Corte di Giustizia Ue: risarcibile anche il danno morale in casi di volo cancellato

Redazione 17/10/11
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Spetta non solo il danno materiale, ma anche quello morale al passeggero che resta a terra a causa della cancellazione del volo prenotato, e tale indennizzo va riconosciuto anche a chi, pur imbarcatosi, è costretto a tornare alla base per un problema dell’aereo. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del 13 ottobre nella causa 83/10, specificando che nella categoria del «volo cancellato» rientra anche l’ipotesi in cui il velivolo di linea è costretto a rientrare nello scalo di partenza poco dopo il decollo.

La Corte fornisce, pertanto un’interpretazione estensiva del concetto di «cancellazione» di cui all’art. 2, lett. l), del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Tale interpretazione, infatti, non è circoscritta alla sola ipotesi della mancata partenza del volo nei termini originariamente previsti, ma comprende anche la circostanza per cui il volo, pur essendo partito, non giunga comunque a sua destinazione (es. rientro forzato all’aeroporto d’origine per cause tecniche). Si chiarisce nella sentenza che, affinché un volo possa essere considerato come effettuato, non è sufficiente che l’aereo sia partito conformemente all’itinerario previsto, ma è necessario anche che esso raggiunga la sua destinazione come prevista dal medesimo itinerario. Orbene, la circostanza che il decollo sia stato garantito, ma che l’aereo sia poi rientrato all’aeroporto di partenza senza aver raggiunto la destinazione prevista dall’itinerario, fa sì che il volo, così come era inizialmente previsto, non può essere considerato effettuato. Né incide sulla qualificazione della «cancellazione del volo» il motivo per il quale l’aereo è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, essendo quest’ultimo rilevante soltanto al fine di stabilire, nell’ambito del risarcimento del danno sofferto dai passeggeri a causa della cancellazione del volo, se, eventualmente, tale cancellazione «è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso», ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, ipotesi in cui non è dovuto alcun risarcimento.

Nel caso in oggetto, i passeggeri che hanno instaurato la causa, i quali sono stati trasferiti su altri voli programmati all’indomani del giorno previsto per raggiungere la destinazione finale, hanno richiesto in via principale, oltre alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 dello stesso regolamento n. 261/2004, anche il diritto ad un «importo supplementare» a titolo di risarcimento del danno morale che affermano di aver subito. Sotto tale profilo, La Corte europea ha precisato come il riferimento alla possibilità di ottenere un «risarcimento supplementare» ex art. 12 del regolamento del 2004 consenta di completare l’applicazione delle misure previste dal citato regolamento, di modo che i passeggeri siano risarciti del danno complessivo subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali. Tale disposizione consente, in particolare, al giudice nazionale di condannare il vettore aereo a risarcire il danno occasionato ai passeggeri dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo sulla base di un fondamento giuridico diverso dal regolamento n. 261/2004, vale a dire, segnatamente, alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal, in cui i concetti di «préjudice» e «dommage» debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale. Ne consegue che il giudice nazionale è legittimato, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, a riconoscere a titolo di «risarcimento supplementare» ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 261/2004, sia il danno di natura materiale che quello di natura morale. Per contro, il giudice nazionale non potrebbe utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno (es. rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente previsto) e assistenza (es. rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione) di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo regolamento, nei quali casi i passeggeri potranno legittimamente far valere un diritto al risarcimento sulla base degli elementi di cui ai citati articoli. (Anna Costagliola)

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