Nella GU Serie Generale n.19 del 24-01-2025 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 178/2024, recante misure urgenti in materia di giustizia. È entrato in vigore il 25 gennaio 2025. Al D.L. 178 abbiamo dedicato anche: Decreto giustizia: le novità in materia di procedura penale.
Indice
- 1. Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione nella conversione del Decreto Giustizia
- 2. Funzioni direttive di legittimità nella conversione del Decreto Giustizia
- 3. Magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari nella conversione del Decreto Giustizia
- 4. Corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi nella conversione del Decreto Giustizia
- 5. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace nella conversione del Decreto Giustizia
- 6. Edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario nella conversione del Decreto Giustizia
- 7. Procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici nella conversione del Decreto Giustizia
- 8. Norma di interpretazione autentica di disposizioni modificative del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nella conversione del Decreto Giustizia
- 9. Copertura assicurativa di determinati soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità
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1. Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione nella conversione del Decreto Giustizia
Ad aprile 2025 sono differite le elezioni, previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Si riconosce la facoltà, per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare anche alle discussioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni.
2. Funzioni direttive di legittimità nella conversione del Decreto Giustizia
Si novellano gli articoli 35 e 46-terdecies del d.lgs. n. 160/2006 intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.
3. Magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari nella conversione del Decreto Giustizia
Si stabilisce che, fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in G.U. del d.lgs. n.149/2022, ai giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applicano le disposizioni relative al limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio. Si dispone la proroga fino al 30 giugno 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, che scade in data precedente al 30 giugno 2026.
4. Corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi nella conversione del Decreto Giustizia
Si prevede l’obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento oppure la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado e non già quale requisito per l’accesso ai predetti incarichi.
5. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace nella conversione del Decreto Giustizia
È ridotto da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione all’Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026.
6. Edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario nella conversione del Decreto Giustizia
È novellato l’art. 4-bis del decreto legge n. 92/2024, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico.
7. Procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici nella conversione del Decreto Giustizia
Si interviene sulle procedure di controllo elettronico (braccialetto elettronico) dell’osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.), dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.), precisando che l’accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere pure la verifica della fattibilità operativa dei medesimi.
8. Norma di interpretazione autentica di disposizioni modificative del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nella conversione del Decreto Giustizia
Tramite una norma di interpretazione autentica, si chiariscono i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024, correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 56, le disposizioni introdotte dal d.lgs. 136/2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore (28 settembre 2024) si applicano anche a quelli pendenti alla medesima data. Viene specificato che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura. I procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica sono i seguenti: composizioni negoziate; procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all’articolo 40 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza; procedimenti di esdebitazione; procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 136/2024. Per approfondimenti sul tema abbiamo pubblicato l’articolo Conversione in legge del “Decreto Giustizia”: implicazioni sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
9. Copertura assicurativa di determinati soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità
Si estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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