Cosa succede se il valore di realizzo dei beni pignorati è inferiore a quello determinato dall’ufficiale giudiziario? L’integrazione del pignoramento

DS redazione 07/03/16
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Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, se ritiene che il valore di realizzo dei beni sia inferiore rispetto a quello determinato dall’ufficiale giudi­ziario, ordina l’integrazione del pignoramento, così da permettere all’ufficiale di riprendere la ricerca dei beni da pignorare. Quest’ulti­mo, infatti, riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

Riguardo alla possibilità di chiedere tale integrazione, esistono diverse teorie della dottrina in contrasto tra loro.

Tra tutte la più accreditata è quella di comprendere la richiesta di integrazione unicamente sul presupposto che i beni pignorati risul­tino insufficienti in quanto vi sia stata una stima errata per eccesso nel corso del primo accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Di­versamente, se si pensasse di poter giustificare un pignoramento di altri beni, semplicemente sulla base della insufficienza, si finirebbe per autorizzare una richiesta di integrazione sempre e comunque.

La stima compiuta per eccesso può aversi sia con il primo acces­so che con il successivo.

Il giudice valuta la fondatezza delle deduzioni avanzate dal cre­ditore circa il valore presumibile di realizzo dei beni, stabilendo se quest’ultimo riconosciuto a ciascun bene dall’ufficiale giudiziario, possa considerarsi coerente. Qualora dalla analisi risulti, un pre­sumibile valore di realizzo dei beni “inferiore” rispetto al totale dell’importo precettato, maggiorato della metà, ordina all’ufficiale che venga ripresa la ricerca dei beni. Inoltre, ai sensi dell’art. 492 comma 4 c.p.c. quando per la soddisfazione del creditore proceden­te i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti […], l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni util­mente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Diversamente, se l’ufficiale ritiene soddisfa­cente l’individuazione dei beni, procede a stilare e a concludere il processo verbale, spettando eventualmente al creditore l’onere di una contestazione da rivolgere al giudice.

Nel caso in cui il debitore indicasse ulteriori beni e questi fos­sero dislocati in altra circoscrizione, l’ufficiale giudiziario trasmet­terebbe copia del processo verbale all’ufficiale competente territo­rialmente e i beni indicati sarebbero oggetto di un procedimento esecutivo ex novo.

DS redazione

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