Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa – prime osservazioni critiche sul condono erariale di cui alla legge finanziaria per il 2006 ed effetti distorsivi sul sistema vigente

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All? art. 1 commi 231 ? 232 ? 233 della Legge Finanziaria per il 2006 ( L. n. 266/2005 ) ? stato inserito il cosiddetto ? condono erariale ? avverso la cui introduzione la Magistratura contabile si ? radicalmente opposta per le nefaste conseguenze che da tale previsione normativa necessariamente conseguono. E? evidente che anche a voler sostenere che il numero delle sentenze di condanna eseguite si attesti su una percentuale di ridotta entit?, ci? non giustifica? affatto l? inesecuzione la quale, come ? noto, ? fonte a sua volta di responsabilit? amministrativa per danno erariale in capo a chi ? obbligato ad ottenere l? adempimento coattivo del titolo giudiziale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili di danno pubblico, n? tantomeno pu? fondare una sanatoria normativizzata. La convergenza di forti? interessi politici promananti da opposti schieramenti essendo palese che un tale condono avvantaggia non solo la maggioranza, ma sinanche l? opposizione visto e considerato che le sentenze di condanna che potrebbero essere interessate alla applicazione della sanatoria legislativa concernono sia esponenti del Governo di maggioranza che quello di opposizione, non ha consentito di sventare una manovra che si qualifica nel solco di interventi normativi ? ad personam ? che hanno pesantemente connotato in questi ultimi anni l? ordinamento italiano. E?? evidente, peraltro, che un condono siffatto si presta a notevoli dubbi di legittimit? costituzionale ed ? auspicabile che disposizioni di tal fatta notevolmente distorsive del sistema vigente vengano al pi? presto espunte dallo stesso. Pare dimenticare il Legislatore che cos? facendo si incentivano gli illeciti erariali e si consente la proliferazione di danni pubblici, perch? qualsivoglia sia la qualificazione giuridica che si voglia attribuire alla responsabilit? amministrativa,? si serba impregiudicata la circostanza che le finalit? di deterrenza dalla commissione di condotte lesive del patrimonio delle amministrazioni pubbliche e delle risorse finanziarie collettive? ? essenziale. Condonare su sentenza di condanna implica una notevole incidenza? in negativo su tale finalit? di deterrenza, oltrech? su quelle sanzionatorie e risarcitorie comunque le si voglia considerare.

Venendo alla disamina delle disposizioni di cui ai commi succitati,? si osserva che per le pronunzie di primo grado? adottate nei giudizi di responsabilit? dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza. La sezione di appello, con decreto in camere di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta ed, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

Questo il tenore letterale dei commi da 231 a 233. In disparte la formulazione alquanto discutibile delle norme, rilevasi che la Finanziaria ammette a condono erariale solo quelle sentenze di condanna appellate ossia non irrevocabili e ne limita? l? ambito applicativo ai fatti posti in essere in data anteriore a quella della entrata in vigore della L. n. 266/2005. E? palese che? avvalersi di condono significa riconoscere la propria responsabilit?, essendo acclarato che qualunque condono, a meno che non esista la possibilit? di ritenerlo condizionato, ha valenza confessoria. Ma ? ? per l? altrettanto ? evidente che sanare pagando una percentuale che ? per male che vada ? non pu? giammai superare la soglia del 30% del quantum di danno quantificato in sentenza, pu? risultare molto conveniente specie? in ipotesi di ingente addebito e di condanne a titolo di dolo.??????????????????????????

Francaviglia Rosa, Brunelli Marco

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