I creditori privilegiati e i creditori chirografari

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L’articolo 510 del codice di procedura civile, regola la distribuzione delle somme ricavate nell’espropriazione forzata.

La norma disciplina due ipotesi diverse:

Al comma 1 è esaminato il caso nel quale c’è un unico creditore

Il comma 2 si occupa dell’ipotesi più complessa, che si verifica quando c’è è una pluralità di creditori.

 

L’espropriazione forzata comporta, infatti, il concorso dei creditori, che si realizza mediante l’intervento nel processo esecutivo.

 

Nel momento nel quale il patrimonio del debitore è aggredito da uno dei creditori, per gli altri la partecipazione al concorso è necessaria, perché il creditore che non fa niente perde definitivamente quella parte di garanzia che il bene, oggetto dell’esecuzione, prestava al suo credito.

 

Il diritto a partecipare all’esecuzione è il diritto di credito nella sua concreta e necessitata tutela rispetto al bene oggetto della espropriazione, l’unica tutela ormai possibile.

 

Se il ricavato non è sufficiente per l’adempimento delle obbligazioni del debitore, in sede di distribuzione alcuni creditori concorrenti non saranno soddisfatti, interamente o in parte, dovranno assistere alla soddisfazione degli altri creditori e vedranno svanire la garanzia dei loro crediti.

 

L’articolo 2741 del codice civile declama un “uguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”.

 

Il legislatore però sa bene che nella realtà del processo esecutivo il concorso paritario tra i creditori è regola che patisce diverse eccezioni, stante la diffusione delle cause di preferenza, e il codice di procedura civile non fa nessun cenno all’uguaglianza tra i creditori, mentre, in diverse disposizioni, richiama le cause di prelazione.

 

In forza dell’articolo 510 comma 2 del codice di procedura civile, la somma ricavata dall’espropriazione è distribuita in relazione alle cause di prelazione.

 

L’articolo 596 del codice di procedura civile, in materia di espropriazione mobiliare, stabilisce che il giudice o, nel caso di delega, il professionista delegato alla vendita, “non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione”.

 

Il richiamo alle “cause di prelazione” e alle “graduazione” conferma che i creditori, nella concreta dinamica dell’espropriazione, subiscono trattamenti differenziati.

 

I creditori che non sono assistiti da cause di prelazione prendono il nome di «chirografari»; essi concorrono tra di loro in condizione di eguaglianza, con alcune precisazioni.

 

Se un creditore chirografario interviene tardivamente nell’espropriazione egli subisce la postergazione, ovvero viene soddisfatto dopo tutti gli altri creditori.

 

Il discrimine tra azioni tempestive e tardive è costituito dall’inizio dell’udienza nella quale il giudice dell’esecuzione autorizza la vendita dei beni pignorati.

Nell’espropriazione presso terzi, il creditore chirografario, subisce la postergazione se prende posizione dopo l’udienza nella quale il terzo rende la dichiarazione.

Nell’espropriazione mobiliare, dove il valore dei beni pignorati è inferiore a euro 20.000 il giudice dell’esecuzione fissa la vendita con decreto e la postergazione per i chirografari è determinata dal semplice deposito dell’istanza di vendita (ex art. 525, comma 2, c.p.c.).

 

L’uguaglianza tra i creditori chirografari viene meno anche se il creditore procedente indica ai chirografari tempestivi l’esistenza di altri beni utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere il pignoramento (se muniti di titolo esecutivo) o devono anticipare le relative spese (se privi di titolo esecutivo).

 

In sede di distribuzione del ricavato, i creditori chirografari che non estendono il pignoramento entro trenta giorni (o non anticipano le spese) saranno postergati rispetto al creditore procedente (ex art. 499, comma 4, c.p.c.).

 

Le principali discriminazioni tra i creditori derivano dalle cause di prelazione, regolate dal codice civile e da alcune leggi speciali.

 

L’articolo 2741 comma 1 del codice civile stabilisce che le cause legittime di prelazione sono, i privilegi, il pegno e l’ipoteca.

 

Il creditore munito di una prelazione ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione del ricavato.

 

 

Per i creditori muniti di cause di prelazione, non esiste una differenza tra intervento tempestivo e tardivo, questi creditori possono intervenire anche dopo l’udienza di autorizzazione alla vendita, senza subire conseguenze negative (ex artt. 528, comma 2, 551 e 566 c.p.c.).

 

Per tutelare i propri diritti, questi creditori devono intervenire entro il termine ultimo fissato dal legislatore o individuato dalla giurisprudenza per le singole forme di espropriazione.

 

Spesso il legislatore attribuisce espressamente efficacia retroattiva alle norme che introducono nuovi privilegi in favore dell’Erario

 

Al contrario, un importante limite alla efficacia delle cause di prelazione è contenuto nell’articolo 2916 del codice civile, il quale stabilisce che “Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto:

 

1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

 

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo                                               il pignoramento;

 

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento”.

 

In forza di questa disposizione, eventuali cause di prelazione che sono state costituite dopo il pignoramento sono inefficaci nell’esecuzione.

In relazione ai creditori muniti di privilegio, in forza di questa disposizione, se il loro credito è sorto dopo il pignoramento, essi potranno intervenire nell’espropriazione, ma saranno trattati in sede di distribuzione del ricavato come se fossero creditori chirografari.

 

In ragione di questa norma, in sede di distribuzione del ricavato può essere necessario accertare la data nella quale è sorto il credito e il creditore privilegiato, nel caso di contestazioni, dovrà fornire la prova che il suo credito è sorto prima del pignoramento.

L’articolo 2916 del codice civile non menziona il pegno, ma si ritiene che anche i pegni devono essere stati costituiti prima del pignoramento per essere opponibili ai creditori concorrenti.

L’atto di costituzione in pegno, costituisce un atto di disposizione del bene, che, ai sensi dell’articolo 2913 del codice civile, è inefficace nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti.

In materia di beni mobili vige il principio possesso vale titolo, e in astratto è possibile che venga costituito un pegno su beni mobili che erano stati oggetto di pignoramento.

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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