Con la sentenza n. 1906/2016 il Tar Puglia, Sez. II, non ha dubbi al riguardo e rileva che la stazione appaltante, in attuazione del principio di massima partecipazione alla gara, non ha alcun obbligo di invitare alla procedura il gestore del contratto giunto a scadenza.
Anzi, se la stazione appaltante decide di invitare tale soggetto, deve preoccuparsi di fornire unaccurata motivazione della scelta, in rapporto alla sua compatibilità con il principio di rotazione sancito dal legislatore.
Nel caso di specie, la vicenda addotta in giudizio prende le mosse dal ricorso proposto da una società che, dopo aver gestito ininterrottamente il servizio informatico di un Comune, impugna gli atti con i quali lente locale affida il servizio a unaltra società, in esito a una gara informale cui la ricorrente non è stata invitata a presentare offerta.
Ritenendo ingiustificata una siffatta omissione, la società chiama in causa il Comune, rilevando che lente non ha mai contestato linadeguatezza del servizio da essa reso e che lofferta della nuova aggiudicataria non risulta per nulla migliorativa rispetto alle condizioni del contratto scaduto.
Nellesaminare la questione, il giudice amministrativo osserva però che il mancato invito alla procedura si giustifica con lapplicazione del principio di rotazione e respinge in toto il ricorso, condannando peraltro la società attrice al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della decisione assunta, il collegio rileva che alla fattispecie in parola si applica larticolo 36, comma primo, del 50/2016, che per le procedure semplificate sottosoglia prevede espressamente il rispetto del principio di rotazione da attuarsi a cura delle stazioni appaltanti.
La pronuncia dei giudici è coerente con la giurisprudenza formatasi dopo lentrata in vigore del nuovo codice degli appalti e, segnatamente, con la sentenza 9 giugno 2016, n. 372 del Tar Aquila, sez. I, secondo cui non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la stazione appaltante di invitare, a una gara informale ( ) il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno.
Come se ciò non bastasse, alla decisione in commento fanno eco le linee guida approvate in materia dallAnac con la recente delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016.
Tale documento offre una preziosa chiave interpretativa dellarticolo 36 del codice dei contratti, là dove esso impone il principio di rotazione nella partecipazione alle gare informali indette dagli enti.
Il principio, osserva lAutorità, ha lobiettivo prioritario di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
È il caso di ricordare che, allorquando lamministrazione decide di procedere, per un appalto sottosoglia, allaffidamento diretto adeguatamente motivato secondo larticolo 36 del dlgs 50/2016, tale opzione non esclude affatto, ma anzi presuppone un puntuale confronto con il mercato.
Secondo lAnac, infatti, lonere motivazionale relativo alleconomicità dellaffidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
In questa cornice, sempre secondo lAutorità, il rispetto del principio di rotazione richiamato dalla norma fa sì che laffidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
La conferma del nuovo contratto al gestore uscente si giustifica perciò in casi estremamente limitati, ossia:
a) in una riscontrata effettiva assenza di alternative;
b) a fronte del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola darte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto (
) tenendo conto della qualità della prestazione.
A parte i ragionevoli dubbi che questultimo punto può sollevare riguardo alla legittimazione di un nuovo affidamento al gestore uscente soltanto per una valutazione positiva delloperato svolto in conformità agli obblighi contrattuali, resta il fatto che, in sede di gara, la stazione appaltante è tenuta a rispettare il principio di rotazione degli inviti per agevolare una maggiore concorrenza tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.
In linea con le argomentazioni accolte dal TAR Puglia, lAnac conclude che linvito allaffidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, inducendo gli enti a una particolare cautela nella fase iniziale delle procedure competitive, ancorché informali e sottosoglia.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento