Costituzione della cauzione provvisoria, , occorrente a garantire la serietà dell’offerta , presentata con copia di bonifico riguardante un numero di conto non perfettamente coincidente con quello indicato nel bando di gara con alcune sue parti scritte a

Lazzini Sonia 27/07/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3246  del 29 maggio 2006, in merito alle modalità di presentazione di una cauzione provvisoria, merita di essere segnalato per il seguente importante principio:
 
<Non è contestato, infatti, che il documento prodotto dalla partecipante a dimostrazione dell’avvenuta costituzione della cauzione, occorrente a garantire la serietà dell’offerta, appariva, per molteplici aspetti formalmente irregolare: come già rilevato precedentemente, si trattava di copia di bonifico riguardante un numero di conto non perfettamente coincidente con quello indicato nel bando di gara con alcune sue parti scritte a mano con segni grafici palesemente diversi da quelli propri della maggior parte del testo.
 
     Contrariamente, quindi, a quanto ritenuto dai giudici di primo grado – secondo i quali vi erano stati errori materiali usuali nelle operazioni bancarie – si trattava di irregolarità che non davano sicuro affidamento dell’avvenuta stipulazione della garanzia; non censurabili, quindi, si doveva considerare l’operato dell’ufficiale di gara il quale riteneva nel suo discrezionale apprezzamento, di attenersi rigorosamente (come del resto gli era richiesto) alle prescrizioni del bando escludendo l’offerta dal momento che non vi era assoluta certezza dell’autenticità del documento>
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
NANNO 2005 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 4459/2005, proposto da *** ANDREA rappresentato e difeso dagli Avv. *************** e ******************** con domicilio eletto in Roma via Gramsci n. 54 presso lo Studio Graziadei-*******
 
contro
 
*** IOLANDA non costituitasi;
 
e nei confronti di
 
SCIP – SOCIETA’ PER CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL , INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, tutti non costituitisi;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria sede di Perugia n. 110/2005;
 
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
     Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2006 relatore il Consigliere ***********. Udito, altresì, l’Avv. ******* per delega dell’Avv. D’*****;
 
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     Con sentenza n. 110, del 31 marzo 2005, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria accoglieva il ricorso (n. 243/2004), proposto da *** Iolanda, contro la S.C.I.P.-società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici srl e nei confronti di ***************.
 
     Conseguentemente, il Tribunale amministrativo regionale annullava la graduatoria delle offerte segrete, di cui al verbale d’asta relative al lotto n. 10204, della procedura di vendita di unità residenziale facenti parte del patrimonio ordinario di discussione dell’ente, redatto dal notaio *** rep. n. 1119 del 3 marzo 2004 e per il quale era stata esclusa la domanda della ricorrente con aggiudicazione del lotto a ***************.
 
     Contro l’indicata decisione ha proposto impugnazione per opposizione di terzo il notaio rogante *** ****** il quale, con ricorso notificato il 19 maggio 2005, ha chiesto la riforma della impugnata decisione con la reiezione della domanda proposta in primo grado; ed il ricorso, nella mancata costituzione delle parti intimate, è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
 
DIRITTO
 
     *** ******* ha partecipato all’asta pubblica per la vendita di un lotto immobiliare già di proprietà dell’INPDAP ed alienato dalla S.C.I.P. (società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici) di cui al decreto legge n. 351/2001 convertito in legge n. 410/2001.
 
     Nella seduta del 3 marzo 2004, il notaio ***************, delegato a presiedere la procedura di gara, dichiarava inammissibile l’offerta della *** per irregolarità formale del documento comprovante l’avvenuto versamento della cauzione.
 
     Il disciplinare di gara, al punto 3.1.4.B prescriveva che la prova della costituzione della cauzione dovesse essere data mediante allegazione dall’originale della quietanza dell’avvenuto versamento rilasciato dalla banca beneficiaria ovvero di bonifico confermato dalla banca incaricata contenente il numero *** (conto riferimento operazioni) sul conto bancario n. 460/164390 presso la banca Deutsche Bank spa, filiale di via San Prospero n. 2 Milano, CAB 1600, ABI 3104, CIN K Swift Code Deutitmm intestato a S.C.I.P. 2 srl Trans Sec Deposit Acc.
 
     La domanda della *** era esclusa in quanto il bonifico bancario contenuto nella busta dell’offerta economica non appariva essere l’originale, ma una copia ottenuta con carta carbone; il numero di conto indicato nel bonifico era, inoltre, il 46000164390 e non il 460/164390 come previsto ed i relativi ultimi due numeri (90) erano scritti a mano con tratti grafici apparentemente diversi da quelli propri del resto del documento, così come il ***, il CIN e la denominazione del conto, con un’intestazione, infine, del bonifico con la scritta *** IOLANDA-*** GIACOMO.
 
     Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, tuttavia, con l’impugnata sentenza, in accoglimento del ricorso proposto successivamente dalla *** dichiarava l’illegittimità della disposta esclusione nella considerazione che le riscontrate irregolarità relative al documento comprovante l’avvenuto versamento della cauzione non ne inficiavano la validità e non potevano portare all’esclusione dell’offerta.
 
     La decisione è errata e va riformata.
 
     Non è contestato, infatti, che il documento prodotto dalla *** a dimostrazione dell’avvenuta costituzione della cauzione, occorrente a garantire la serietà dell’offerta, appariva, per molteplici aspetti formalmente irregolare: come già rilevato precedentemente, si trattava di copia di bonifico riguardante un numero di conto non perfettamente coincidente con quello indicato nel bando di gara con alcune sue parti scritte a mano con segni grafici palesemente diversi da quelli propri della maggior parte del testo.
 
     Contrariamente, quindi, a quanto ritenuto dai giudici di primo grado – secondo i quali vi erano stati errori materiali usuali nelle operazioni bancarie – si trattava di irregolarità che non davano sicuro affidamento dell’avvenuta stipulazione della garanzia; non censurabili, quindi, si doveva considerare l’operato dell’ufficiale di gara il quale riteneva nel suo discrezionale apprezzamento, di attenersi rigorosamente (come del resto gli era richiesto) alle prescrizioni del bando escludendo l’offerta della *** dal momento che non vi era assoluta certezza dell’autenticità del documento.
 
     La ritenuta fondatezza nel merito della proposta impugnazione esime il collegio dal dover esaminare le eccezioni di rito proposte dal ******* relative alla giurisdizione ed al contraddittorio.
 
     Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
 
P.Q.M.
 
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello ed in riforma dell’impugnata decisione respinge il ricorso proposto dalla *** al Tribunale amministrativo regionale.
 
     Spese compensate.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI –
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  – il..29/05/2006

Lazzini Sonia

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