Corte di Giustizia UE: i passeggeri cui viene rifiutato l’imbarco in aereo anche per ragioni diverse dall’overbooking vengono risarciti

Redazione 05/10/12
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Lucia Nacciarone

Con le sentenze nelle cause C-321/11 e C-22/11 pubblicate il 4 ottobre, la Corte di Giustizia ha precisato i diritti dei passeggeri nei casi di perdita di coincidenza aeree e di ritardi dovuti a scioperi, nei confronti delle compagnie aeree.

A parte il caso di overbooking, che ricorre quando le prenotazioni riconosciute agli utenti superano il numero di posti disponibili sul velivolo, si può configurare il negato imbarco foriero di una compensazione pecuniaria anche per ragioni del tutto operative, come le conseguenze di uno sciopero o il ritardo di un volo nell’ambito di una serie di tratte in successione: i giudici europei adottano, infatti, una interpretazione estensiva del concetto di negato imbarco che fa scattare il risarcimento in favore del passeggere deluso. Vediamo le ipotesi nel dettaglio.

Il primo caso ha riguardato una coppia che aveva un biglietto aereo La Coruna – Santo Domingo con scalo a Madrid.

Il velivolo arriva però con un’ora e mezzo di ritardo nella capitale spagnola, e, una volta lì, la compagnia aerea annulla le carte d’imbarco dei due passeggeri supponendo che gli stessi non potessero raggiungere in tempo il gate per il volo transoceanico (pur avendo già spedito i bagagli alla destinazione finale).

La coppia invece riesce a presentarsi all’imbarco, che ovviamente viene loro rifiutato perché i posti relativi erano stati già assegnati: i due, quindi, arrivano in Centro America con più di 24 ore di ritardo, essendo costretti a prendere il volo del giorno seguente.

I giudici europei hanno ritenuto, rispetto alla descritta vicenda, che il vettore aereo non potesse estendere sensibilmente le ipotesi nelle quali avrebbe avuto diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco ai passeggeri: i negati imbarchi connessi a ragioni operative sono rifiuti ingiustificati che consentono di far valere i diritti risarcitori conferiti dal regolamento.

Nella seconda causa invece i passeggeri scontano le conseguenze di uno sciopero, arrivando anche in questo caso in notevole ritardo rispetto all’orario previsto.

La Corte UE ha chiarito al riguardo che il vettore è tenuto comunque a ristorare i passeggeri quando l’imbarco è stato loro negato a causa della riorganizzazione del volo post-sciopero.

Non esiste, infatti, nessuna norma europea che neghi la compensazione pecuniaria per motivi connessi alla sopravvenienza di ‘circostanze eccezionali’ tra cui rientra appunto la riorganizzazione dei voli dopo uno sciopero.

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