D.L. 138/2011 e giustizia: aumenta il contributo unificato se il ricorrente non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

Redazione 12/09/11
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Tra le variazioni introdotte dal maxiemendamento approvato dal Senato il 7 settembre 2011 al decreto-legge 138/2011 (manovra economica bis), sono da segnalare le modifiche dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). In particolare, attraverso l’introduzione di un nuovo comma (il 6bis), sono stati aumentati della metà gli importi del contributo unificato, che variano a seconda del valore del processo, ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, che si determina, a tali fini, con il passaggio in giudicato della sentenza, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Tale disposizione si applica al ricorso principale, quello incidentale ed ai motivi aggiunti, qualora introducano domande nuove (Biancamaria Consales).

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