Costituisce ius receptum che la ritenuta “congruità delle offerte” non necessita di particolare motivazione

Lazzini Sonia 16/06/11
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Offerte anomale – necessità di motivazione – solo nel caso di giudizio negativo – analisi rigorosa ed analitica – il giudizio favorevole è sufficiente anche una motivazione “per relationem” – l’apprezzamento svolto in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è di natura tecnico-discrezionale, sindacabile per manifesta illogicità, errore di fatto, insufficiente motivazione

Costituisce ius receptum che la ritenuta “congruità delle offerte” non necessita di particolare motivazione

richiesta invece nel caso in cui sia espresso dalla Commissione di gara un giudizio di “non congruità dell’offerta” e quindi di insufficienza e/o inidoneità delle giustificazioni a spiegare l’anomalia.

In quel caso, la motivazione si impone perché si perviene all’esclusione dell’offerta anomala in contraddittorio con l’offerente.

La motivazione del giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala deve essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso del “giudizio negativo”, mentre nel caso di “giudizio positivo” non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, con la conseguenza che il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta non richiede puntualità di argomentazioni, essendo sufficiente anche una motivazione “per relationem” alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 1 ottobre 2010 , n. 7266;T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 novembre 2009, n. 10828; T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. Bolzano, 26 giugno 2009, n. 230; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 02 marzo 2009, n. 1429; Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 , n. 1658).

Inoltre, l’apprezzamento svolto in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è di natura tecnico-discrezionale, sindacabile per manifesta illogicità, errore di fatto, insufficiente motivazione (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 03 febbraio 2010 , n. 233), non risultando consentito al giudice amministrativo di sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico formulato dall’organo amministrativo, cui la legge attribuisca la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto; di conseguenza, nella verifica dell’anomalia l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, per l’effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa dei residui dubbi circa l’idoneità dell’offerta, insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico (Consiglio Stato , sez. V, 28 ottobre 2010 , n. 7631).

Nella specie, la dedotta inaffidabilità dell’offerta e, conseguentemente, la illogicità ed erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione non sussiste affatto.

In particolare, con riferimento alla voce di prezzo 77, attinente al trasporto a pubblica discarica di materiale di qualunque natura purchè esente da amianto e proveniente da scavi, demolizioni e rimozione, come risulta dalle giustificazioni n. 41, detta voce risulta effettuata “escluso il carico e l’onere del conferimento a discarica”.

Conseguentemente l’indicazione di 0 costi per la manodopera non manifesta l’incongruenza lamentata, tanto più che nelle giustificazioni n.13 l’aggiudicataria indica il costo (comprensivo di manodopera) per il “carico dei materiali forniti e/o provenienti dalle demolizioni e/o scavi dai disgaggi sui mezzi di trasporto ..” e, peraltro, risulta prodotto preventivo di spesa da parte di terza impresa per quanto attiene al conferimento dei rifiuti misti dell’attività dei demolizione e costruzioni, nonché di terra e roccia.

Inoltre, quanto alla dedotta incongruenza con riferimento alla distanza dalla discarica, la stessa risulta coerente con le indicazioni rivenienti dal progetto esecutivo posto a base di gara il quale indicava alla voce n.122 computo metrico estimativo: “lunghezza 85,00”.

Infine, quanto al costo del carburante e del pedaggio autostradale, respinte le precedenti censure, tale voce non risulta avere una incidenza tale da minare la serietà ed affidabilità dell’offerta o, comunque, da rilevare vizi di illogicità ed irrazionalità manifeste nel giudizio di congruità espresso dalla Commissione, tanto più ove si considera l’esistenza di percorsi alternativi per il conferimento in discarica.

Analoghe considerazioni devono essere espresse per le spese inerenti il vitto e l’alloggio delle maestranze le quali, come risulta dedotto dalla controinteressata, e non efficacemente contestato dalla ricorrente, risultano soggiornare stabilmente in loco con conseguente insussistenza di tali oneri.

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 321 del febbraio 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

N. 00321/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01921/2010  01921/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– dei verbali di gara relativi all’appalto indetto dal Comune di Santa Cesare Terme per l’affidamento dei lavori di consolidamento del costone roccioso – località Porto ********;

– della Determina n. 87 del 22 ottobre 2010, comunicata in data 26 ottobre 2010, del Responsabile del settore LL.PP.;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Cesarea Terme e di Controinteressata Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 la dott.ssa ************* e uditi per le parti l’avv. Salerno per la ricorrente, l’avv. Finocchito per la p.a. e l’avv. Como per la controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, partecipante alla gara indetta dal Comune di Santa Cesarea Terme per l’affidamento dei lavori di consolidamento del costone roccioso – località Porto ******** – impugna gli atti epigrafati deducendo i seguenti motivi di gravame:

Violazione e falsa applicazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 86/87/88 del d.lgs. 163/2006 – Violazione del bando e del disciplinare di gara – difetto di motivazione- irrazionalità ed ingiustizia manifesta – difetto di istruttoria.

2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.

La ricorrente sostanzialmente deduce la illegittimità del giudizio di congruità dell’offerta, formulato dalla Commissione con riferimento all’offerta della CONTROINTERESSATA, risultata aggiudicataria, rilevando oltre che il difetto di motivazione anche la erroneità della valutazione effettuata in concreto sostenendo la inaffidabilità ed incongruenza delle giustificazioni prodotte da quest’ultima.

2.1. L’art. 88 comma 7 del Codice contratti prevede che “All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, <risulta, nel suo complesso, inaffidabile>, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala“.

Costituisce ius receptum che la ritenuta “congruità delle offerte” non necessita di particolare motivazione, richiesta invece nel caso in cui sia espresso dalla Commissione di gara un giudizio di “non congruità dell’offerta” e quindi di insufficienza e/o inidoneità delle giustificazioni a spiegare l’anomalia. In quel caso, la motivazione si impone perché si perviene all’esclusione dell’offerta anomala in contraddittorio con l’offerente. La motivazione del giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala deve essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso del “giudizio negativo”, mentre nel caso di “giudizio positivo” non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, con la conseguenza che il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta non richiede puntualità di argomentazioni, essendo sufficiente anche una motivazione “per relationem” alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 1 ottobre 2010 , n. 7266;T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 novembre 2009, n. 10828; T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. Bolzano, 26 giugno 2009, n. 230; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 02 marzo 2009, n. 1429; Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 , n. 1658).

Inoltre, l’apprezzamento svolto in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è di natura tecnico-discrezionale, sindacabile per manifesta illogicità, errore di fatto, insufficiente motivazione (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 03 febbraio 2010 , n. 233), non risultando consentito al giudice amministrativo di sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico formulato dall’organo amministrativo, cui la legge attribuisca la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto; di conseguenza, nella verifica dell’anomalia l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, per l’effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa dei residui dubbi circa l’idoneità dell’offerta, insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico (Consiglio Stato , sez. V, 28 ottobre 2010 , n. 7631).

2.2. Nella specie, la dedotta inaffidabilità dell’offerta e, conseguentemente, la illogicità ed erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione non sussiste affatto.

2.3. In particolare, con riferimento alla voce di prezzo 77, attinente al trasporto a pubblica discarica di materiale di qualunque natura purchè esente da amianto e proveniente da scavi, demolizioni e rimozione, come risulta dalle giustificazioni n. 41, detta voce risulta effettuata “escluso il carico e l’onere del conferimento a discarica”.

Conseguentemente l’indicazione di 0 costi per la manodopera non manifesta l’incongruenza lamentata, tanto più che nelle giustificazioni n.13 l’aggiudicataria indica il costo (comprensivo di manodopera) per il “carico dei materiali forniti e/o provenienti dalle demolizioni e/o scavi dai disgaggi sui mezzi di trasporto ..” e, peraltro, risulta prodotto preventivo di spesa da parte di terza impresa per quanto attiene al conferimento dei rifiuti misti dell’attività dei demolizione e costruzioni, nonché di terra e roccia.

2.4. Inoltre, quanto alla dedotta incongruenza con riferimento alla distanza dalla discarica, la stessa risulta coerente con le indicazioni rivenienti dal progetto esecutivo posto a base di gara il quale indicava alla voce n.122 computo metrico estimativo: “lunghezza 85,00”.

2.5. Infine, quanto al costo del carburante e del pedaggio autostradale, respinte le precedenti censure, tale voce non risulta avere una incidenza tale da minare la serietà ed affidabilità dell’offerta o, comunque, da rilevare vizi di illogicità ed irrazionalità manifeste nel giudizio di congruità espresso dalla Commissione, tanto più ove si considera l’esistenza di percorsi alternativi per il conferimento in discarica.

Analoghe considerazioni devono essere espresse per le spese inerenti il vitto e l’alloggio delle maestranze le quali, come risulta dedotto dalla controinteressata, e non efficacemente contestato dalla ricorrente, risultano soggiornare stabilmente in loco con conseguente insussistenza di tali oneri.

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.

4. Sussistono sufficienti motivi, data la peculiarità della questione, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

****************, Presidente

*************, Primo Referendario, Estensore

*****************, Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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