D.L. 138/2011: il caporalato è fra i delitti contro la persona

Redazione 31/08/11
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Con l’articolo 12 D.L. 138/2011 è stato inserito nel codice penale, nel titolo dedicato ai delitti contro la persona e in particolare contro la libertà individuale, il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro. Si  precisa che il  decentramento produttivo (la commissione a terzi di specifiche fasi del processo produttivo)  è un’attività assolutamente lecita ed è ampiamente utilizzata dalle imprese. Tuttavia, il fenomeno, la prassi lo dimostra,  può avere risvolti patologici laddove ad esso si ricorra per nascondere delle pratiche illecite, ovvero venga finalizzato unicamente ad aggirare i vincoli giuridici ed economici annessi all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; Spesso l’affidamento a soggetti terzi di determinate fasi produttive è puramente fittizio, in quanto i lavoratori formalmente dipendenti dal soggetto terzo in realtà sono sottoposti al reale potere direttivo dell’azienda committente.

Alla repressione di tale comportamento delittuoso (noto come caporalato) è diretta l’introduzione ex art. 12 del D.L. 138/2011, dell’art. 603bis nel codice penale (e del successivo 603ter),  previsione sollecitata soprattutto dalle categorie dell’agricoltura e dell’edilizia della Cgil, Flai e Fillea,

In particolare il neointrodotto art. 603bis del codice penale punisce chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori La punizione prevista consiste nella reclusione da cinque a otto anni accompagnata dalla  la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Gli  indici di sfruttamento sono stati così tipizzati:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Il successivo art. 603-ter contempla invece l’introduzione delle pene accessorie per i delitti di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e per il nuovo reato di intermediazione illecita. In particolare un simile crimine importa l’interdizione  importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti importa altresì l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. (Lilla Laperuta)

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