Alla repressione di tale comportamento delittuoso (noto come caporalato) è diretta l’introduzione ex art. 12 del D.L. 138/2011, dell’art. 603bis nel codice penale (e del successivo 603ter), previsione sollecitata soprattutto dalle categorie dell’agricoltura e dell’edilizia della Cgil, Flai e Fillea,
In particolare il neointrodotto art. 603bis del codice penale punisce chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori La punizione prevista consiste nella reclusione da cinque a otto anni accompagnata dalla la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Gli indici di sfruttamento sono stati così tipizzati:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
b) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Il successivo art. 603-ter contempla invece l’introduzione delle pene accessorie per i delitti di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e per il nuovo reato di intermediazione illecita. In particolare un simile crimine importa l’interdizione importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti importa altresì l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. (Lilla Laperuta)
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