Corte di Cassazione – Sentenza n. 375-2010 (Danno arrecato dall’allievo a se stesso – addetti al servizio scolastico – obbligo di vigilanza – sussistenza – responsabilità contrattuale).

Redazione 27/05/10
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Sussiste una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto; e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma che si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.
La natura della responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante, nel caso di danno arrecato dall’allievo a se stesso, è da ricondursi nell’ambito della responsabilità contrattuale.

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