Corte dei conti- sezione regionale di controllo per l’Abruzzo del n. 10/2005- controllo preventivo di legittimità su decreto prefettizio annullato dal Tar-rimozione dell’atto di incarico in via retroattiva e ripristino della situazione precedente – fat

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L? interessante delibera in allegato concerne l? ipotesi? in cui l? atto assoggettato al controllo preventivo di legittimit? da parte della Corte dei Conti sia stato – nelle more della fase? di integrazione dell? efficacia di cui al procedimento di controllo e di apposizione o diniego di visto ? impugnato dall? interessato che si assume leso da detto atto innanzi al Giudice Amministrativo. Se l? atto sia stato oggetto di annullamento in via giurisdizionale con efficacia retroattiva ?ne consegue il ripristino della situazione anteriore all? emanazione dello stesso. Pur tuttavia, correttamente il relatore rileva che solitamente si attende la definizione della fase di controllo prima di adire il G.A. essendo evidente che trattasi di atto perfetto ma inefficace e, quindi, finche? non sia stato vistato dalla Corte, non suscettibile di incidere negativamente. Peraltro, se ci? accade, ed il Tar, come nella specie, annulla l? atto in questione, la Sezione del Controllo dovr? pronunziarsi per il non luogo a deliberare.? ?Di converso, se quell? atto non fosse stato annullato e, di conseguenza, il ricorso rigettato, ben potr? intervenire il vaglio contabile in punto legittimit? o meno di esso essendo palese che le censure in via giudiziale possono essere sovrapponibili o meno e che non necessariamente vi ? coincidenza fra? eventuali vizi che l? atto possa presentare in sede di impugnativa in via giurisdizionale con quelli che la Corte riscontri in sede di controllo qualora ve ne siano.?

  • qui la delibera

Francaviglia Rosa

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