D.L. 138/2011: enti locali obbligati a favorire liberalizzazione

Redazione 05/09/11
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Per espressa volontà del legislatore assurge a principio fondamentale  per lo  sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese la previsione di cui all’art. 3 del D.L. 138/2011 in base al quale  le autonomie territoriali (Comuni, Province, Regioni e Stato), devono adeguare  i  rispettivi  ordinamenti   all’obbligo di liberalizzazione dell’iniziativa e  dell’attività economica  privata, permettendo tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

Portata e dimensioni del principio sono, tuttavia, temperate dalla frapposizioni di alcuni limiti. Non possono infatti essere superati:

– i  vincoli  derivanti dall’ordinamento  comunitario   e   dagli obblighi internazionali;

– i principi fondamentali della Costituzione;

– il danno alla sicurezza, alla libertà,  alla  dignità  umana  e il contrasto con l’utilità sociale;

– le disposizioni indispensabili per  la  protezione  della  salute umana,  la   conservazione  delle   specie   animali   e   vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

 – le  disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

Gli enti locali devono recepire le nuove regole entro un anno dall’entrata  in vigore dal decreto; l’adeguamento costituisce parametro di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell’art. 20, co. 3,  D.L. 98/2011 (concessione di deroghe al patto di stabilità interno).

Per le amministrazioni statali invece le disposizioni normative incompatibili con il declamato principio decadranno automaticamente con   conseguente  diretta  applicazione degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi. (Lilla Laperuta)

 

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