Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: i sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata nell’attribuzione del punte

Lazzini Sonia 29/06/06
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Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 28 17 del 16 maggio 2006, in merito ad un eventuale illegittimo comportamento di una Commissione per l’attribuzione dei punteggi, ci segnala che:
 
< a) i sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata nell’attribuzione del punteggio secondo pesi da stabilire sui singoli elementi tecnici che compongono l’offerta, la cui valutazione rappresenta l’oggetto dell’attività della commissione stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori;
 
b) le specificazioni introdotte dalla Commissione nel verbale del 3 novembre 2004, finalizzate ad articolare i punteggi sul "valore tecnico delle integrazioni proposte al progetto" e sulla "sostenibilità ambientale a livello innovativo delle soluzioni proposte" hanno valenza di metodologia in base a cui attribuire le preferenze e non di sub-elementi o sub-criteri;
 
c) la più specifica metodologia rispondeva all’esigenza di evidenziare parametri di giudizio specificativi dei punteggi da attribuire, per meglio orientare l’attività della Commissione e rendere maggiormente trasparenti le valutazioni effettuate riguardo ai coefficienti parametrici su cui si è basato il confronto a coppie seguito come metodo di valutazione>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione 
ha pronunciato la seguente
 
D E C I S I O N E
 
sul ricorso in appello n. 3186/2005, proposto della ******à Italiana *** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ******* ***, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con *** s.r.l. e dalla società *** r.l. in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la ******à Italiana *** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. **** ***, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. ****************** e dall’avv. ****************** ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, viale Mazzini, n. 6;
 
CONTRO
 
la ******à *** – *** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ******* ***, in proprio e quale designata mandataria della costituenda A.T.I. con le imprese *** ************** e ********** e le società a r.l. *** ******* e ***, in persona dei rispettivi legali rappresentanti sig. ****** *** e sig. *** Giovanni, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti **************** e ********************, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Zara, n. 16;
 
E, NEI CONFRONTI
 
dalla Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;
 
per la riforma
 
della sentenza del Tar dell’Abruzzo – Pescara in data 3 marzo 2005, n. 100, con la quale è stato accolto il ricorso della *** Società *** avverso la determinazione 24 dicembre 2004, n. DN3/135 del Dirigente – Responsabile unico del procedimento della Regione Abruzzo che ha aggiudicato definitivamente all’A.t.i. costituita tra la ******à Italiana *** s.p.a. e la *** s.r.l. l’appalto dei lavori di “Rafforzamento dei dispositivi di difesa Costiera”.
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ******à *** – ***;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006, relatore il Consigliere *************** e uditi, altresì, gli avvocati V. Romano per delega dell’avv. ************ e *********** per delega, quest’ultimo dell’avv. *************.
 
FATTO
 
Con bando in data 22 settembre 2004, la Regione Abruzzo ha indetto una gara per l’esecuzione di lavori di “Rafforzamento dei dispositivi di difesa costiera” per l’importo di Euro 14.000.000,00, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi: 1) prezzo, 2) valore tecnico delle integrazioni proposte al progetto, 3) sostenibilità ambientale, 4) livello innovativo delle tecnologie di innovazione proposte. Alla gara hanno partecipato, fra le altre, in associazione temporanea costituita o da costituire, la ******à Italiana *** s.p.a. e la ******à *** – *** s.p.a.. Quest’ultima ha impugnato il bando, i verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione all’A.T.I. tra la ******à Italiana *** s.p.a. (mandataria) e la *** s.r.l. (mandante) per due distinti motivi di violazione degli artt. 21, co. 2, l. n. 109/1994 e 91 D.P.R. n. 554/1999 ed eccesso di potere. Ha assunto, nel primo, che l’elemento di valutazione relativo alla sostenibilità ambientale era privo di contenuto effettivo e che gli elementi relativi al valore tecnico delle integrazioni proposte al progetto ed alla sostenibilità ambientale sarebbero stati illegittimamente disarticolati dalla Commissione in sub-elementi e sub-punteggi oltre quelli individuati nel bando di gara, così disponendo una indebita integrazione della lex specialis, vietata dai principi in materia. Ha contestato, nel secondo, l’attribuzione di un punteggio all’offerta tecnica della cooperativa S. Martino e l’insufficienza complessiva della motivazione dei singoli punteggi ad opera della Commissione di gara. Innanzi al Tar di Pescara si sono costituite la regione Abruzzo che ha eccepito la tardività del ricorso rispetto al bando di gara e la ******à Italiana *** s.p.a. Ambedue hanno chiesto il rigetto del ricorso. Con la sentenza è stata annullata l’aggiudicazione alla società Italiana ***, in accoglimento del primo motivo, nella parte relativa all’illegittimità dei “sub-elementi”, “subpesi” o “sub-punteggi”: il Tar ha ritenuto che la Commissione non poteva integrare il bando o fissare autonomamente diversi criteri in sede di valutazione delle offerte ad integrazione di quelli richiesti dal bando. La sentenza è stata impugnata dalla ******à Italiana ***. In giudizio si è costituita la ******à *** – ***, che ha chiesto il rigetto dell’appello ed ha riproposto i motivi del ricorso in primo grado dichiarati assorbiti. ricorso.
 
DIRITTO
 
Viene in decisione la sentenza in data 3 marzo 2005, n. 100 del Tar Abruzzo – Sez. Pescara – che, in accoglimento del ricorso della ******à *** – *** s.p.a. in costituenda A.T.I. con le imprese *** ************** e *** s.r.l., ha annullato l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. tra la ******à Italiana *** s.p.a. e la *** s.r.l. dell’esecuzione delle opere “Rafforzamento dei dispositivi di difesa Costiera”. Ad avviso del primo giudice, la Commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente modificato la lex specialis della gara, integrando con sub-elementi o sub-pesi i criteri di valutazione, in violazione dell’onere dell’art. 91, D.P.R. 554/99, di indicare preventivamente gli elementi di valutazione qualitativa delle offerte, in conformità alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18/CE del 31 marzo 2004 sulla previa conoscenza dei criteri e delle modalità di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
L’identica questione è stata già oggetto di esame da parte di questo stesso Collegio, che, in accoglimento del ricorso n. 3119/2005 della Regione Abruzzo avverso la stessa sentenza n. 100-2005, ha, con decisione 29 novembre 2005, n. 6773, stabilito quanto segue:
 
a) i sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera significativa sui criteri e non essere semplici specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata nell’attribuzione del punteggio secondo pesi da stabilire sui singoli elementi tecnici che compongono l’offerta, la cui valutazione rappresenta l’oggetto dell’attività della commissione stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori;
 
b) le specificazioni introdotte dalla Commissione nel verbale del 3 novembre 2004, finalizzate ad articolare i punteggi sul "valore tecnico delle integrazioni proposte al progetto" e sulla "sostenibilità ambientale a livello innovativo delle soluzioni proposte" hanno valenza di metodologia in base a cui attribuire le preferenze e non di sub-elementi o sub-criteri;
 
c) la più specifica metodologia rispondeva all’esigenza di evidenziare parametri di giudizio specificativi dei punteggi da attribuire, per meglio orientare l’attività della Commissione e rendere maggiormente trasparenti le valutazioni effettuate riguardo ai coefficienti parametrici su cui si è basato il confronto a coppie seguito come metodo di valutazione; in particolare:
 
b1) l’uso ottimale dei materiali pregiati (a sua volta ridefinito nei tre parametri, di formazione di nuove scogliere, formazione di piattaforme di base e ripascimento) costituisce specificazione descrittiva del criterio di giudizio sul valore tecnico delle integrazioni proposte al progetto e le metodologie di esecuzione delle opere rappresentano chiarimenti del criterio di giudizio globale. Non sono pertanto disarticolazione di un criterio, tale da implicare l’attribuzione di autonomi punteggi sulla base di autonomi giudizi.
 
b2) gli elementi relativi all’utilizzo di metodologie e tecniche innovative volte a limitare i rischi ambientali in corso d’opera e quelli relativa alla limitata interferenza dei lavori con le attività turistiche balneari hanno valenza descrittiva del criterio sulla "sostenibilità ambientale a livello innovativo delle soluzioni proposte". Sono entrambi riferiti alla zona d’impatto delle opere e rispondono all’esigenza di salvaguardare l’ambiente e dal considerevole impatto turistico, sul quale si basa parte dell’economia locale.
 
Nella medesima sede sono stati anche respinti i motivi del ricorso introduttivo della *** s.p.a. avverso l’aggiudicazione, dei quali è stato espressamente chiesto l’esame anche nel presente atto di costituzione depositato il 9 maggio 2005. Sono state, in particolare, affermate:
 
– l’inammissibilità delle censure avverso i criteri in sé considerati, in quanto espressamente contenuti nel bando, noto alla *** dal giorno 21 ottobre 2004, termine ultimo per la ricezione delle offerte e l’inammissibilità dei motivi appuntati nei riguardi dell’offerta tecnica dell’altra concorrente cooperativa S. Martino, perché quarta classificata nella graduatoria finale;
 
– l’infondatezza della censura di insufficiente motivazione dell’operato della Commissione, realizzatosi con il metodo di valutazione del “confronto a coppie” ex DPR n. 554/1999, i cui risultati sono pienamente sostitutivi della motivazione propria dell’esame dei singoli progetti uno ad uno.
 
L’appello della ******à Italiana *** s.p.a. deve essere conclusivamente accolto con riforma della decisione impugnata. Va per l’effetto respinto il ricorso originario della società ***. Sussistono i giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello della ******à Italiana *** s.p.a. e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso della società ***. Spese di entrambi i gradi compensate.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso addì 13 gennaio 2006 in camera di consiglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – 16 maggio 2006
 

Lazzini Sonia

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