Cyberbullismo: la nuova legge sarà efficace?

Redazione 24/05/17
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In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge contro il cd. Cyberbullismo, è bene approfondire quali sono i nuovi strumenti messi a disposizione, o meglio, programmaticamente dichiarati come necessari ad arginare il fenomeno, dal Parlamento italiano.

Il provvedimento adotta un’ impostazione atta a valorizzare esclusivamente gli strumenti preventivi di carattere educativo, mentre risulta del tutto in secondo piano l’aspirazione punitiva dei minori che commettono atti di bullismo in rete.

Cyberbullismo: la procedura di attivazione

In particolare, il testo della legge prevede che il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali).

Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall’istanza, di avere assunto l’incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore.

L’ammonimento del Questore: è sufficiente?

Vi è poi un procedimento parallelo, il c.d. ammonimento del questore, costruito su modello di quello dello stalking: infatti, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Il ruolo della Scuola

È stata poi inserita la previsione di istituire un tavolo tecnico permanente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo, che dovrà confrontarsi con le linee di orientamento elaborate da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Le stesse dovranno poi essere aggiornate ogni due anni.

In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

In ogni istituto scolastico, poi, sarà individuato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, il dirigente responsabile dell’istituto sarà tenuto ad informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative.

Fonte: http://www.camera.it/ 

Redazione

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