Criminalità Organizzata: i diritti sacrificati durante le indagini preliminari

Redazione 17/05/17
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Tra le varie caratteristiche fenomenologiche che la criminalità organizzata presenta, rientra sicuramente la scarsa visibilità dei fatti penalmente rilevanti: ciò in quanto chi commette un delitto per conto dell’organizzazione spesso appare agire nell’alveo della liceità[1]; oppure in quanto il singolo delitto-scopo è inizialmente interpretato come episodio isolato e distaccato da qualsivoglia struttura organizzativa mandante. Senza contare anche la peculiare diffusione spaziale ad ampio raggio delle organizzazioni criminali, a causa della quale molto spesso le informazioni raccolte durante le indagini preliminari vengono trasformate in prova (ex art.. 238 c.p.p., 238-bis c.p.p., 511-bis c.p.p., 78 disp.att.[2]).

Questo manifestarsi dei delitti de quibus rende necessario un apparato organizzativo centralizzato, che permetta l’acquisizione sistematica di informazioni che servano a ricostruire il contesto di affiliazione di ogni autore del delitto. Infatti, le condotte criminose dei fenomeni associativi “sono destinate a durare nel tempo e ad estendersi ben oltre gli stretti confini territoriali entro i quali le agenzie di controllo sociale sono solite contenere la propria attività”[3]. La risposta dell’ordinamento si è materializzata nell’istituzione dei servizi centrali e interprovinciali ex art. 12 d.l. 152/1991 prima, e con quella della Direzione investigativa antimafia poi (d.l. 345/1991; nello stesso anno, anche la Direzione nazionale antimafia d.l. 367/1991).

Criminalità Organizzati: le peculiarità delle indagini preliminari

Le indagini preliminari, poi, sono state notevolmente rafforzate dalla previsione, per alcuni delitti, di tempi più lunghi posti a disposizione degli organi dell’indagine; nonché dalla possibilità di svolgere, per un ampio arco temporale, le indagini al coperto. In questo caso, gli articoli modificati dall’art. 6 d.l. 8 giugno 1992 n. 306, sono il 405, 406 e 407 c.p.p.

In particolare, è stato innalzato da sei mesi ad un anno il termine iniziale di durata delle indagini preliminari per i delitti di particolare allarme sociale di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p., nonché per quello previsto all’art. 416 c.p. nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e dalla previsione che, per tali delitti, la durata massima delle indagini è di due anni ex art. 407 comma 2, lett. a, c.p.p.

Regime ulteriormente diversificato sussiste poi per i delitti di mafia ex art. 51 comma 3-bis c.p.p., in quanto la proroga delle indagini è disposta dal giudice per le indagini preliminari senza contraddittorio: tramite questa procedura, viene meno il diritto dell’indagato ad essere informato sull’esistenza di indagini preliminari svolte nei suoi riguardi, che potranno continuare in segreto durante i due anni di proroga, nei limiti del ricorso all’avviso di garanzia ex art. 369 c.p.p.

Anche in riferimento a tale circostanza, le ragioni giustificatrici sono da ricercarsi all’interno delle caratteristiche del fenomeno criminoso in questione. Infatti, in virtù della natura dei fatti che ne formano oggetto e per le tecniche investigative richieste, i tempi ordinari spesso non risultavano sufficienti. Inoltre vi era il rischio di vanificare l’esito dell’indagine a causa della discovery richiesta in caso di proroga del termine, soprattutto in riferimento alle intercettazioni.

Quali sono i diritti sacrificati dal regime di specialità?

Inoltre, ad avere conseguenze processuali tangibili nella tipologia di processo in questione, è anche l’omertà diffusa, che aleggia negli ambienti in cui il crimine organizzato agisce, piegando il senso civico della popolazione danneggiata attraverso il metodo mafioso. A contribuire alla permanenza di questo clima di terrore, è anche la credibilità che progressivamente stanno conquistando, in termini di risposte immediate, le cosche mafiose rispetto allo Stato centrale, di cui i cittadini stentano a fidarsi. La criminalità a cui siamo di fronte oggigiorno esercita una imprescindibile interferenza economica e politica: si può far riferimento, a titolo esemplificativo, all’inibizione delle candidature elettorali, all’introduzione negli istituti di credito, alla corruzione delle amministrazioni pubbliche[4].

Ciò si riflette in previsioni specifiche, varate appositamente per contrastare il fenomeno[5], tra le quali rientrano:

–        la disciplina sulle intercettazioni e le perquisizioni, adottabile anche per la ricerca della notizia di reato[6];

–        la disciplina sul pedinamento a distanza, in grado di posticipare anche l’applicazione di misure cautelari[7];

–        la possibilità che ha il personale di polizia a ricoprire il ruolo di c.d. agente provocatore, venendogli permesso di compiere alcuni circoscritti delitti[8];

–        la disciplina relativa ai collaboratori di giustizia, c.d. pentiti, grazie ai quali l’autorità di polizia, nonché la magistratura inquirente, riesce ad ottenere risultati spesso altrimenti irraggiungibili[9];

–        la disciplina con cui è consentita la proroga segreta delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero[10].

L’ammissibilità di un regime derogatorio: l’art. 53 CEDU

Più in generale, la disciplina costituzionale del processo non ammette (o non dovrebbe ammettere) una diversificazione degli standard di garanzia in funzione dell’ipotesi accusatoria[11]. Ogni imputato deve poter godere del complesso delle garanzie del giusto processo, senza eccezioni fondate sul titolo di reato per cui si procede. La riduzione o, peggio, la sospensione di determinate garanzie costituzionali non può essere legittimata nemmeno appellandosi alla previsione derogatoria contenuta nell’art. 15 Cedu. È la dottrina[12] più attenta a ricordarci come basti pensare al carattere di eccezionalità che deve possedere il “pericolo pubblico” ai sensi dell’art. 15, comma 1 Conv. europea, per escluderne l’equiparazione al fenomeno plurisecolare, e non per il nostro Paese eccezionale, della mafia. Non va peraltro dimenticato che, al di là della previsione derogatoria dell’art. 15 Cedu, la fonte internazionale, ai sensi dell’art. 53 Cedu, non è invocabile da “uno stato che, com’è il nostro, ha un livello costituzionale di garanzia superiore a quello offerto dalla Convenzione”[13]. Il tema della diversa graduazione delle garanzie processuali in funzione della gravità del reato, peraltro valutata solo in astratto, non trova, dunque, diritto di cittadinanza in un sistema costituzionale che non consenta una diversa ponderazione interna alla materia penale, in quanto tale e complessivamente degna di tutte le guarentigie del giusto processo, mentre guardando agli ambiti sovranazionali si potrebbe solo postulare una sospensione temporanea delle stesse garanzie nei casi eccezionali di guerra o di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (art. 15 Cedu; art. 4 Patto intern. dir. civ. pol.).

Sospensione Garanzie dell’Indagato: oltre che ragionevole, è necessario?

La sospensione temporanea delle garanzie del giusto processo sarebbe cosa ben diversa da un regime ordinario e stabile di procedura penale differenziata. Tuttavia, volendo ammettere un certo margine di apprezzamento discrezionale da parte del legislatore ordinario, e prendendo le mosse dal presupposto incontestabile che il giusto processo è lo scudo offerto all’imputato per proteggersi dalle accuse che gli vengono mosse dal pubblico ministero, l’unica equazione costituzionalmente e internazionalmente plausibile sarebbe quella di far corrispondere alla maggior gravità del reato oggetto di imputazione un incremento delle garanzie processuali dell’accusato. Al contrario, nel nostro sistema, oltre a registrarsi una forse fisiologica semplificazione processuale per i reati bagatellari e, in genere, per quelli di minor allarme sociale, vige una regolamentazione eccezionale a ridotto tasso di garantismo per delitti particolarmente gravi e complessi che si ritengono sintomatici della pericolosità sociale dell’imputato. Lo status quo normativo si regge sull’idea, palesemente incostituzionale, che la semplice notizia di reato, in quanto riferibile al novero dei delitti ritenuti astrattamente espressivi di una pericolosità sociale qualificata del loro autore, possa condizionare tanto lo svolgimento processuale quanto il godimento dei diritti fondamentali da parte dell’accusato[14].

di Sabina Grossi, Estratto dalla Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dal titolo “Processo di criminalità organizzata: luogo di garanzie o strumento di difesa sociale?”, Alma Mater Studiorum di Bologna, 2017


[1] Quali siano, ad esempio, i fatti nei quali si ravvisa l’intento del sodalizio mafioso di “acquisire in modo diretto i indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche” è questione che l’investigatore deve risolvere indagando su un determinato spazio-temporale dell’attività economica, dove potrebbero essere inclusi fatti equivocamente leciti e risultare fatti illeciti pur collegati al contesto ambientale posto sotto osservazione. Orlandi R., Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata, cit., pag. 586 nota 58.

[2] Orlandi R., Il procedimento penale per fatti di criminalità organizzata, cit., pag. 390 e ss.

[3] Orlandi R., Il processo penale e la criminalità organizzata,  cit., pg. 6.

[4] Violante L., Il nuovo processo penale e la criminalità mafiosa, in Giurisprudenza Italiana, n.2, 1991, pag. 3. 

[5] Orlandi R., Il procedimento penale per fatti di criminalità organizzata, cit., pag. 390 e ss.

[6] L. n. 306/92 artt. 25-bis, 25-ter; l. n. 55/90 art. 27;

[7] L. n. 306/92 art. 12-quater comma 3.

[8] L. n. 306/92 art. 12-quater commi 1,2,4.

[9] D.l. n. 152/91 art. 98, l. n. 354/75 artt. 4-bis e 58-ter, d.l.n. artt. 9-15, l. n. 119/93.

[10] Art. 406 comma 5-bis c.p.p.

[11] Paulesu P.P., La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2008, pag. 114.

[12] Bricola F., Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, cit., pag. 87.

[13] Ivi pag. 88.

[14] Cfr. Mazza O., Le persone pericolose (in difesa della presunzione d’innocenza), testo della relazione svolta al Convegno annuale dell’Associazione Franco Bricola dedicato al tema “Pericolosità e giustizia penale”, Udine, 25-26 marzo 2011,  in Diritto Penale Contemporaneo (http://www.penalecontemporaneo.it).

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