Corte di giustizia: nessuna limitazione di responsabilità per il magistrato che sbaglia nell’interpretazione del diritto

Redazione 29/11/11
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A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Lussemburgo (del 24 novembre 2011, in causa C- 379/10) con cui è stata decisa la controversia che vedeva come parti la Commissione europea e lo Stato italiano.

La Commissione sosteneva l’incompatibilità della legge nazionale sul risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ai singoli con i principi dell’ordinamento europeo.

La norma oggetto di contestazione era l’art. 2 della Legge 117/1998, ai sensi del quale «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»; ma ad essere oggetto di contestazione è stata anche la norma in base a cui a fondamento di una richiesta di danni deve esserci un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni.

Tali norme anzitutto andrebbero coordinate coi principi europei che riconoscono al cittadino il diritto di essere risarcito dei danni subiti per effetto di violazioni del diritto europeo commesse dagli stati, anche quando tale violazione sia stata commessa nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

La legge italiana, escludendo in via generale la responsabilità dello Stato nei settori dell’interpretazione del diritto e della valutazione di fatti e di prove, si pone in contrasto con i principi europei: inoltre, ad avviso della Corte di Lussemburgo, limitare la responsabilità dei magistrati ai soli casi di dolo o colpa grave è eccessivo, e riduce in maniera significativa le ipotesi di risarcimento.

Perciò la Corte ha rilevato che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Tali affermazioni consentirebbero di chiamare lo Stato italiano a rispondere dei danni causati al cittadino per cattiva interpretazione delle norme comunitarie da parte della magistratura.

Tutto ciò sempre che venga riscontrata la presenza anche degli altri elementi necessari per la validità della richiesta risarcitoria, e cioè che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia sufficientemente caratterizzata e che sussista il nesso di causalità fra violazione dell’obbligo a carico dello Stato e danno. (Lucia Nacciarone)

Redazione

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