“Cronaca giudiziaria e diffamazione a mezzo stampa: quali confini?”, Nota a Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11699

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Con riferimento alla cronaca giudiziaria, il giudice che decide la causa per diffamazione a mezzo stampa deve controllare la veridicità delle informazioni diffuse dal cronista, che segue le indagini dei p.m., effettuando la comparazione con gli atti giudiziari disponibili al momento della pubblicazione della notizia.
Con sentenza del 20 maggio 2009 n. 11699, la III^ sezione civile della Corte di Cassazione si pronuncia sul tema, attuale e dibattuto, dei confini tra cronaca giudiziaria e diffamazione a mezzo stampa.
Si sofferma, in particolare, sull’oggetto dell’accertamento del giudice che viene investito di una causa per danni da diffamazione a mezzo stampa a seguito della divulgazione di notizie inerenti a indaginidell’autorità giudiziaria.
Nella fattispecie, viene adita la Corte di Cassazione per la pubblicazione di comunicati stampa dell’ANSA concernenti un’indagine giudiziaria su un considerevole numero di decessi avvenuti all’interno di una Casa di cura e la conseguente condanna dell’ANSA da parte del Tribunale, confermata in appello, a € 15.000 di risarcimento.
La Casa di cura appellante non contestava, in punto di fatto, la correlazione tra le notizie diffuse e l’indagine giudiziaria in corso, ma ne evidenziava “il tono magniloquente ed eccessivo” nonchè “la drasticità” delle affermazioni pubblicate nei comunicati stampa in questione. Il dispaccio dell’ANSA parlava, infatti, di un centinaio di morti sospette avvenute nella Casa di cura e oggetto delle indagini degli inquirenti.
Secondo i giudici di secondo grado, tale affermazione assumeva carattere diffamatorio, emergente dal raffronto – utile a rilevare la falsità di tale notizia – tra il comunicato stampa dei carabinieri – nel quale si menzionava il vaglio investigativo su di un numero considerevole di decessi colposi verificatisi negli ultimi anni – e gli ulteriori atti di indagine, in cui non si menzionava in alcun modo tale circostanza (il “numero elevato di decessi”, appunto), mentre il dispaccio …omissis… conteneva un riferimento “ad un centinaio di decessi di malati” e quello del giorno successivo a “126 decessi accaduti nell’ultimo decennio oggetto di indagini”.
La Corte d’appello riteneva, quindi, che “il riferimento, sicuramente non veritiero, ad una vera e propria strage di degenti ricoverati” presente nel dispaccio ANSA non valesse ad integrare alcun legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ma integrasse gli estremi della diffamazione.
La sentenza della Corte d’appello veniva impugnata dall’ANSA con ricorso per cassazione.
Secondo la Corte di Cassazione la sentenza impugnata risulta manifestamente contraddittoria nella parte in cui si volge a predicare una pretesa falsità della notizia contenuta nei due dispacci Ansa attraverso una (non legittima) traiettoria di pensiero volta al raffronto di questi non già con il comunicato stampa dei carabinieri – unico atto, rilevante, quoad tempus, a consentire un utile procedimento di comparazione – bensì con gli ulteriori (e temporalmente successivi) atti di indagine da considerare irrilevanti.
La comparazione andava, pertanto, operata tra il contenuto degli atti giudiziari alla data del dispaccio e il contenuto della notizia oggetto del lancio di stampa, e cioè, in particolare, tra il contenuto del comunicato stampa dei carabinieri – ove era esplicito il riferimento ad “un considerevole numero di decessi colposi degli ultimi anni” e l’indicazione di un numero di decessi – “un centinaio” nel primo comunicato, “126” nel secondo – di cui l’Ansa si era resa propalatrice. Secondo la Corte di Cassazione, la trasformazione di una quantità indeterminata ma rilevante in una quantità determinata ma comunque contenuta in “un centinaio” non appare in alcun caso idonea ad integrare gli estremi della “vera e propria strage di degenti ricoverati”, come opinato dal giudice territoriale, con immotivata e personale trasmutazione della portata e del significato della notizia (propalata invero in modo del tutto asettico e priva di commenti o valutazioni da parte dell’Ansa) in sè e per sè considerata in una immagine di forte e suggestivo contenuto evocativo, ma sicuramente riferibile a ben altre e ben più gravi vicende.
La Corte di Cassazione accoglie, quindi, il ricorso dell’Ansa, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, per un nuovo esame, alla Corte di appello competente in altra composizione.

 
Valeria Falcone

Falcone Valeria

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