Cosa comporta il principio di specialità di cui all’art. 14 della convenzione Europea di estradizione per i paesi membri

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze revocava nei confronti di un condannato il beneficio della liberazione anticipata.

A loro volta le autorità australiane concedevano l’estradizione per il reato ex art. 630 c.p. per i fatti-reato per i quali costui aveva già riportato sentenza irrevocabile di condanna; a fronte di ciò, interveniva la dichiarazione di assenso all’estensione dell’estradizione alle imputazioni di sequestro di persona e di lesioni gravi di cui alla sentenza del 14.12.2005.

A sostegno di tale decisione il Tribunale osservava che: a) del tutto infondatamente la difesa aveva opinato l’illegittimità dell’eventuale revoca della liberazione anticipata concessa sui semestri di pena espiati prima della consegna muovendo dal presupposto che in relazione alla condanna inflitta con la sentenza del 14.10.1984 l’estradizione fosse stata concessa limitatamente alla residua pena eseguibile di anni otto di reclusione e che pertanto la porzione di pena espiata e i relativi benefici concessi dovessero considerarsi intangibili per il principio di specialità, alla cui applicazione il condannato non aveva rinunciato; b) dall’esame del provvedimento del 24.12.1999, di cui era stata disposta l’acquisizione per le opportune verifiche, emergeva al contrario che l’estradizione era stata concessa per i fatti-reato per i quali costui  era stato condannato e per quelli per i quali era imputato “senza alcun riferimento o limitazione ad un quantum di pena per la cui espiazione la consegna poteva avvenire”; c) nessun elemento a sostegno della tesi dell’intangibilità dei benefici concessi sulla pena espiata, prima della consegna del condannato, poteva essere evinto dalla sentenza della Corte di cassazione di annullamento dell’ordinanza di rigetto dell’incidente di esecuzione promosso avverso il provvedimento di cumulo che, in applicazione dell’art. 73 c.p., comma 2, aveva determinato nell’ergastolo la pena da espiare concorrendo due delitti per ciascuno dei quali era stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; in quella sede, difatti, era stato affermato che solo la residua pena di anni otto (e non l’intero di anni 27 inflitto con la sentenza di condanna per i reati per i quali l’estradizione era stata richiesta ed ottenuta) risultava eseguibile in Italia e solo essa era suscettibile di essere legittimamente cumulata; d)
l’invocato principio di specialità non comportava, ex adverso, l’asserita intangibilità della pena già espiata e dei giorni di liberazione anticipata concessi prima dell’estradizione peraltro computati e portati in detrazione sulla pena unica di anni trenta di reclusione recata dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti; e) la condotta tenuta dal condannato, nel corso dell’esecuzione della pena, quale estrinsecatasi nella commissione dei reati per i quali era intervenuta condanna, appariva, infine, affatto incompatibile con il mantenimento del beneficio alla luce della indubbia gravità dei delitti commessi, dell’importanza del ruolo svolto dal condannato nell’ideazione, promozione e organizzazione del piano criminoso, delle particolari sofferenze inflitte all’ostaggio nel corso della lunga prigionia anche attraverso l’amputazione di una porzione dei padiglioni auricolari, dell’omogeneità dei fatti con i reati di cui al titolo in espiazione, del lungo tempo trascorso in detenzione (oltre tredici anni) che non aveva costituito né remora, né freno per il condannato alla violazione delle prescrizioni e a rendersi autore di fatti gravissimi tanto ciò dimostrando l’assenza di effettiva adesione al percorso di recupero e all’opera di rieducazione nel periodo di espiazione, sulla cui presunta sussistenza, in uno alla regolarità della condotta intramuraria, si era fondata la valutazione positiva della meritevolezza del beneficio della liberazione anticipata a suo tempo concesso.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

In relazione a tale provvedimento, proponeva ricorso l’interessato, a mezzo del difensore, denunziando, con un unico motivo, vizio di violazione di legge in relazione all’art. 721 c.p.p. e art. 54 ord. pen., comma 3.

Veniva a tal proposito osservato che il Tribunale di sorveglianza, nell’escludere che il principio di specialità precludesse la valutazione della revoca della liberazione anticipata per i periodi e le porzioni di pena espiati precedentemente alla consegna, ad avviso della difesa, non aveva considerato che gli arresti citati a sostegno della tesi sostenuta avevano ad oggetto la revoca di benefici disposta per fatto risolutivo successivo alla consegna dell’estradato mentre, nel caso di specie, è pacifico che il fatto, in relazione al quale era stato revocato il beneficio, era precedente alla concessione dell’estradizione così parimenti non era stato considerato il fatto che la Corte di cassazione, nella sentenza del 9.1.2015, aveva escluso la computabilità ai fini esecutivi della porzione di pena per la quale non era stata concessa l’estradizione perché già espiata dal condannato e che, pertanto, essa, proprio perché fuori dai limiti del provvedimento di consegna, era da ritenersi intangibile mentre la revoca della liberazione anticipata (maturata e concessa in relazione alle porzioni di pena espiata) avrebbe comportato la sottoposizione del condannato all’espiazione dell’ulteriore pena di giorni 1.035.

Ciò posto, veniva parimenti stimato non condivisibile il rilievo che i giorni di liberazione anticipata (poi revocati) erano stati portati in detrazione sulla pena unica recata dal provvedimento di cumulo in cui erano confluite le pene irrogate con le tre sentenze di condanna, e ciò, sia perché non si poteva a posteriori sindacare la valutazione di meritevolezza del beneficio già effettuata dal giudice allora competente, sia perché lo scomputo dei giorni di liberazione anticipata maturati e ritualmente concessi sulla porzione di pena già espiata, ove non operato, avrebbe comportato la violazione del principio di specialità.

Infine, nel ritenere incompatibile con la condotta del condannato il mantenimento del beneficio a suo tempo concesso, sempre secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale aveva utilizzato non consentiti parametri di giudizio indebitamente valorizzando in negativo il fatto che il ricorrente continuasse a proclamare la sua estraneità ai fatti per i quali aveva riportato le successive condanne.

Ulteriori scritti prodotti dalla difesa

Il 27 marzo 2019 la difesa depositava memoria di replica alla requisitoria del P.G., ribadendo gli argomenti già trattati nel ricorso introduttivo e criticando altresì quelli spesi dal Procuratore generale che aveva ritenuto incensurabile la decisione pur in difetto di un espresso scioglimento del cumulo mentre, a suo avviso, il Tribunale era tenuto a stabilire con esattezza quale fosse la condanna in esecuzione al momento della commissione del delitto, per poi procedere alla revoca del beneficio in riferimento alle pene in esecuzione al momento della condotta delittuosa escludendo al contempo quelle la cui espiazione si era conclusa prima e quelle la cui esecuzione era iniziata successivamente.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto che l’art. 721 c.p.p. (intitolato principio di specialità), il cui contenuto precettivo fondamentale non è mutato per effetto della riscrittura operata dal D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, art. 5, comma 1, lett. b), vieta di assoggettare la persona già estradata a procedimento penale, a pena detentiva o altrimenti a privazione della libertà per fatti anteriori alla consegna, diversi da quelli per cui l’estradizione originaria è stata concessa.

A fronte di tale norma di legge, la tesi avanzata dal ricorrente, già vagliata e disattesa con inappuntabili argomenti dal provvedimento impugnato, era per il Supremo Consesso all’evidenza destituita di fondamento da un lato ritenendo come il Tribunale avesse ineccepibilmente osservato che il fatto che, all’epoca della consegna, in relazione al titolo di condanna definitivo per i reati contemplati nell’ordine di estradizione, doveva essere espiata soltanto una porzione della pena complessivamente inflitta, il che non comportava affatto, in ossequio al principio di specialità, l’intangibilità del periodo di pena già espiata riferibile allo stesso titolo, né tantomeno dei benefici penitenziari concessi in relazione a tale periodo, dall’altro facendosi presente come il provvedimento impugnato avesse richiamato Cass. Sez. 1, n. 1975 del 11/03/1999 che già si era pronunciata in termini stabilendo che il principio di specialità di cui all’art. 14 della convenzione Europea di estradizione non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che ottenga, per altri reati, l’estradizione di un suo cittadino, ma pone solo delle limitazioni collegate con l’evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica nel territorio nazionale dell’estradato per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni giuridiche, gli Ermellini giungevano alla conclusione secondo la quale la pena da espiare, in virtù della revoca del beneficio precedentemente concesso, non potesse considerarsi, come viceversa asserito dalla difesa, una “pena ulteriore” rispetto a quella per cui fu disposta l’estradizione dal momento che il provvedimento di revoca incide sull’esecuzione della pena residua inflitta per il fatto incluso nel provvedimento di estradizione.

Conclusa la disamina del primo motivo, anche quelli seguenti seguivano la medesima sorte processuale.

Si osservava a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 54 ord. pen., comma 3, la revoca della liberazione anticipata è ammissibile con riferimento ai benefici concessi in relazione ad esecuzioni che siano in corso al momento della commissione del nuovo delitto comportante la revoca e, dunque, la lettera della legge non prevede alcun limite temporale alla possibilità di procedere alla revoca del beneficio richiedendo, fra i presupposti per la revoca stessa, soltanto l’intervento di una condanna definitiva per un “delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione, successivamente alla concessione” della liberazione anticipata ed è pertanto chiaro, ad avviso della Corte di Cassazione, che, sia il passaggio in giudicato della condanna, sia l’ordinanza di revoca, possono intervenire anche dopo che l’esecuzione della pena sia cessata.

Le condizioni richieste dalla legge per la revoca del beneficio sono, dunque, per la Corte di legittimità, le seguenti: a) la commissione di un delitto non colposo nel corso dell’esecuzione della pena o delle pene concorrenti eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo ossia in pendenza del rapporto esecutivo che sussiste indipendentemente da una sua temporanea sospensione o dal suo svolgimento in forme alternative alla detenzione o dalla volontaria sottrazione del condannato all’esecuzione; b) l’intervento del nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio da revocare; c) l’accertamento della responsabilità del condannato per tale nuovo delitto con sentenza passata in giudicato, anche se intervenuta dopo la scadenza della pena, mentre, ai fini della collocazione temporale dell’evento comportante la revoca (che deve essere successivo alla concessione del beneficio), si deve avere riguardo alla data di commissione del nuovo delitto e non alla data di passaggio in giudicato della sentenza.

Tal che se ne faceva conseguire che, se al momento della commissione del reato sia in corso l’esecuzione di più condanne, per “delitto colposo commesso nel corso della esecuzione” deve intendersi esclusivamente quello commesso nel corso della esecuzione della condanna o delle condanne cui è riferito il beneficio concesso mentre, se esso sia stato concesso indistintamente in relazione a tutte le pene cumulate, allo stesso modo la revoca opera quando il nuovo delitto venga commesso mentre è in corso la loro esecuzione atteso che essa avrà ad oggetto la complessiva riduzione di pena precedentemente accordata con uno o più provvedimenti relativi all’intero arco temporale di espiazione della pena cumulata con esclusione dei periodi di liberazione anticipata concessi in relazione a semestri successivi alla data di commissione del nuovo delitto.

Ove, poi, il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto dal momento che la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la comporta.
Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, di tali principi, correttamente interpretati, il provvedimento impugnato ne aveva fatto un’esatta applicazione.

Ciò posto, generica e manifestamente infondata veniva, infine, considerata la doglianza relativa alle ragioni della revoca del beneficio atteso che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, spettano al tribunale di sorveglianza la valutazione della incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa e del grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza, tanto perché la revoca non attiene al fatto in sé dell’intervenuta condanna, ma alla ritenuta incompatibilità della concreta condotta tenuta dal soggetto (in relazione alla condanna subita) con il mantenimento del beneficio.

Anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato, ad avviso della Suprema Corte, correttamente applicando gli indicati condivisi principi di diritto e con motivazione rigorosa e puntuale, aveva legittimamente ritenuto i nuovi reati idonei a fondare un giudizio negativo circa la regolarità della condotta tenuta dal condannato e circa la sua effettiva partecipazione all’opera di rieducazione visto che, nel suo percorso argomentativo, il Tribunale aveva valorizzato l’estrema gravità dei fatti cui aveva attribuito valenza negativa retroattiva, il ruolo rilevante svolto dal condannato nella loro programmazione ed esecuzione, le atroci sofferenze inflitte all’ostaggio, la omogeneità della condotta extramuraria a quella pregressa per la quale aveva riportato la condanna in esecuzione e, dunque, il giudice di merito aveva inappuntabilmente svolto lo scrutinio che gli competeva valutando concretamente l’incidenza dei fatti criminosi sull’opera di rieducazione intrapresa riguardante l’intero arco temporale di espiazione già effettuata nonché espresso un apprezzamento ragionevole e adeguato circa i fatti di reato e disposto la revoca del beneficio per una motivata ragione di incompatibilità del suo mantenimento rispetto alla condotta che, estrinsecatasi nella commissione di fatti di elevatissima gravità, assumeva una valenza straordinariamente negativa rinnegandosi in tal modo gli esiti partecipativi al trattamento di risocializzazione.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto essa chiarisce cosa comporta il principio di specialità di cui all’art. 14 della convenzione Europea di estradizione per i paesi membri il quale, come è noto, prevede quanto segue: “1. L’individuo che sarà stato consegnato non sarà né perseguito né giudicato né detenuto in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione, salvo nei casi seguenti: a se la Parte che l’ha consegnato vi acconsente. Una domanda sarà presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell’articolo 12 e di un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato. Questo consenso sarà dato quando il reato per il quale è chiesto implica l’obbligo dell’estradizione conformemente alla presente Convenzione; b se, avendo avuto la possibilità di farlo, l’individuo estradato non ha lasciato nei 45 giorni successivi alla sua liberazione definitiva, il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato. 2. Tuttavia, la Parte richiedente potrà prendere le misure necessarie in vista, da un lato, di un eventuale rinvio dal territorio e, dall’altro lato, di una interruzione della prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia. 3. Se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura, l’individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l’estradizione”.

Orbene, in questa sentenza, gli Ermellini ribadiscono un principio di diritto già affermato in precedenza in sede di legittimità ordinaria ossia che il principio di specialità di cui all’art. 14 della convenzione Europea di estradizione non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato che ottenga, per altri reati, l’estradizione di un suo cittadino, ma pone solo delle limitazioni collegate con l’evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica nel territorio nazionale dell’estradato per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché chiarisce la portata applicativa di questa norma convenzionale, dunque, non può che essere positivo.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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