Crollo del reddito dopo la fine del matrimonio? Niente assegno divorzile

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Tribunale Ordinario di Velletri – Prima Sez. Civ. –sentenza del 14 marzo  N. 931

 

Niente assegno divorzile  se la forte contrazione di redditività dell’obbligato,successiva alla separazione o alla dissoluzione del matrimonio, non consente la prosecuzione del pregresso tenore di vita

 

Aderendo al pacifico orientamento della Cassazione, secondo cui il principale fondamento dell’istituto dell’assegno di divorzio è di tipo assistenzialistico, il Tribunale di Velletri, con sentenza N 931/2016, esaminando la richiesta della moglie, non riconosce l’assegno di divorzio alla donna richiedente, avendo la separazione, di fatto, impoverito la famiglia, passando in secondo piano il parametro del mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ed invero, l’assegno di divorzio previsto dall’art. 5 della legge n. 898/1970, ha natura assistenziale (cfr. Cass.SS.UU.1140/1990), da corrispondere solo quando l’altro coniuge “non ha i mezzi adeguati al mantenimento del pregresso tenore di vita, o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, restando sostanzialmente insensibile alle statuizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione  (cfr. Cass. 1203/2006), richiamando, in ogni caso, il giudice a verificare le condizioni economiche di entrambe le parti (cfr. Cass. 1758/2008), e va determinato in misura tale da garantire al coniuge lo stesso tenore di vita del quale godeva prima della dissoluzione del vincolo familiare. Condizione, quest’ultima, da intendere quale obiettivo tendenziale, perseguibile nei limiti consentiti dalle condizioni economiche dell’obbligato (cfr. Cass. n.  23971/2005; Cass. n. 978/2006) e compatibilmente con la normale contrazione delle disponibilità familiari conseguenti alla separazione e alla cessazione del matrimonio (Cfr. Cass. n. 17199/2013; Corte di Appello di Roma, 13 gennaio 2010, Tribunale di Varese 04 gennaio 2012, che, efficacemente, rammenta come “la separazione impoverisca i membri della famiglia, non solo affettivamente, ma soprattutto economicamente, in quanto determina un impatto sulla macroeconomia domestica familiare con l’effetto che un diverso declinarsi delle due vite da single in due microeconomice personali, non potrà consentire tutte quelle sinergie di risparmio prima possibili”). Ciò premesso, per quanto non via siano dubbi che il reddito attualmente percepito dalla donna, in qualità di perito assicurativo, pari ad €. 7.757,61, non le consenta di proseguire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, non si può non tener conto, nel riconoscimento dell’assegno divorzile, dell’assegnazione dell’immobile familiare alla donna e della subita contrazione del reddito della società intestata al marito, unica fonte di reddito familiare in costanza di matrimonio, nonchè dell’indisponibilità in capo al ricorrente di mezzi adeguati a consentire alla moglie il mantenimento dello standard determinatosi in costanza di matrimonio e “che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso” (Cfr. Cass. n. 11686/2013), non permettondo, ad entrambe le parti, la prosecuzione di un tenore di vita divenuto ormai incompatibile con i redditi delle stesse percepito.

Alla luce di tanto, il Tribunale di Velletri nella causa iscritta al R.G. n. 5917/2012 rigetta la domanda formulata dalla resistente, tesa all’imposizione in capo al marito dell’assegno divorzile.

Zecca Maria Grazia

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