Corte dei Conti, Sezione Giur. Puglia: sentenza n. 483 del 14 luglio 2005.

Lazzini Sonia 17/11/05
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1) Si ritiene non rilevante ai fini del presente giudizio il passaggio in giudicato della sentenza di Appello, che ha confermato la condanna gi? espressa in primo grado, sia pur con riduzione della pena,dovendosi ritenere che sia divenuto irrevocabile il giudicato relativo all? addebito contestato, tra l?altro mai smentito dal convenuto principale.

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2) Non c?? sopravvenuta carenza di interesse per il proseguimento del giudizio contabile a seguito di sentenza penale di condanna che abbia riconosciuto il diritto all?Amministrazione danneggiata, costituitasi parte civile, all?integrale risarcimento del danno subito fino a che la stessa? sentenza non ha avuto materiale esecuzione ,? e l?Amministrazione abbia? potuto avere integrale ristoro del danno;? n? si pu? prospettare ipotesi di violazione del ne bis in idem poich? in sede di esecuzione si potr? sempre tener conto di quanto recuperato in sede civile.

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3) Non c?? violazione del ne bis in idem in caso di azione contabile? promossa in caso di condanna in sede penale del convenuto principale poich? questi, autore dell?appropriazione indebita con dolo ? chiamato a rispondere in via principale; mentre gli altri convenuti, nel caso la filiale del Banco di Napoli, ? chiamata a rispondere in via sussidiaria e per altre violazioni: per? la responsabilit? diretta per i propri dipendenti nel non aver rispettato le cautele imposte dal rapporto convenzionale di apertura di credito, ed in quanto titolare del rapporto di gestione contabile.

  • allegata sentenza

Lazzini Sonia

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