Corte di Giustizia UE, oggetti di utilità e diritto d’autore: requisiti di originalità

CGUE: gli oggetti di utilità sono protetti dal copyright solo se originali come ogni opera, riflettendo scelte creative non imposte da funzioni.

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza sulle cause riunite C-580/23 e C-795/23, ha chiarito che gli oggetti di utilità quotidiana, come mobili e arredi, beneficiano di tutela autoriale solamente se dimostrano originalità pari a quella richiesta per ulteriori opere creative, manifestando la personalità dell’autore tramite opzioni libere e non meramente funzionali. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-580/23 | Mio e a. e C-795/23 | konektra

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Indice

1. Contesto delle due controversie


Le questioni originano da due distinte controversie: in Svezia, il produttore Galleri Mikael Thomas Asplund ha citato il gruppo Mio per i tavoli “Cord”, simili ai suoi “Palais Royal”, qualificati come opere di arti applicate protette dal copyright. Al contempo, in Germania, USM U. Schärer Söhne ha contestato a konektra la vendita di un sistema modulare identico al proprio “USM Haller”. Le corti d’appello di Stoccolma e federale tedesca hanno rimesso la questione alla CGUE al fine di definire i criteri ex Direttiva 2001/29/CE in tema di armonizzazione del diritto d’autore. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

VOLUME

Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

Questa nuova edizione dell’opera analizza la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione, dei modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto delle numerose novità legislative e dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, quelle dell’Unione europea e la regolamentazione sovranazionale. Il volume è aggiornato alla Legge 24 luglio 2023, n. 102, che ha apportato numerose e significative modifiche al codice della proprietà industriale, introducendo nuove disposizioni in tema di registrazione dei marchi, di invenzioni dei ricercatori e di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure, alla Legge 27 dicembre 2023, n. 206, in tema di valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e alle recenti fonti dell’UE dedicate alle indicazioni geografiche. L’opera si interessa anche della nuova disciplina dei contrassegni (Legge 14 novembre 2024, n. 166). Particolare attenzione viene offerta agli aspetti pratici del sistema della tutela brevettuale unitaria, con riferimenti alla recentissima giurisprudenza del Tribunale unificato dei brevetti. Sono affrontate anche le novità in tema di intelligenza artificiale, complesso fenomeno al quale è stato dedicato il Regolamento 2024/1689. Con riferimento alla protezione dei disegni industriali, vengono analizzate le varie novità giurisprudenziali in materia e il nuovo Riyadh Design Law Treaty del 2024. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa, con esame di casi pratici e suggerimenti operativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate, collabora stabilmente con “Guida al Diritto” ed è membro del comitato di direzione della Rivista di Diritto Industriale.

 

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore

2. Originalità e protezione cumulativa


La Corte ha ribadito l’assenza di gerarchia tra regimi protettivi: i disegni o modelli tutelano oggetti nuovi e individualizzati destinati alla produzione in serie, con protezione limitata nel tempo (massimo 25 anni, rinnovabile ogni 5), favorendo investimenti senza ostacolare la concorrenza, mentre il diritto d’autore si applica a creazioni espressive con durata pari a 70 anni dopo la morte dell’autore. L’originalità richiede che l’oggetto rifletta la “impronta personale” dell’autore, escludendo scelte imposte da vincoli tecnici, regole o funzionalità. Fattori quali intenzioni creative, ispirazioni, utilizzo di forme note o riconoscimenti in ambiti artistici possono supportare la valutazione, bensì non la determinano da soli, come già precisato nella sentenza C-683/17.

3. Verifica della contraffazione e limiti della tutela


Al fine di configurare la violazione, occorre accertare la ripresa riconoscibile di elementi creativi specifici dell’opera originaria, prescindendo dall’impressione visiva d’insieme ovvero dal livello di originalità. La possibilità teorica di creazioni indipendenti simili, dovuta a limitazioni tecniche negli oggetti di utilità, non esclude la responsabilità. Occorre un esame fattivo degli elementi contestuali alla produzione. Approccio siffatto armonizza il diritto UE, impedendo estensioni indiscriminate della tutela autoriale che potrebbero soffocare l’innovazione industriale.

4. Impatti sul diritto nazionale e imprenditoriale


La pronuncia in disamina vincola i giudici degli Stati membri, imponendo uniformità nella qualificazione di arredi e prodotti seriali quali opere protette, con ripercussioni su design svedesi, tedeschi e italiani. Per le imprese del settore mobile e arredo, rafforza l’esigenza di documentare il processo creativo per superare vincoli funzionali, bilanciando proprietà intellettuale e libero mercato.

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5. Verdetto


La Corte UE ha quindi dichiarato che:

  • la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che: non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione ai sensi del diritto dei disegni e modelli e la protezione ai sensi del diritto d’autore, per cui, nell’esame dell’originalità degli oggetti delle arti applicate, debbano applicarsi requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere;
  • l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, devono essere interpretati nel senso che: costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell’oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo all’oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto di cui si rivendica la protezione;
  • l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, devono essere interpretati nel senso che: per accertare una violazione del diritto d’autore, occorre stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto asseritamente contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera considerata non sono rilevanti. La possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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