D.L. 138/2011 e professionisti: sospensione dall’albo se non si fattura

Redazione 07/09/11
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Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nell’arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, si applica in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine. La sospensione opera per un periodo da tre giorni ad un mese, periodo che, in caso di recidiva, si estende da quindici giorni a sei mesi.

La previsione è contemplata dal D.L. 138/2001 e precisamente all’art. 2, comma 5.

È stabilito, inoltre, che, in deroga a quanto previsto dall’art. 19, co. 7, D.Lgs. 472/1997, il provvedimento di sospensione si considera immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui le violazioni in parola siano state commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sospensione va disposta nei confronti di tutti gli associati. (Lilla Laperuta)

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