Corte di Giustizia europea e principio di non discriminazione (CGCE 8 settembre 2011, C 297/10 e C 298/10)

Scarica PDF Stampa

Massima

Il principio di non discriminazione in base all’età deve essere interpretato (ex art. 21 Carta diritti fondamentali e Direttiva 2000/78) nel senso che osta ad una misura prevista da un contratto collettivo, in base a cui, all’interno di ogni grado, il livello di retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico viene determinato (all’atto dell’assunzione) in funzione della età anagrafica.

 

 

1. Premessa

 

Con la decisione in commento la Corte europea ha precisato che il principio di non discriminazione in base all’età (1) concretizzato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (2) deve essere interpretato nel senso che osta a una misura prevista da un contratto collettivo (3), a termini della quale, nell’ambito di ciascun grado, il livello di retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico è determinato, al momento dell’assunzione di tale agente, in funzione della sua età.

Il fatto che il diritto dell’unione osti ad una simile misura e che la stessa sia compresa in un contratto collettivo non pregiudica il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi riconosciuto  ex art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

 

2. Conclusioni

 

Nella sentenza che qui si commenta si precisa che “gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78 nonché l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura prevista da un contratto collettivo, come quella oggetto della causa principale C-297/10, che sostituisce un regime di retribuzione che comporta una discriminazione in base all’età con un regime di retribuzione fondato su criteri oggettivi, mantenendo al contempo, per un periodo transitorio e limitato nel tempo, taluni effetti discriminatori del primo dei due regimi allo scopo di garantire agli agenti in servizio il passaggio a quello nuovo senza che debbano subire una riduzione del reddito.

Nel contratto collettivo relativo alle retribuzioni, le retribuzioni di base per i diversi gradi devono essere calcolate secondo l’anzianità anagrafica. La retribuzione di base corrispondente al primo livello di anzianità anagrafica (retribuzione di base iniziale) viene corrisposta dall’inizio del mese in cui l’agente ha compiuto, per i gradi da III a X, 21 anni e, per i gradi da I a IIb, 23 anni. Ogni due anni, fino al raggiungimento dell’ultimo livello di anzianità anagrafica (retribuzione di base finale), l’agente passa al livello retributivo successivo”.  

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq), Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

 

 

_________
(1) Sancito all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(2) Che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e, più in particolare, gli artt. 2 e 6, n. 1, di detta direttiva.
(3) Come quella oggetto delle cause principali.

Sentenza collegata

50696-1.pdf 186kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Rinaldi Manuela

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento