Corte di Cassazione – Sentenza n. 5718-2010 (Assenza del lavoratore in malattia durante la visita di controllo – esigenze di solidarietà e di vicinanza familiare – giustificato motivo – sussistenza).

giurisprudenza 06/05/10
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L’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, per soddisfare un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare, senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29 Cost.).

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