D.L. 138/2011: introduzione di nuovi limiti all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore

Redazione 05/09/11
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La Manovra economica-bis ha disposto, al fine di combattere l’evasione, ha disposto un’ulteriore riduzione da 5.000 euro a 2.500 euro della soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore.

La L. 197/1991 (di conv. del D.L. 143/1991), oggetto di numerose modificazioni ed integrazioni, ha per prima introdotto in materia alcune regole volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il provento di reati. Presupposto indefettibile per una efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita (ed anche al finanziamento del terrorismo) è, senza dubbio, la limitazione all’uso del contante, la quale si traduce in tracciabilità dei pagamenti mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari i cui dati ed informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini dirette alla prevenzione e repressione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I limiti all’utilizzo di denaro in banconote (il «contante») costituiscono, peraltro, un incentivo alla diffusione di altri più moderni (e controllabili) mezzi di pagamento, quali i trasferimenti di fondi via internet, i bonifici bancari, le carte di credito.

La materia è stata oggetto di novellazione per effetto dell’entrata in vigore, a far tempo dal 30 aprile 2008, del D.Lgs. 231/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e recante misure concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.

La normativa antiriciclaggio di cui al D.L.gs. 231/2007 ha previsto specifiche limitazioni all’uso dei contanti, accompagnate da una serie di sanzioni destinate a colpire i soggetti che le avessero violate o tentato di aggirarle. Oltre a ciò, il legislatore ha provveduto ad individuare alcuni soggetti ai quali ha attribuito, in virtù delle particolari attività svolte, il ruolo di sorveglianti circa il puntuale rispetto della normativa in oggetto. Così, a partire dal 30 aprile 2008, è divenuto operativo il divieto di pagare in contanti o con titoli al portatore quando l’importo fosse pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro). Nella logica della normativa antiriciclaggio, i limiti all’utilizzo del contante non attengono esclusivamente al denaro liquido, ma riguardano altresì i libretti di deposito al portatore (sia bancari che postali) ed i titoli al portatore, per l’evidente ragione che questi strumenti potrebbero essere utilizzati in sostituzione del contante. Ciò ha implicato l’indispensabilità che gli assegni postali e bancari di importo pari o superiore al limite indicato fossero nominativi e muniti di clausola di «non trasferibilità», potendo esser girati unicamente all’incasso.

Successivamente, il D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, ha riportato il limite delle som­me liberamente trasferibili al di sotto dei 12.500 euro. Ancora, al fine di adeguare le di­sposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, il D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) ha nuovamente adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore dall’importo di euro 12.500 a quello di euro 5.000.

Da ultimo, al fine di rendere sempre più limitata la possibilità del ricorso a strumenti di pagamento che, oltre ad essere fonte di riciclaggio, sono fonte di evasione (costituendo i mezzi utili e necessari per la gestione del «nero» di imprese individuali e società) il D.L. 138/2011 ha ulteriormente ribassato alla cifra di 2.500 euro la soglia al di sotto della quale è possibile, senza alcuna limitazione, trasferire delle somme in contanti, emettere degli assegni trasferibili e detenere libretti al portatore; detto limite va riferito alla somma complessiva della stessa operazione, anche quando l’operazione avviene a rate. Pertanto, alla luce dell’attuale disciplina, gli assegni bancari e postali di conto corrente nonché gli assegni circolari devono essere emessi nominativi e «non trasferibili» quando il relativo importo unitario sia pari o superiore a 2.500 euro.

La disposizione non si applica qualora il trasferimento in contanti avvenga tramite un intermediario abilitato che, a sua volta, accettando per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante. La deroga si giustifica in quanto l’intermediario è tenuto a rilevare l’operazione, identificando le parti interessate e comunicando i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate. Il pagamento tramite intermediario abilitato libera il solvens ancor prima della consegna della somma nelle mani dell’accipiens; basta la comunicazione al destinatario del pagamento che la somma è stata posta a sua disposizione presso l’intermediario. Conseguentemente il rischio dell’eventuale insolvenza dell’intermediario, sia pure limitatamente al periodo tra la disposizione di pagamento e il ricevimento di esso, è posto sostanzialmente a carico del creditore.

La nuova soglia è in vigore dal 13 agosto 2011, data della pubblicazione del D.L. 138/2011 sulla «Gazzetta Ufficiale». I titolari di depositi dovranno entro il prossimo 30 settembre 2011 estinguere i libretti con saldi superiori alla nuova soglia, oppure ridurne l’importo al di sotto, se vorranno mantenerli al portatore. (Anna Costagliola)

 

 

 

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