Corte dei conti- sezione regionale di controllo per l’Umbria – del. N. 1/2005/l –controllo preventivo di legittimita’- realizzazione di complesso edilizio penitenziario in Perugia – parcellizzazione opera pubblica in pluralita’ di lotti e stralci – conve

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La delibera n. 1/2005/L della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per l’ Umbria costituisce un esempio pratico di notevole interesse ai fini della redazione della prova pratica per il concorso in magistratura contabile. Difatti, essa, in sede di controllo preventivo di legittimità, relativamente a due decreti inerenti la realizzazione di complesso edilizio penitenziario sito in Perugia per i quali viene evidenziata la parcellizzazione dell’ opera con pluralità di lotti e di stralci, affronta una serie di tematiche di estrema importanza. Innanzitutto, in via pregiudiziale, viene analizzata quella attinente la questione del riparto interno per le attribuzioni di controllo a livello centrale ovvero periferico della Corte .
La Sezione  Umbra ritiene che l’ effettività valga ad identificare la presenza di una sede a prescindere da norme espresse – Perugia qualificandosi quale sede coordinata – incardinandosi la competenza della sede regionale a pronunziarsi. Sempre pregiudizialmente, se è pur vero che l’ assoggettamento al preventivo concerne i decreti direttoriali approvativi di contratti e sinanche i provvedimenti integranti filiazione di un contratto originario – deve tuttavia rilevarsi che allorquando si verta, come nella specie, in ipotesi di atti volti soltanto ed unicamente a riassumere una situazione contabile derivante dalla gestione di pregressi rapporti negoziali di diritto o di fatto aventi connotazione di dichiarazioni incontestabili, va escluso che possa invocarsi surrettiziamente il vaglio di legittimità della Corte ( limitatamente a tale provvedimento la Sezione  dichiara di non luogo a procedersi ).
Viene acclarato, altresì, che l’ approvazione non esplica effetti sananti sui vizi sostanziali sottostanti inficianti la validità dell’ atto negoziale. Il ricorso indiscriminato agli ordini di servizio utilizzati anche in caso di varianti incrementalia a prescindere e prima del perfezionamento di atti aggiuntivi è manifestazione di prassi errate operative. Nella vicenda negoziale – peraltro – all’ esame della Sezione – sono emerse plurime e notevoli irregolarità. Perciò, all’ ulteriore provvedimento viene ricusato il visto e  conseguente registrazione.
  • qui la delibera

Francaviglia Rosa

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