Costo del verbale negativo

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Come è ormai ben noto: di mediazione non si campa! O almeno, per ora non si campa!

Uno degli obiettivi del legislatore italiano è stato quello di introdurre un procedimento alternativo alla giustizia civile per il cittadino che permettesse, da un lato di risparmiare sui costi e dall’altro di deflazionare il carico giudiziale e il lavoro dei Tribunali.

Il tentativo è, in parte, riuscito perché la normativa sulla mediazione civile e commerciale (D.Lgs. n.28/2010) permette ai soggetti che vogliono evitare le lungaggini e le spese di un processo civile, di scegliere la via breve e vantaggiosa della mediazione presso gli Organismi di mediazione accreditati dal Ministero di Giustizia, anche se ancora si è solo in fase di rodaggio.

I costi della mediazione sono ben chiari:

  • Spese di avvio: 40 euro o 80 euro più iva se il valore della controversia è superiore a 250.000 euro (art. 16, comma 2, D.M. n.180/2010);

  • Spese di mediazione: in base al valore della controversia (art. 16, comma 2, rinvio alla Tabella A allegata al D.M. n.180/2010) con opportune riduzioni o aumenti (art. 16, comma 4);

  • Spese vive documentate: spesso a carico della sola parte istante, per quanto riguarda Raccomandate, Pec, Fax, telefonate o quant’altro viene fatto dall’Organismo per comunicare alle parti (prevalentemente alla parte convocata) le date e gli orari degli incontri di mediazione (art. 16, comma 2, D.M. n.180/2010, prima della modifica di agosto 2014, Circolare 20/12/11);

  • Spese non individuate dalla legge, ma indicate nei Regolamenti dei diversi Organismi di mediazione.

Non essendo considerati, questi costi, abbastanza bassi, le varie modifiche che si sono apportate all’originaria normativa (L. n.98/2013 e D.M. n.139/2014) hanno introdotto situazioni in cui le spese di mediazione non vengono pagate. Con precisione, a parte le spese di avvio, rimaste inalterate, anzi aumentate solo per le controversie superiori a 250.000 euro, quando al “primo incontro informativo”, le parti ed i loro avvocati, dichiarano al mediatore di non voler entrare in mediazione, nessun compenso è dovuto all’Organismo di mediazione e di conseguenza al mediatore (art.17, comma 5ter, D.Lgs. n.28/2010 novellato dalla L. n.98/2013).

Da quando è entrata in vigore la modifica della L. n.98/2013, all’esito del “primo incontro informativo”, possono verificarsi queste situazioni:

1. La parte istante si presenta e la parte convenuta no:

in questo caso il mediatore redigerà un verbale di incontro informativo negativo per assenza della parte convenuta che sarà sufficiente per l’avvocato di parte istante per adire in giudizio.

Come tutti i mediatori ben sanno,la percentuale più alta delle mediazioni ha questo esito e le grandi assenti, soprattutto nei primi tempi, sono state la Banche e le Assicurazioni. Le loro risposte si sono modificate nel tempo: da silenzio tombale e rifiuto di parlare col mediatore anche solo telefonicamente, si è passati alla creazione di uffici interni appositi per la mediazione a cui, per lo meno, rivolgersi per inviare le convocazioni; da assenze non comunicate, a primi fax o e-mail di mancata partecipazione (“perché il fatto non sussiste” è la più frequente giustificazione della loro assenza, con preghiera di allegare il documento al verbale, mai fatto dalla sottoscritta!); poi finalmente le prime comparse, ma solo al primo incontro informativo per evitare la condanna del giudice alla sanzione, poi recenti ingressi nel procedimento e nel merito della faccenda con barlumi di possibilità di accordo, fino alle prime vere conciliazioni.

2. Le parti dichiarano entrambe di voler entrare in mediazione:

in questo caso sarà redatto un verbale di incontro informativo positivo e le parti saranno chiamate a pagare le spese di mediazione indicate nella Tabella A, ridotte di 1/3 o di ½ se materie obbligatorie o mediazioni demandate dal giudice ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n.28/2010, più l’eventuale aumento per l’accordo raggiunto.

Qui tralascerei qualsiasi commento sulla confusione che gli Organismi e molti mediatori fanno tra primo e secondo comma dell’art.5, soprattutto dopo le recenti pronunce giurisprudenziali che favoriscono l’ingresso diretto in mediazione quando è lo stesso giudice a valutarne la “mediabilità”, nonché le diverse modalità di pagamento permesse dai vari Organismi che, anziché seguire le indicazioni della legge (art. 16, comma 9, D.M. n.180/2010), fanno pagare le spese per intero prima dell’inizio della mediazione o tutte alla fine, con la concreta possibilità che se l’accordo non si raggiunge, bisogna rincorrere le parti per mesi.

3. Le parti dichiarano entrambe di non voler entrare in mediazione:

in questo caso sarà redatto un verbale di incontro informativo negativo, poi consegnato alla parte istante che potrà andare a far causa, convinto di aver realizzato la condizione di procedibilità.

Anche qui, non mi dilungo sulle diverse opinioni dei nostri Tribunali sull’effettività della mediazione o meno ai fini di considerare avverata la condizione di procedibilità, né sul comportamento altalenante dei mediatori su come impostare il verbale di primo incontro informativo e su cosa scrivere di tutto ciò che le parti e soprattutto gli avvocati dicono in mediazione e pretendono che debba essere verbalizzato.

4. Una parte dichiara di voler entrare in mediazione e una no:

questo è il caso oggi più frequente, in quanto la parte istante è di solito disponibile ad entrare in mediazione, quanto meno a parole, mentre la parte convocata no ed è presente solo per evitare la sanzione del giudice ex art. 8, comma 4bis, D.Lgs. n.28/2010. Ma, si può verificare anche il caso inverso, quando la mediazione viene esperita dall’istante al solo scopo di ottenere un verbale negativo di “lascia passare” per il processo, vero ed unico obiettivo, mentre la parte convocata potrebbe avere la convenienza ad accordarsi (magari per evitare una condanna quasi certa).

Nelle diverse mediazioni a cui ho partecipato, sia come mediatore, sia come avvocato di parte, sia come tirocinante, ho trovato colleghi avvocati con atteggiamenti e comportamenti di ogni tipo. Chi non sapeva dove si trovava, chi era convinto di essere davanti al giudice, chi zittiva le parti appena il mediatore rivolgeva loro la parola, chi non aveva neanche avvertito le parti dell’esistenza di un incontro di mediazione, chi anziché aderire al procedimento già avviato da controparte, ha esperito egli stesso una nuova istanza per la stessa controversi, nello stesso Organismo, per poi vedersela accorpare e non obiettare nulla, chi contemporaneamente era presente in mediazione e in udienza al piano di sopra, chi mandava il tirocinante di studio senza delega, né mandato, chi si è fatto attendere per ore e cosi via …

Ma ho anche incontrato colleghi che hanno cambiato il loro atteggiamento in maniera radicale già dal secondo incontro, con maggiore rispetto per il mediatore e maggiore riconoscimento per il procedimento, con un apprezzamento per le informalità che caratterizzano la mediazione e per le soluzioni fantasiose proposte dal mediatore. Colleghi che dopo la chiusura positiva del primo accordo, sono tornati a depositare le istanze di mediazione con la consapevolezza che, se si lavora bene, si possono raggiungere risultati vantaggiosi per tutti, anche per loro.

Nei casi sub 1, 3 e 4 ho appositamente tralasciato di parlare dei costi della mediazione per trattare l’argomento adesso, dato che è proprio questo il tema del mio lavoro di riflessione.

Da dopo la modifica della L. n.98/2013 sul D.Lgs. n.28/2010, gli Organismi di mediazione hanno interpretato la norma prevista all’art. 17, comma 4bis, in modo restrittivo, nel senso che hanno implicitamente abrogato anche norme che il legislatore non ha mai toccato. Alla chiusura negativa del primo incontro informativo, sia per assenza di una parte, sia per non volontarietà di una o entrambe le parti ad entrare in mediazione, l’Organismo ha consegnato il verbale negativo alla parte istante, necessario per la futura causa, senza alcuna spesa ulteriore. Ma, se rileggiamo insieme al D.Lgs. n.28/2010 novellato dalla L. n.98/2013 anche il D.M. n.180/2010 novellato dal recentissimo D.M. 139/2014, ci accorgiamo che la lettera e), del comma 4, dell’art. 16 del decreto attuativo, non è mai stata abrogata.

Vi ricordate dunque, le 50 euro (o 40 euro se primo scaglione) che si facevano pagare alla parte istante per il ritiro del verbale quando la parte convocata non partecipava alla mediazione? Bene, questa norma c’è e c’è sempre stata. Il legislatore nei suoi vari interventi non l’ha mai toccata, neanche nell’ultimissimo di agosto 2014. Distrazione? Forse! Ormai non mi meraviglia niente! Ma se vogliamo salvaguardarlo, possiamo affermare che la norma non è stata toccata perché si è voluta mantenere efficace e applicabile. Allora perché far finta che non ci sia?

È vero che non stiamo salvando né l’Organismo, nè la professione di mediatore con 50 euro (che poi, solo una percentuale di queste andrebbero al mediatore), ma per lo meno, la benzina per il viaggio o i viaggi all’Organismo, verrebbe (forse)spesata!

Ironia a parte, si potrebbe partire da questa norma per reintrodurre un minimo di “costo” del verbale negativo, sia per assenza che per volontà delle parti. Devo dire che questa voce di spesa è già presente nelle tabelle dei costi di alcuni Organismi, mentre in altri è automaticamente scomparsa da un anno. Se tutti gli Organismi si convincessero a reintrodurla, sarebbe un introito, minimo, anche per il mediatore.

E la parte istante che fino a ieri non ha pagato nulla per il ritiro del verbale, come potrebbe reagire a questo costo aggiuntivo? Potrebbe depositare la prossima istanza in un altro Organismo che non se lo fa pagare. E se tutti gli Organismi se lo facessero pagare? Continuerebbe a depositare le istanze dove faceva prima. E se volessero introdurre tutti gli Organismi questo costo aggiuntivo e giustificarlo in qualche modo? Si potrebbe uniformare il lavoro dei mediatori nella redazione del verbale negativo in questo modo:

  • quando gli avvocati si accontentano di un verbale di primo incontro con la semplice dicitura “le parti non hanno voluto aderire alla mediazione”, sarà più difficile giustificarne il costo;

  • quando invece gli avvocati vogliono specificare chi e perché vuole o non vuole entrare in mediazione, allora sì, che un verbale redatto in forma più specifica ha ragione di essere di pagato extra.

Bisogna ricordare alle parti e, se volete, anche scriverlo nel verbale, che il semplice “no” del primo incontro informativo potrebbe non essere ritenuto sufficiente dal giudice ai fini della condizione di procedibilità (vedi ultime pronunce dei Tribunali di Firenze, Palermo, Roma) e che il comportamento delle parti in mediazioni può essere valutato dal giudice ex art. 8, D.Lgs. n.28/2010, per cui arrivare in udienza con un verbale di mediazione scarno o con un verbale di mediazione dettagliato, cambia di molto la partenza del giudizio e l’atteggiamento del giudice.

Sono d’accordo con quanti diranno che questa idea non cambierà le cose e che servirebbe una riforma della legge per dare vera dignità alla mediazione ed al mediatore come professionista, ma se iniziamo noi mediatori ad esprimere più autorevolezza e più controllo dell’istituto, forse le cose piano piano potranno cambiare. La legge sulla mediazione “deve” essere cambiata, ma nel frattempo utilizziamo lo strumento “dell’interpretazione” per crearci dei piccoli spazi di intervento autonomo.

In attesa di vere e proprie riforme dall’alto, con questo articolo, invito tutti gli Organismi di mediazione a riflettere e a introdurre la voce “costo del verbale negativo” tra le spese del loro Regolamento, in modo da iniziare un cammino di uniformazione che porterà a migliorare sempre più il servizio offerto e a far sopravvivere chi, Organismi e mediatori, ancora credono in questo istituto.

Belluardo Serena

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