Approvato da un ramo del parlamento un decreto legge volto a conferire appositi poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere: vediamo in cosa consiste.
Il Senato della Repubblica ha approvato, in data 3 maggio del 2023, un disegno di legge (A. S. n. 377), intitolato “Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere”.
Orbene, in attesa di attendere le determinazioni che intenderà assumere l’altro ramo del Parlamento, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una breve disamina dei precetti normativi previsti un tale progetto di legge.
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Indice
1. La modifica apportata all’art. 2 del d.lgs. n. 106/2006
L’art. 1, co. 1, lett. a), d.d.l. A. S. n. 377, prevede che “all’articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-oc-ties e 612-bis del codice penale, ovvero da-gli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, evocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che
sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»”.
Pertanto, questo “nuovo” comma, così formulato, ove venisse definitivamente approvato, prevedrebbe “che il procuratore della Repubblica – che in base proprio all’articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006 è il titolare esclusivo dell’azione penale – possa, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione del procedimento al PM designato, se questi – nell’ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere – non rispetti il termine previsto dall’articolo 362, comma 1-ter c.p.p., acquisendo, nei tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza” (Servizio studi del Senato, Dossier n. 14 –marzo 2023, A.S. n. 377-A – Poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione del termine per l’assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, in www.senato.it).
Orbene, fermo restando che i “reati di violenza domestica o di genere (consumati o tentati) richiamati dalla norma sono i seguenti: omicidio (art. 575 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell’art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.)” (Servizio studi del Senato, op. cit., in www.senato.it), sempre in questo articolo, è altresì stabilito che, entro “tre giorni dalla comunicazione della revoca, il PM può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica” (Servizio studi del Senato, op. cit., in www.senato.it), fermo restando che, revocata “l’assegnazione, il procuratore della Repubblica, è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, che già ai sensi dell’articolo 362, comma 1-ter (1), giustificano la deroga al termine dei tre giorni” (Servizio studi del Senato, op. cit., in www.senato.it).
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2. La modifica apportata all’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006
L’art. 1, co. 1, lett. b), d.d.l. A. S. n. 377, invece, statuisce che “all’articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».
Di conseguenza, ove dovesse essere inserito tale precetto normativo, da ciò deriverebbe l’introduzione di un’“attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello” (Servizio studi del Senato, op. cit., in www.senato.it) che si sostanzierebbe “nella acquisizione di dati e notizie dalle procure del distretto e nell’obbligo per il procuratore generale presso la corte d’appello di redigere una relazione annuale da inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione” (Servizio studi del Senato, op. cit., in www.senato.it).
In particolare, alla stregua di questa previsione normativa, il procuratore generale presso la Corte di Appello sarebbe “tenuto ogni tre mesi ad acquisire dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine di cui all’art. 362, comma 1-ter, c.p.p.” (Servizio studi del Senato, op. cit., in www.senato.it), cioè: entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa, ed “entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti di violenza di genere e domestica, nonché ad inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale” (Servizio studi del Senato, op. cit., in www.senato.it).
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Questi sono dunque i precetti giuridici contemplati in questo disegno di legge.
Non resta dunque che vedere se tale progetto di legge verrà approvato in via definitiva.
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