuniaria complessiva risultante può, infine, essere soggetta al beneficio della rateizzazione previsto dall’art. 133-ter cod. pen., pure richiamato dalla disposizione in esame.Le censure dell’odierno rimettente si appuntano sul limite minimo del tasso di conversione giornaliero che il giudice è tenuto a stabilire: limite minimo determinato mediante il rinvio, pacificamente considerato come “mobile”, all’art. 135 cod. pen. Come più analiticamente rammentato dalla sentenza n. 214 del 2014, tale disposizione detta un criterio di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive che è applicabile in linea di principio «per qualsiasi effetto giuridico», e il cui importo originario di cinquanta lire per ogni giorno di pena detentiva è stato oggetto di «reiterati interventi di adeguamento, sollecitati dalla progressiva perdita di potere di acquisto della moneta». In particolare, l’art. 101 della legge n. 689 del 1981 innalzò da 5.000 a 25.000 lire per ogni giorno di pena detentiva tale coefficiente, che fu ulteriormente elevato a 75.000 lire dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell’articolo 135 del codice penale: ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive); somma poi arrotondata a 38 euro in seguito all’introduzione della moneta unica. Infine, la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha drasticamente innalzato il criterio di ragguaglio alla misura oggi oggetto delle censure del rimettente, pari a 250 euro giornalieri: con una modifica che, come sottolineato ancora nella sentenza n. 214 del 2014, «torna a vantaggio dell’imputato, allorché sia la pena pecuniaria a dover essere ragguagliata alla pena detentiva (ad esempio, in sede di verifica della fruibilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale); mentre va a suo discapito nell’ipotesi inversa, così come tipicamente avviene quando si discuta dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 53 della legge n. 689 del 1981»”.

Ciò posto, terminato questo excursus normativo, i giudici di legittimità costituzionale ritenevano come le questioni sollevate dal giudice rimettente sull’eccessività di tale limite minimo, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., fossero fondate.


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Si evidenziava a tal proposito innanzitutto che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (per una più estesa ricapitolazione, sentenza n. 112 del 2019), ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato (sentenze n. 88 del 2019, n. 68 del 2012, n. 409 del 1989, n. 218 del 1974), sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato (sentenze n. 136 e 73 del 2020, n. 284 e 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 341 del 1994) fermo restando che il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità.

Precisato ciò, la Consulta denotava altresì che il limite costituzionale in parola non può non valere anche per la pena pecuniaria, che è una sanzione criminale a tutti gli effetti, seppur con una precisazione imposta dalla sua stessa natura in quanto, come la stessa Corte costituzionale ebbe modo di rilevare già nella sentenza n. 131 del 1979, la pena detentiva comprime la libertà personale, che è «bene primario posseduto da ogni essere vivente» mentre la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che «non inerisce naturalmente alla persona umana»; di talché la pena pecuniaria naturalmente «comporta l’inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell’impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati».

Dunque, mentre l’impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie: una multa del medesimo importo può risultare più o meno afflittiva secondo le disponibilità reddituali e patrimoniali del singolo condannato e, di qui, aveva proseguito il Giudice delle leggi, la ricerca da parte di molti legislatori contemporanei «di rimedi, atti a salvaguardare l’efficacia e la concreta uguaglianza dell’effetto della pena pecuniaria, mediante meccanismi d’adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati».

Oltre a ciò, era inoltre fatto presente che un tale adeguamento, come rilevava anche l’odierno rimettente, deve ritenersi imposto dal principio di eguaglianza da cui discende il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini (art. 3, secondo comma, Cost.).

Pertanto, nella prospettiva di un’eguaglianza “sostanziale” e non solo “formale”, il vaglio che la Corte costituzionale è chiamata a compiere sulla manifesta sproporzione della pena pecuniaria, per la stessa Consulta, non potrà che confrontarsi con il dato di realtà del diverso impatto del medesimo quantum di una tale pena rispetto a ciascun destinatario fermo restando che tale diverso impatto esige di essere “compensato” attraverso uno di quei rimedi cui aveva fatto cenno la sentenza n. 131 del 1979 in modo che il giudice sia posto nella condizione di tenere debito conto – nella commisurazione della pena pecuniaria – delle condizioni economiche del reo, oltre che della gravità oggettiva e soggettiva del reato (nell’ambito del diritto comparato, sulla illegittimità costituzionale di pene pecuniarie suscettibili di risultare gravemente sproporzionate rispetto alle concrete condizioni economiche dei singoli condannati, è citata Corte Suprema del Canada, sentenza 14 dicembre 2018, Regina contro Boudreault, 3 SCR 599).

D’altronde, a questa esigenza è ispirato, nell’ordinamento italiano, l’art. 133-bis cod. pen. che, al primo comma, impone al giudice di tenere conto delle condizioni economiche del reo nella determinazione dell’ammontare della multa e dell’ammenda e, al secondo comma, prevede la possibilità di un aumento sino al triplo del massimo stabilito dalla legge, nonché di una diminuzione sino a un terzo del minimo, allorché il giudice ritenga «che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa», così come analogamente, da una parte, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, l’art. 11 della legge n. 689 del 1981 dispone che, in sede di determinazione di tali sanzioni, si debba tenere conto, oltre che della gravità della violazione e di eventuali condotte compiute dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle sue conseguenze, anche della personalità e delle condizioni economiche dell’agente medesimo; mentre, nel settore specifico delle violazioni in materia di tutela dei mercati finanziari – caratterizzato da sanzioni pecuniarie amministrative di natura punitiva e di impatto potenzialmente assai significativo, dall’altra l’art. 194-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) parimenti dispone che nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni debba tenersi conto, tra l’altro, della «capacità finanziaria del responsabile della violazione» [comma 1, lettera c)].

Tra l’altro, come già rilevato nella sentenza n. 131 del 1979, il diritto comparato mostra poi che numerosi ordinamenti hanno adottato in via generale – proprio per meglio assicurare l’eguaglianza “sostanziale” – il sistema cosiddetto dei tassi giornalieri, caratterizzato dalla scomposizione del processo di commisurazione della pena pecuniaria in due fasi distinte: una prima fase, nella quale si stabilisce, sulla base della gravità oggettiva e soggettiva del reato, il numero delle quote giornaliere che il condannato è tenuto a pagare; e una seconda fase, in cui viene fissato il valore di ciascuna quota, sulla base delle condizioni economiche del condannato stesso – e in particolare della quota di reddito giornaliero che si presume egli possa ragionevolmente impiegare per il pagamento della pena pecuniaria, tenuto conto anche dell’ammontare del patrimonio di cui risulti disporre – (in questo senso, ad esempio, l’art. 131-5 del codice penale francese, il § 40 del codice penale tedesco, il § 19 del codice penale austriaco, l’art. 50 del codice penale spagnolo, l’art. 47 del codice penale portoghese).

Precisato ciò, era oltre tutto denotato che, se la disposizione ora scrutinata si ispira, in effetti, al modello dei tassi giornalieri, stabilendo che per ogni giorno di pena detentiva sostituita il giudice debba individuare il «valore giornaliero cui può essere assoggettato l’imputato», tenendo conto «della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare», tuttavia, essa prevede altresì che tale valore giornaliero non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 cod. pen., che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è oggi pari a 250 euro e tale limite minimo è attualmente da intendersi come inderogabile, non essendo più possibile la diminuzione sino a un terzo che in precedenza era consentita dal richiamo all’art. 133-bis cod. pen., ora eliminato dal testo della disposizione censurata per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2003.

Per di più, una quota giornaliera di 250 euro è, all’evidenza, ben superiore a quella che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare, in relazione alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali mentre, se moltiplicata poi per il numero di giorni di pena detentiva da sostituire, una simile quota conduce a risultati estremamente onerosi per molte di queste persone, sol che si consideri ad esempio – come già osservato nella sentenza n. 15 del 2020 – che «il minimo legale della reclusione, fissato dall’art. 23 cod. pen. in quindici giorni, deve oggi essere sostituito in una multa di almeno 3.750 euro, mentre la sostituzione di sei mesi di reclusione (pari al limite massimo entro il quale può operare il meccanismo previsto dall’art. 53, comma 2, della legge n. 689 del 1981) dà luogo a una multa non inferiore a 45.000 euro».

Il caso oggetto del giudizio a quo dimostra, quindi, per la Corte, emblematicamente, l’elevatezza della sanzione determinata dalla disposizione censurata: a fronte di una condotta in definitiva di modesto disvalore, come una violenza privata realizzata mediante il parcheggio di un’autovettura in prossimità dell’ingresso dell’abitazione delle persone offese, con l’effetto di impedire a queste ultime di entrare e uscire con la propria macchina, la sostituzione della pena concordata dalle parti di tre mesi di reclusione – ritenuta congrua dal giudice – condurrebbe all’irrogazione di una pena pecuniaria sostitutiva di ben 22.500 euro: una somma che, come puntualmente osservava il giudice a quo sulla base della documentazione prodotta dall’imputato, è sostanzialmente pari ai redditi da lui dichiarati per l’intero anno 2020.

Come già sottolineato dalla sentenza n. 15 del 2020, invero, una quota giornaliera di conversione così elevata «ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, che pure era stata concepita dal legislatore del 1981 – in piena sintonia con la logica dell’art. 27, terzo comma, Cost. – come prezioso strumento destinato a evitare a chi sia stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità di scontare pene detentive troppo brevi perché possa essere impostato un reale percorso trattamentale, ma già sufficienti a produrre i gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, che il solo ingresso in carcere solitamente produce» e, al tempo stesso, la disposizione censurata ha finito per «trasformare la sostituzione della pena pecuniaria in un privilegio per i soli condannati abbienti» in contrasto con l’art. 3 Cost..

Ebbene, per il Giudice delle leggi, simili considerazioni appaiono, del resto, alla base del criterio stabilito dall’art. 1, comma 17, lettera l), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui si delega il Governo a prevedere che il valore giornaliero, al quale può essere assoggettato il condannato in caso di sostituzione della pena detentiva, debba essere individuato, nel minimo, «in misura indipendente dalla somma indicata dall’art. 135 del codice penale», così da «evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato».

Esaurite anche tali considerazioni, la Consulta faceva presente come essa, a questo punto della disamina, fosse tenuta, a due anni dal monito contenuto nella sentenza n. 15 del 2020 più volte citata, a porre rimedio alle violazioni riscontrate.

In particolare, una volta fattosi presente che la semplice ablazione della disposizione censurata avrebbe reso impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando così la funzionalità di uno strumento importante, anche se oggi sottoutilizzato proprio in ragione dell’incongruità della disciplina censurata, per «contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria» (sentenza n. 179 del 2017) in quanto ciò determinerebbe un «insostenibile vuoto di tutela» per interessi costituzionalmente rilevanti (sentenza n. 185 del 2021, nonché sentenza n. 222 del 2018), si rendeva perciò necessario per la Corte reperire nel sistema soluzioni normative già esistenti, che consentano di porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva.

Orbene, per perseguire tale scopo, la Corte costituzionale riteneva come non potesse allo stato che ricorrere alla soluzione – suggerita dal petitum formulato in via principale dal giudice rimettente – consistente nella sostituzione del minimo di 250 euro con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione al decreto penale di condanna; soluzione che peraltro poco si discosta, nell’esito pratico, da quella – prospettata attraverso il petitum formulato in via subordinata – di ripristinare la possibilità per il giudice di diminuire sino a un terzo la pena pecuniaria minima, prevista in via generale dall’art. 133-bis, secondo comma, cod. pen. (ciò che condurrebbe a fissare a circa 83 euro il minimo del valore giornaliero) mentre, a suo avviso, non era invece reputata necessaria – né richiesta dal rimettente – alcuna modifica relativa al massimo del valore giornaliero che doveva pertanto rimanere ancorato alla misura – fissata dal legislatore – pari a dieci volte l’ammontare stabilito dall’art. 135 cod. pen., e dunque, oggi, a 2.500 euro, consentendo ciò di mantenere una differenza di regime tra l’ordinaria sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, disciplinata dalla disposizione censurata, e quella speciale prevista dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. in materia di decreto penale di condanna, che prevede un valore giornaliero massimo pari a tre volte la somma di 75 euro (e cioè pari a 225 euro).

In conclusione, la disposizione censurata era dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, al quarto periodo, prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale», restando ovviamente ferma la possibilità che nell’esercizio della menzionata delega di cui alla legge n. 134 del 2021 vengano individuate soluzioni diverse, e in ipotesi ancor più adeguate, a garantire la piena conformità della disciplina della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai principi costituzionali così come poc’anzi declinati, così come restando parimenti ferma, più in generale, la stringente opportunità – più volte segnalata dalla Consulta – che il legislatore intervenga, nell’attuazione della delega stessa ovvero mediante interventi normativi ad hoc, a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale (sentenza n. 279 del 2019) e ciò «nella consapevolezza che soltanto una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una commisurazione da parte del giudice proporzionata tanto alla gravità del reato quanto alle condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi l’effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva, così come di fatto accade in molti altri ordinamenti contemporanei» (sentenza n. 15 del 2020).

La Corte costituzionale, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».

Conclusioni

Con la decisione in esame, la Consulta interviene sull’art. 53 della legge n. 689/1981 sostituendo il precetto normativo secondo cui il “valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare” con il seguente: “il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale”.

Pertanto, per effetto di tale pronuncia, quando si deve procedere, ove ricorrano i presupposti di legge, alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, tenuto conto che, per “determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva” (art. 53, co. 2, secondo periodo, legge n. 689/1981), tale valore giornaliero non dovrà essere più inferiore ad euro 250 euro, in relazione a quanto previsto per l’appunto dall’art. 135 cod. pen., ma sarà soggetto ad una quantificazione più bassa, ossia euro 75 euro fermo restando che la misura massima rimane determinata in euro 2.500 che è pari a dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale.

Pur tuttavia, come “suggerito” dalla Consulta, non si può escludere che nel futuro possa intervenire il legislatore per regolare tale materia, con particolar riguardo al decreto legislativo con cui sarà data attuazione alla legge di delega n. 134/2021.

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