Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 138 del 12 giugno 2006 – Danno da disservizio – Illecito erariale per disutilità delle risorse impiegate per la realizzazione d

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La pregevole sentenza della sezione giurisdizionale piemontese descrive con particolare accuratezza anche sul quantum la fattispecie di illecito erariale qualificata come danno da disservizio che si configura per grandi linee sia nell’ipotesi di mancata resa del servizio pubblico che nell’effettuazione di un servizio privo delle caratteristiche essenziali di pubblico interesse.
In merito al “danno patrimoniale da disservizio”, va però senza dubbio menzionato il relativo contributo fornito da altra Sezione Giurisdizionale Regionale, precisamente quella dell’Umbria che, in particolare, con la sentenza n. 346/2005 ma anche con altre diverse sentenze (cfr. Sez. Giurisd. Reg. Umbria, tra le tante, Sent. n. 152/R/96 dell’11 marzo 1996, Sent. n. 1/E.L./98 del 4 dicembre 1997, Sent. n. 252/R/98 del 29 gennaio 1998, Sent. n. 501/E.L./98 del 14 maggio 1998, Sent. n. 831/R/98 del 9 aprile 1998, Sent. n. 582/E.L./99 del 19 ottobre 1999, Sent. n. 27/E.L./2000 dell’11 gennaio 2000, Sent. n. 424/R/2000 del 7 giugno 2000, Sent. n. 511/R/2001 del 29 novembre 2001, ecc.) ha avuto modo di precisare approfonditamente che i connotati del danno all’Erario possono essere rinvenuti anche nei casi di “disservizio” (ovvero di “disservizio da illecito esercizio di pubbliche funzioni”, ovvero di “disservizio da mancata resa del servizio”, ovvero di “disservizio da mancata resa della prestazione dovuta”) causato da un amministratore, da un dipendente (anche di fatto) o da un agente pubblico con una condotta commissiva od omissiva dolosa o gravemente colposa produttiva di effetti negativi nella gestione di un pubblico servizio, consistendo il “disservizio” – in presenza di organizzazioni pubbliche con investimenti e costi di gestione giustificati dalle attese di utilità dei previsti corrispondenti benefici da parte dei cittadini – “nel mancato raggiungimento delle utilità che erano state previste nella misura e qualità ordinariamente ritraibile dalla quantità delle risorse investite” e perciò “in maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche o nella mancata utilità ritraibile dalle somme spese, a ragione della disorganizzazione del servizio”, ovvero a ragione della “mancata resa del servizio” o della “mancata resa della prestazione dovuta” da parte dei predetti amministratore, dipendente ed agente pubblico.
In sostanza, il tratto comune unificante delle varie situazioni di “danno patrimoniale da disservizio” consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività di una Pubblica Amministrazione – cui l’agente, il dipendente e l’amministratore pubblico erano tenuti in ragione del proprio rapporto di servizio, di ufficio o di lavoro – con una minore produttività dei fattori economici e produttivi nella stessa Amministrazione Pubblica profusi dal bilancio della medesima P.A.; produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione e dell’attività pubblica, sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica.
Il “danno patrimoniale da disservizio” consiste, quindi, nel mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività dell’azione e della attività di una Pubblica Amministrazione, causato dall’amministratore, dall’agente o dal dipendente pubblico – a ragione della “disorganizzazione del servizio”, ovvero in ragione della “mancata resa del servizio” o della “mancata resa della prestazione dovuta” – con una condotta commissiva o omissiva connotata da dolo o da colpa grave.
La “mancata resa del servizio” costituisce già di per sé un danno patrimoniale, che – oltre che nei costi generali sopportati dalla P.A. – é ravvisabile – come si è detto anche in precedenza – nell’alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa della attività lavorativa e corresponsione dello stipendio o di altri emolumenti ovvero tra prestazione e controprestazione del dipendente in parte ricevuta – p. es. tangenti – per atti contrari ai doveri d’ufficio (Prima sezione 4 gennaio 2006, n. 2/a in D&G 11/06).
Tale assunto é avvalorato con il richiamo alle disposizioni contenute nelle leggi n. 142/1990, n. 241/1990, n. 20/1994, n. 59/1997, n. 127/1997 e nei Decreti Legislativi n. 77/1995 e n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali i ricordati valori sono stati affermati come propri della attività delle Pubbliche Amministrazioni e posti a fondamento del rapporto di lavoro, di ufficio o di servizio degli pubblici amministratori dipendenti ed agenti pubblici, introducendo la c.d. “responsabilità del risultato”, che consente di considerare – ai fini della determinazione del danno risarcibile – non solo la perdita subita, ma anche il mancato guadagno.
Al riguardo, – ripetendo quanto si è già detto in precedenza – occorre tenere presente che l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile é attualmente disciplinato da un ordinamento di settore con regole proprie e caratteristiche proprie definite dal legislatore (cfr. leggi indicate), che – come pure si è già detto – non vanno considerate eccezioni alla regola generale, ma connotati suoi propri e il “danno patrimoniale da disservizio”, si pone in rapporto ed in riferimento con il più generale danno che si ripercuote sul funzionamento del Servizio che viene coinvolto dal comportamento non corretto del soggetto o dei soggetti colpevoli.
            Tale danno patrimoniale deriva, da un lato, – secondo i principi propri del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell’Amministratore, dell’agente e del dipendente pubblico – dall’accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo periodo di tempo, ed é perciò sicuramente pari alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dai predetti soggetti. Dall’altro lato, però, – tenuto conto che l’accertato grave inadempimento di cui si discute si inserisce in un particolare modello organizzativo complesso di una Amministrazione Pubblica – la omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del Servizio, creando un indubbio “disservizio”, che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla Amministrazione Pubblica in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione pubblica, di cui si é detto in precedenza anche in riferimento alle citate leggi intervenute a partire dal 1990, che hanno elevato i predetti valori a principi fondamentali cui deve uniformarsi l’azione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Collegio piemontese ritiene che, in conformità della domanda dell’Ufficio requirente, sia identificabile un danno da disservizio, prodotto dal dispendio di energie e risorse con contestuale pregiudizio economico, scaturente dalla lunga (novembre 1999 – febbraio 2002) e complessa procedura burocratica, caratterizzata non solo da un provvedimento di definitivo scarico del bene consistente in un apparecchio radio generatore di messaggi digitali (GMD), privo di causa ma, oggettivamente aggravata dal compimento di atti amministrativi, – adottati sul presupposto non veridico del danneggiamento – risultati del tutto inutili.
            L’accertato grave inadempimento protratto per un certo tempo – come nel caso di specie – determina sicuramente un notevole pregiudizio al regolare e proficuo andamento del Servizio svolto dalla P.A., che é causa oggettiva del “disservizio” di cui si discute; “disservizio” che di per sé stesso costituisce anche danno patrimoniale all’Erario e che é e resta tale anche se la Pubblica Amministrazione é riuscita comunque ad assicurare la continuità delle prestazioni, in quanto esso attiene alla qualità del servizio e non alla sua materiale erogazione.
            Non può essere ignorato, infatti, che il “disservizio” determinato da un Amministratore, da un agente o da un dipendente pubblico colpevole, per dolo o colpa grave, di una omissione o commissione causativa di danno protratto per un certo tempo riguarda – come nel caso di specie – lo svolgimento di un pubblico Servizio reso in una organizzazione molto complessa caratterizzata dalla combinazione del lavoro di personale di macchinari ad alta tecnologia e di elementi economici destinati alla produzione di utilità idonee a salvaguardare la salute della collettività amministrata, che ha comportato specifici investimenti e che determina specifici costi di gestione, giustificati dalle attese utilità da erogare.
            Per tali considerazioni, il “colpevole disservizio”, comportando il mancato raggiungimento delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente erogabili in base alla quantità delle risorse umane ed economiche investite, consiste – in definitiva – in maggiori costi dovuti allo spreco di risorse economiche non utilizzate in base agli indicati canoni della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività.
            Qualificato il “disservizio” come “danno patrimoniale” – in ragione della minore e non corretta resa della spesa della P.A. in termini di legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività -, occorre anche dire che trattasi di un pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria, che non si presta per sua natura ad una semplice operazione matematica, perché il “danno patrimoniale da disservizio” in parola inerisce – come si é già detto -, non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dal colpevole del danno stesso, ma a tutti i tipi di spese generali di gestione dello specifico Servizio nel momento storico dato.
Sul punto, pertanto, la Sezione conviene con parte attrice quanto alla necessità di ricorrere, per la quantificazione del danno in questione, al criterio equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ.; si tratta di criterio cui può farsi riferimento, tenendo conto delle prestazioni e delle spese inutilmente sostenute: infatti, vertendosi, nella specie, in ipotesi di danno concernente il dispendio di risorse necessarie per le attività istituzionali, le conseguenze che ne derivano male si prestano ad una puntuale prova del loro preciso ammontare.
Segue la pronuncia. 
 
SENT. 138/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
 
Composta dai seguenti magistrati:
dott. ******************************
dott. ****************** relatore
dott. **********************
ha emesso la seguente
 
 
SENTENZA
 
Sul giudizio di responsabilità n. 17148/R del Registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti di:
 
 
b. ********, nato a Conegliano (TV) il 6.12.1952, residente in Torino, Via Picchiotti n. 7, all’epoca dei fatti Colonnello dell’ ****, Comandante del 52° Rgt. Art. Smv " Torino " di Vercelli, difeso dall’Avv. **************;
 
p. *******, nato a Roma il 26.6.1958, residente in Torino, Via Valdieri n. 12, all’epoca dei fatti Tenente Colonnello dell’ E.I. in servizio presso il 52° Rgt. Art. Smv. " Torino " di Vercelli, Comandante di Gruppo, difeso dagli ********************* ed **************;
m. *******, nato a Saronno il 17.3.1967, residente in Novara, Via Pietro Custodi n.2/b, all’epoca dei fatti Capitano dell’ E.I. in servizio presso il 52° Rgt. Art. Smv. " Torino " di Vercelli, Comandante della 3° batteria, difeso dagli ********************* e **************;
f. *****, nato all’Aquila il 23.6.1972, ivi residente in Via Abruzzo snc, all’epoca dei fatti Tenente dell’ E.I. in servizio presso il 52° Rgt. Art. Smv. " Torino " di Vercelli, Sottocomandante della 3° batteria, difeso dagli Avv.ti ************* e *************;
DELLA r. *******, nato a Vercelli il 18.9.1971, ivi residente in Via Duomo n. 35, all’epoca dei fatti Capitano dell’ E.I. in servizio presso il 52° Rgt. Art. Smv. " Torino " di Vercelli, Comandante della 2° batteria, difeso dagli Avv.ti Paolo MONTI e ***************;
e. *************, nato a Torino il 21.9.1958, residente in Portogruaro (VE), Via Romagna 7, all’epoca dei fatti Tenente Colonnello dell’ E.I. in servizio presso il 52° Rgt. Art. Smv. "Torino" di Vercelli, Presidente della I e della II Commissione d’inchiesta amministrativa, difeso dagli *********************** ed ****************;
l. ******, nato a Bitonto (BA) il 21.9.1963, residente in Lodi, Via Moro 28, all’epoca dei fatti, *************** dell’ E.I. in servizio presso il 3° CERIMANT Milano con funzioni di tecnico elettronico specializzato in sistemi d’arma, difeso dall’Avv. *******************;
Visto l’atto di citazione del Sostituto Procuratore Generale dott. ************* presso questa Corte dei Conti del 12 maggio 2005;
Uditi nella pubblica udienza del 23 maggio 2006 il relatore magistrato dott. **********, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. *************, comparsi i difensori dei convenuti nelle persone degli **********************, ***********, **************************, *******************, **************, *************, **************** ed **************;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
 
FATTO
 
Con atto di citazione emesso in data 12 maggio 2005 e notificato ai destinatari indicati in epigrafe, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale i signori b. ********, p. *******, m. *******, f. *****, DELLA r. *******, e. *************, l. ****** per sentirli condannare al pagamento a favore dell’Amministrazione della Difesa della somma di euro 30.000,00=, maggiorata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese processuali. In particolare, il Procuratore regionale ha richiesto che del danno per cui è stato introdotto il presente giudizio di responsabilità amministrativa i signori b. ********, m. ******* e p. ******* debbano essere chiamati a rispondere in solido per l’intero, mentre i signori e. *************, DELLA r. *******, f. ***** e l. ****** lo debbano essere ciascuno nella misura di euro 3.000,00=.
La vicenda dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria può descriversi nei seguenti termini. Verso la fine del mese di giugno 1999 il Capitano m. *******, Comandante della 3° batteria del 52° Rgt. Art. Smv. " Torino " in Vercelli, nel corso di un controllo al magazzino del reggimento, rilevava la mancanza di un apparecchio radio generatore di messaggi digitali (GMD), parte integrante del sistema SAGAT, serie number 282. Il Capitano m. informava, quindi, il diretto superiore Tenente Colonnello p. *******, ********** di Gruppo, nonché il Comandante del reggimento Colonnello b. ******** della scomparsa della citata apparecchiatura militare mentre non veniva data alcuna comunicazione all’Autorità Giudiziaria. Qualche tempo dopo, secondo la ricostruzione operata dalla Procura regionale, nel mese di Ottobre 1999, il Capitano m. *******, aderendo all’iniziativa assunta dal Col. b. ********, sottoscriveva una relazione di servizio, datata 27 agosto 1999, in cui riferiva che il giorno 25 agosto 1999, durante un’esercitazione nella Caserma Scalise, si era verificato un incidente: in particolare, nelle circostanze di cui alla relazione di servizio, era occorso lo schiacciamento, ad opera del cingolo destro di un carro, dell’apparecchiatura militare predetta. Dichiarazioni di analogo contenuto venivano predisposte e sottoscritte anche dal Tenente Colonnello p. ******* e dal **************************. Successivamente, il Cap. DELLA r. ****************** della II batteria, invitava il ************************** a sottoscrivere la citata relazione, rassicurandolo sulla sua mancanza di responsabilità.
Il 17 novembre 1999 il Colonnello b. ******** comunicava alla Procura regionale della Corte dei Conti di Torino ed alle autorità sovraordinate l’incidente – giudicato del tutto accidentale – che aveva prodotto il danneggiamento del GMD 282.
Lo stesso Col. b. avviava, nel contempo, i prescritti accertamenti amministrativi, nominando il 17.11.1999 una Commissione d’inchiesta, composta dal T. Col. e., dal Cap. DELLA r. e dal Ten. f.. La predetta Commissione il 26 novembre 1999, a conclusione dell’indagine, giudicava il danno – quantificato in £ 59.405.500= – da addebitarsi integralmente all’Erario. Il parere della Commissione veniva condiviso dal Col. b. con nota del 29.11.1999.
A sua volta, la Procura regionale della Corte dei Conti in data 22.2.2000 disponeva l’archiviazione dell’istruttoria. Il 9.3.2000 faceva un sopralluogo al magazzino del reggimento il M.llo Ord. l. ******, tecnico elettronico specializzato in sistemi d’arma, incaricato di rassegnare un parere sulla convenienza o meno della riparazione dell’apparecchiatura militare danneggiata nel corso dell’incidente in precedenza scrutinato.
Ad avviso del sottufficiale sopramenzionato – il quale, secondo gli Organi inquirenti, non avrebbe neppure esaminato con attenzione l’oggetto sottopostogli – non era conveniente procedere alla riparazione.
Tali conclusioni venivano condivise da una seconda Commissione d’inchiesta – composta, tra gli altri, dal Ten. Col. e. e dal Ten. f., e, nel frattempo, nominata dal Col. b. – la quale ratificava il parere reso dalla I Commissione d’inchiesta, secondo cui il danno in esame doveva restare a carico dell’Erario. La procedura amministrativa si concludeva, pertanto, previa ulteriore invio degli atti agli Organi competenti, con l’emissione da parte del Ministero della Difesa del decreto di scarico in data 20.2.2002.
Il 22 marzo 2001 nel comune di Serravalle Sesia veniva rinvenuto, all’interno di un borsone, il GMD 282 con gli accessori. Il ritrovamento fortuito del GMD 282 costituisce, secondo la Procura, circostanza determinante e tale da rendere manifesto che l’apparecchiatura militare in oggetto non poteva essere andata danneggiata nel corso dell’incidente di cui alla relazione di servizio del 25 agosto 1999. In particolare, il fatto che l’apparecchiatura sia stata rinvenuta del tutto integra è sintomatico, a giudizio della Procura, che nessun incidente si fosse verificato. Di conseguenza, risultando più che ragionevole che il GMD 282 fosse stato sottratto da ignoti, la rappresentazione di un falso incidente costituiva il mezzo con il quale evitare di far emergere il furto, così da coprire eventuali responsabilità connesse all’omessa custodia e vigilanza.
La Procura regionale, sulla base delle premesse sopra descritte, giudicando l’Amministrazione della Difesa come soggetto passivo di un rilevante danno da disservizio, stante l’inutilità delle procedure amministrative sfociate nel decreto di discarico, notificava agli odierni convenuti invito a dedurre, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 453/1993, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall’art. 1, comma 3-bis del D.L. 543/1996, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639. A seguito della notifica dell’invito, i signori b. ********, m. *******, f. *****, DELLA r. ******* e e. ************* facevano pervenire deduzioni scritte mentre i sig. f. ed e. venivano sentiti, su loro richiesta, in sede di audizione personale.
In data 12 gennaio 2005 la Procura procedente inoltrava alla Sezione giurisdizionale istanza di proroga di centoventi giorni del termine per il deposito dell’atto di citazione. La proroga veniva accordata con ordinanza del 25.1.2005.
Le deduzioni e le osservazioni formulate dai convenuti non venivano, tuttavia, giudicate idonee a giustificare l’addebito dalla Procura regionale che, conseguentemente, emetteva atto di citazione nei confronti degli odierni convenuti, così promuovendo giudizio di responsabilità amministrativa a carico di questi ultimi.
I convenuti, ai quali nel periodo 12/6/2005 – 8/8/2005, era stato notificato l’atto di citazione ed il pedissequo decreto del Presidente di questa Sezione di fissazione dell’udienza di prima comparizione, si sono costituiti in giudizio, quanto al signor b. ******** con memoria in data 26.10.2005, depositata il 27/10/2005 con il patrocinio dell’Avv. **************, quanto al ****** p. ******* con memoria in data 25.10.2005, depositata il 27/10/2005 con il patrocinio dell’Avv. ************** e dall’Avv. ************** del foro di Roma, quanto al signor m. ******* con memoria in data 13.10.2005 depositata il 21.10.2005 con il patrocinio degli ********************* e **************, quanto al signor f. ***** con memoria in data 26.10.2005, depositata il 27.10.2005 con il patrocinio degli Avv.ti ************* e *************, quanto al signor DELLA r. ******* con memoria del 24.10.2005, depositata in pari data, con il patrocinio degli Avv.ti Paolo MONTI e ***************, quanto al signor e. ************* con memoria del 26.10.2005, depositata in pari data, con il patrocinio degli ****** prof. **************** ed ****************, quanto al signor l. ****** con memoria del 12.10.2005 depositata il 26.10.2005 con il patrocinio dell’Avv. ***** *******************.
La difesa di b. ******** ha richiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del procedimento contabile, dato che, a seguito dell’interposizione di appello con atto del 27.10.2004 avverso la pronuncia di condanna in I grado, non risulta intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna. La stessa difesa ha, quindi, richiesto, in via preliminare, una declaratoria di intervenuta decadenza dell’azione promossa dalla Procura regionale e ciò per essere decorso il termine di centoventi giorni successivo alla notifica dell’invito a dedurre. Più in particolare, la difesa eccepisce che tra la data di notificazione dell’invito a dedurre – perfezionata nei confronti del Col. b. il 13.7.2004 – e l’istanza di proroga delle indagini – depositata da parte attrice il 12.1.2005 – è decorso il termine di centotrentotto giorni, con esclusione dal conteggio del periodo di sospensione feriale, vale a dire un termine più ampio di quello – centoventi giorni – che deve intercorrere tra l’invito a dedurre e l’emissione dell’atto di citazione o dell’istanza di proroga delle indagini da parte della Procura. Nella specie, ad avviso del convenuto, la Procura, trattandosi di una pluralità di soggetti invitati a fornire le deduzioni, ha avanzato istanza di proroga, poi accolta dalla Sezione giurisdizionale, calcolando la decorrenza del sopramenzionato termine a quo per il deposito della relativa istanza dalla data del perfezionamento della notifica all’ultimo soggetto invitato (nella specie, in data 17.8.2004 sig. ***** f.), così, indicando al 24.1.2005 il termine ultimo per il deposito della citazione o dell’istanza di proroga. Sul punto, la difesa contesta l’operato dell’Ufficio Requirente ed invoca, a sostegno della propria tesi, la pronuncia n. 13 con cui in data 18 giugno 2003 le Sezioni Riunite di questa Corte hanno stabilito che in caso di pluralità di soggetti invitati a fornire deduzioni il termine per l’emissione dell’atto di citazione deve decorrere "….autonomamente per ciascun invitato". Nel merito, la difesa del Col. b. ha chiesto, in via principale, la reiezione della domanda attorea e, in subordine, la riduzione dell’ammontare della somma eventualmente dovuta dal Col. b. a titolo di risarcimento del danno da disservizio.
La difesa di p. ******* ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, non risultando, a suo avviso, notificati atti interruttivi in epoca antecedente il compimento del quinquennio a far data dalla redazione del rapporto da parte del T. Col. p., recante la data del 28 agosto 1999 e, comunque, dal mese di ottobre 1999, data di effettiva apposizione della sottoscrizione della relazione da parte del medesimo ufficiale, secondo la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice. Nel merito, il difensore ha chiesto l’assoluzione del proprio assistito da ogni addebito, contestando la fondatezza dell’azione della Procura procedente, ed in particolare, il difetto di nesso causale tra la condotta del p. ed il danno azionato nel presente giudizio.
La difesa di m. ******* ha richiesto, in via preliminare, una declaratoria di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, e ciò risalendo i fatti di causa al mese di giugno 1999. Nel merito, la difesa del m. ha chiesto, in via principale, l’assoluzione del medesimo da ogni addebito per carenza di danno erariale e, in subordine, in caso di condanna, di escludere una responsabilità solidale e di fare ampio uso del potere riduttivo previsto dagli artt. 83 R.D. 2440/1923, 52, co. II, R.D. 1214/1934, 19 D.P.R. 10.1.1957 n.3.
La difesa del f., a sua volta, richiede il rigetto della domanda di addebito del danno erariale formulata dalla Procura regionale per inconfigurabilità dell’elemento soggettivo della colpa grave. Ciò in quanto a carico del f., in qualità di membro della Commissione d’inchiesta volta ad accertare eventuali responsabilità amministrative, non potrebbe ravvisarsi alcuna particolare imprudenza ed imperizia.
La difesa del DELLA r. chiedeva, in via principale, l’assoluzione del proprio assistito, stante l’infondatezza della domanda attrice per assenza di ogni colpa, grave e lieve e, in via subordinata, veniva chiesto di fare ampio uso del potere riduttivo.
La difesa di e. ha richiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea, precisando nel contempo:
 
 
che la condotta generatrice dell’evento dannoso non coincide – neppure a titolo di concorso concausale – con quella del T. Col. e., il quale non avrebbe contribuito in alcun modo alla realizzazione del danno;
 
che difetta, nella specie, ogni nesso eziologico tra la condotta ed il danno contestato, atteso che nessuna delle cause ipotizzate dalla Procura regionale a titolo di produzione del pregiudizio erariale appare ascrivibile all’operato dell’e.;
che il comportamento tenuto dal convenuto, in qualità di presidente delle Commissioni d’inchiesta, non sarebbe sorretto dalla necessaria colpa grave, e ciò in quanto il T. Col. e., nelle occasioni in cui nella vicenda è stato chiamato ad operare, si sarebbe limitato ad adempiere ai doveri d’ufficio sulla base delle risultanze documentali acquisite, doveri che, ad avviso della difesa, contemplavano l’espressione di un giudizio in relazione alla possibilità di riparare il bene asseritamente danneggiato. La difesa di e. ha, infine, richiesto, in via subordinata, previa rideterminazione dell’ammontare della somma che la Procura chiede di addebitare a titolo di risarcimento del danno, di ridurre l’eventuale irroganda condanna ai sensi dell’art. 54 R.D. 12/7/1934, n. 1214.
La difesa del l., infine, ha richiesto, sul merito, una pronuncia di assoluzione del proprio assistito per carenza del necessario elemento psicologico. La richiesta è formulata anche con riferimento all’impossibilità di far derivare un danno erariale da una grave inadempienza ascrivibile al l.. Il difensore del l. ha, peraltro, censurato la genericità operata dalla Procura Regionale in sede di ripartizione dell’addebito, evidenziando il ruolo marginale e secondario ricoperto nella vicenda dal l..
Nel frattempo, con riferimento alle vicende penali che interessavano per i fatti in esame agli odierni convenuti, si verificava quanto in appresso indicato:
 
 
il G.I.P. del Tribunale di Vercelli emetteva il 11.2.2003 decreto di archiviazione parziale nei confronti dei convenuti per i reati di cui agli artt. 169 ( distruzione o deterioramento di cosa mobile militare) e 234 (truffa militare) p.e p. dal codice penale militare di pace;
 
all’esito della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 479 c.p. (falsità ideologia commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), il G.U.P. del citato Tribunale all’udienza preliminare del 17.6.2004 disponeva la restituzione degli atti al PM per la posizione processuale del sig. f., ritenendo la nullità della richiesta avanzata dall’Organo requirente, nullità – per quanto appreso all’odierna udienza – successivamente sanata con conseguente inoltro alla fase dibattimentale, tutt’ora in corso;
all’udienza del 24.6.2004, all’esito di giudizio abbreviato, l’Autorità giudiziaria giudicante già menzionata emetteva sentenza di condanna sia nei confronti di b. ******** che di DELLA r. ******* per il reato di cui all’art. 479 c.p. alle pene, rispettivamente, di mesi dieci di reclusione e di mesi otto di reclusione, nonché sentenza di patteggiamento ex art. 444 e segg. del c.p.p. nei confronti del sig. p. *******, (pena applicata nella misura di mesi cinque e giorni venti di reclusione);
la sentenza adottata nel confronti del p. diveniva irrevocabile il 24.9.2004 mentre le sentenze di condanna pronunciate nei confronti di b. e di DELLA r. sono state appellate; il giudizio di appello è stato, a sua volta definito con sentenza irrevocabile del 2.12.2005 della Corte d’Appello di Torino;
nei confronti del sig. m. il procedimento penale per il reato di falso (art. 479 c.p.) è stato inizialmente archiviato il 20.5.2002 dal GIP di Vercelli, ma successivamente, a seguito di richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, il 28.6.2004 le indagini sono state riaperte con conseguente rinvio a giudizio del medesimo. Il m., nel giudizio successivamente instaurato, veniva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione con sentenza in data 4.5.2005 del GUP di Vercelli. La sentenza di condanna risulta impugnata con atto di appello in data 27.5.05, tuttora pendente.
All’udienza del 16 novembre 2005, la difesa del f. avanzava richiesta di differimento dell’udienza, adducendo e comprovando l’impossibilità di adempiere al mandato difensivo per concomitante indifferibile impegno giudiziario. La Sezione, constatato che il co-difensore del medesimo convenuto risultava impossibilitato ad intervenire all’udienza, conformemente a certificazione sanitaria che ne attestava il ricovero in ospedale e la conseguente dimissione dal nosocomio il 14.11.2005 con prescrizione di riposo per cinque giorni, sentiti i difensori degli altri convenuti, accoglieva l’istanza, giudicando preminente l’interesse alla salvaguardia del diritto alla difesa, ordinando, nel contempo, il rinvio della discussione del giudizio all’udienza del 23 maggio 2006.
In vista di tale udienza, rispettivamente in data 27/4/2006 e 2/05/2006, le difese dei convenuti DELLA r. e b. facevano pervenire, unitamente a copia dei propri rispettivi atti d’appello, la sentenza n. 486/05 del 2 dicembre 2005, con cui la Corte d’Appello di Torino ha assolto b. ******** e DELLA r. ******* da ogni incriminazione penale e confermato la dichiarazione di falsità di atti contenuta nella sentenza appellata. La sentenza n. 486/05 risulta munita dell’attestato di passaggio in giudicato in data 14 gennaio 2006.
*****, altresì, precisare che, nel contempo, a seguito della propria decisione divenuta irrevocabile, la Corte d’Appello di Torino emetteva decreto di sequestro in data 10 febbraio 2006 con cui ordinava il sequestro di vari documenti in originale, tra i quali figura la denuncia di danno prot. n. 1047/48/am indirizzata dal Comandante del 52° Rgt. Artiglieria " Torino " alla procura regionale della Corte dei Conti di Torino. Il sequestro veniva eseguito con notifica del provvedimento agli uffici della Procura regionale della Corte dei Conti in data 21 febbraio 2006.
In occasione dell’udienza del 23 maggio 2006, dopo che le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto negli atti scritti, la causa è stata assunta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
 
L’esame della fondatezza della domanda proposta dalla Procura Regionale, diretta ad accertare la responsabilità amministrativa dei convenuti, conseguente a condotte tenute in violazione dei propri doveri d’ufficio che avrebbero cagionato pregiudizio alla funzionalità del servizio reso all’Amministrazione, deve essere preceduto dall’esame di alcune eccezioni preliminari formulate dai convenuti stessi.
I – DOMANDA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO
La difesa di b. ******** ha richiesto la sospensione del processo contabile. Il convenuto medesimo, più in dettaglio contesta l’azione proposta dalla Procura asserendo che, fondandosi su atti formati nel processo penale e risultando ancora controversa la penale responsabilità, il giudizio di responsabilità amministrativa deve essere sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio penale. Al riguardo, la Sezione osserva che il passaggio in giudicato della sentenza 2 dicembre 2005 della Corte di Appello di Torino – che ha definito la vicenda penale – comporta la decadenza dell’istanza di sospensione del presente giudizio, così come originariamente avanzata.
II – DOMANDA DI RINVIO DELL’UDIENZA
La difesa del convenuto m. ha instato per un differimento dell’udienza di discussione, non risultando ancora definito il giudizio di secondo grado – tutt’ora pendente – relativamente alle incriminazioni di falso di cui alla pronuncia – già menzionata – del Tribunale di Vercelli.
La Sezione non ritiene di accogliere l’istanza, nella considerazione secondo cui la qualificazione giuridica – anche differente rispetto all’esito del giudizio di primo grado – che dovesse eventualmente provenire dal giudice penale d’appello, in merito alla punibilità o meno del falso in contestazione, non può alterare il fatto storicamente accertato – ed ammesso dallo stesso convenuto m. – della sottrazione dell’apparecchiatura militare ad opera di ignoti, vale a dire di vicenda assolutamente non riconducibile ad un presunto sinistro, così come, invece, falsamente attestato dal m.. L’assenza di questioni che debbano essere decise nel presente giudizio a seguito della definizione di quello penale, impone, in definitiva, la reiezione della richiesta formulata dal convenuto m..
 
III – ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Le difese dei convenuti p. e m. hanno eccepito la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, non risultando atti interruttivi in epoca antecedente il compimento del quinquennio a decorrere dalla redazione del rapporto attestante il presunto danneggiamento dell’apparecchiatura militare.
Sul punto, il rappresentante del P.M. ha ricordato la valenza interruttiva della prescrizione attribuita all’invito a dedurre. Tale valenza interruttiva risulta affermata dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede giurisdizionale con sentenza n. 14/2000/QM con cui è stato statuito che il Pubblico Ministero contabile è pienamente legittimato a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 cod. civ., ove gli atti da lui posti in essere possiedano tutti gli elementi idonei a tal fine previsti dalla legge. Inoltre, il Pubblico Ministero contabile, lungi dall’essere mero sostituto processuale dell’Amministrazione, avrebbe una completa disponibilità di diritto sostanziale nascente dal fatto dannoso di cui è sintomatica l’estraneità, almeno in questa fase, dell’amministrazione ed avrebbe una autonomia di azione rispetto alle determinazioni dell’amministrazione danneggiata che induce a ritenere in essa ricompresa anche la possibilità di costituire in mora i presunti responsabili. Pertanto, secondo il P.M., avendo l’invito a dedurre i requisiti formali precedentemente indicati e cioè, la manifestazione dell’intenzione di interrompere la prescrizione dell’azione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 1943 codice civile, devono ritenersi sussistenti gli effetti interruttivi della prescrizione del predetto atto.
Il Collegio condivide le argomentazioni prospettate dall’ufficio requirente. Infatti, sono stati notificati inviti a dedurre nel periodo 13.7.04/3.8.04 (in relazione al convenuto p.) ed il 12.7.04 (per il convenuto m.) con contestuale costituzione in mora del p. e del m., con la conseguenza che, a tale data, la prescrizione – decorrente dalla fine del mese di agosto 1999, data in cui appaiono sottoscritte dai medesimi le relazioni in discussione – è stata interrotta.
Né sono condivisibili le argomentazioni dei convenuti che invocano la irritualità di una costituzione in mora da parte del Procuratore Regionale in virtù del fatto che egli opererebbe quale mero sostituto processuale del creditore senza poteri sostanziali idonei a legittimarlo al compimento di un atto quale, appunto, la costituzione in mora. Il Collegio, al riguardo, richiama la ormai copiosa giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte che si sono pronunciate in materia con le sentenze n. 1/QM/2000 e n. 6/QM/2003. In esse è stato testualmente affermato che "al Pubblico Ministero contabile, pur se esso agisce nell’interesse dell’ordinamento, è direttamente affidata la tutela della gestione della finanza pubblica in generale e della P.A. danneggiata in particolare" della quale ultima vengono curati "gli interessi patrimoniali", che "il Procuratore Regionale, nel proporre azione di responsabilità, esercita un potere di natura sostanziale, in quanto …persegue la realizzazione della pretesa risarcitoria come unico soggetto abilitato ad esprimere la volontà autonoma di adire il giudice per conseguire tale realizzazione", che "l’invito a dedurre… non produce ex se alcun effetto interruttivo della prescrizione" dato che tale effetto non "gli viene attribuito da alcuna norma del vigente ordinamento", ma che "quando l’invito a dedurre contenga nella sua contestualità gli elementi di cui agli art. 1219 e 2943 c.c., contiene la dimostrazione della volontà di ottenere la realizzazione del credito e, come tale, si colloca nella stessa prospettiva dell’atto di citazione, poiché serve a rendere effettivo il conseguimento dell’obiettivo della tutela del pubblico erario e, quindi … ben può il Pubblico Ministero contabile, nell’accennato contesto, costituire in mora il presunto debitore ad integrazione e completamento del proprio potere di realizzare la pretesa risarcitoria dell’Amministrazione danneggiata". Tali argomentazioni sono state recentemente riprese in esame dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 1/2004/QM che ha dichiarato inammissibile la riproposta questione di massima in ordine alla valenza interruttiva della prescrizione dell’invito a dedurre in mancanza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già precedentemente considerate che sono state, pertanto, riconfermate. Né si ravvisano, nelle proposte argomentazioni dei convenuti, motivi ulteriori per discostarsi dalla predetta giurisprudenza e per riconsiderare la questione.
Pertanto, nel caso di specie, avendo l’invito a dedurre tutte le caratteristiche della costituzione in mora, deve ritenersi che la prescrizione sia stata validamente interrotta nei termini e che la relativa eccezione debba essere rigettata.
IV – ECCEZIONE DI DECADENZA DELL’AZIONE PROMOSSA DALLA PROCURA REGIONALE PER ESSERE DECORSO IL TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI DALLA NOTIFICA DELL’INVITO A DEDURRE.
Secondo il difensore del convenuto b., il P.M. non avrebbe rispettato la disciplina posta dall’art. 5 della legge n. 19 del 1994 relativa al dies a quo del termine previsto nella disposizione citata per l’emissione dell’atto di citazione o, come nella specie, per richiedere una proroga dello stesso termine. Secondo il difensore, pur in presenza di una pluralità di inviti a dedurre relativi a più presunti responsabili, è stato fatto coincidere il dies a quo del termine di cui all’art. 5 della legge 19/1994 per il deposito dell’istanza di proroga dalla notifica dell’ultimo invito a dedurre. In tal modo, sarebbe stato disatteso l’insegnamento delle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr. Sent. n. 13/QM/2003) le quali hanno stabilito che in caso di pluralità di soggetti invitati a fornire deduzioni il termine per l’emissione della citazione deve decorrere " …autonomamente per ciascun invitato".
Il P.M. si è opposto all’accoglimento della eccezione di decadenza dell’azione di responsabilità amministrativa, deducendo il rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge.
Questa ultima tesi, sostenuta dal P.M., riscontra l’assenso anche del Collegio per le considerazioni svolte in appresso. L’art. 5, comma 1, del d.l. 15.11.93, n. 456 convertito in l. 14.1.94, n. 19 e modificato con d.l. 23.10.96, n. 543, convertito in l. 20.12.96, n. 639, pone l’obbligo, a carico del procuratore regionale che intende emettere l’atto di citazione, di invitare il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla comunicazione dell’invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza di tale termine (a pena di inammissibilità dell’atto e salvo eventuali proroghe concesse dal giudice), il procuratore regionale emette l’atto di citazione in giudizio. Di conseguenza, la scadenza del termine assegnato per le deduzioni – non inferiore a trenta giorni – costituisce dies a quo per un ulteriore termine di centoventi giorni entro cui il requirente può emettere l’atto di citazione.
Se ne deduce che:
 
 
 
nella fattispecie, non ricorre la problematica sollevata dalla difesa in merito alla decorrenza del termine di cui all’art. 5 già menzionato nel caso di pluralità di inviti a dedurre, problematica che ricorrerebbe solo qualora, scaduto il termine per le deduzioni, fosse integralmente decorso anche il periodo di centoventi giorni nei confronti del convenuto b. prima dell’emissione dell’istanza di proroga, ed il relativo dies a quo fosse computato solo in relazione alla data di notifica dell’ultimo invito;
 
il deposito della richiesta di proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione – deposito avvenuto il 12 gennaio 2005 – è da considerarsi tempestivo in relazione all’invito a dedurre notificato al b. il 13 luglio 2004. Infatti, affermata l’applicabilità ai termini decorrenti dalla notifica dell’invito a dedurre della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969 (cfr., anche sul punto la sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 7/QM/2003, secondo cui al termine di cui all’art. 5 citato si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – 1 agosto/15 settembre di ogni anno), l’invito a dedurre risulta notificato al b. il 13/7/2004 con concessione del termine di trenta giorni per dedurre e l’istanza di proroga risulta depositata il 12 gennaio 2005, vale a dire entro il termine dei centoventi giorni decorrenti dal 27.9.2004, scadenza del termine di trenta giorni concesso (detratta la sospensione dei termini processuali del periodo feriale).
La corrispondente doglianza, in conclusione, non riveste pregio e, in quanto tale, deve essere rigettata.
V – RESPONSABILITA’ DEI CONVENUTI
Si deve ora procedere all’esame del merito della domanda proposta dalla Procura regionale la quale chiede che i convenuti, in relazione al pregiudizio arrecato a titolo di disservizio, siano condannati al pagamento a favore dell’Amministrazione della Difesa della somma di euro 30.000=, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio. In particolare, la Procura regionale chiede la ripartizione del danno, nel senso che i signori b. ********, m. ******* e p. ******* devono essere chiamati a rispondere in solido per l’intero mentre i signori e. *************, DELLA r. *******, f. ***** e l. ****** devono rispondere ciascuno nella misura di euro 3.000=.
La Procura ha instaurato l’odierno giudizio adducendo, a sostegno della pretesa risarcitoria, la produzione di un grave danno da disservizio: profilo di danno che, secondo parte attrice, ricorre in presenza di "organizzazioni pubbliche con investimenti e costi di gestione giustificati dalle attese utilità derivanti dai previsti benefici ritraibili dalla quantità delle risorse investite". Ad avviso dell’ufficio inquirente, nella specie, il danno appare "più evidente perché l’attività posta in essere è stata totalmente inutile e, quindi, assolutamente priva dei caratteri dell’efficienza, della efficacia, dell’economicità, della produttività, cioè di quei caratteri che devono contraddistinguere l’azione della Pubblica Amministrazione".
Preliminarmente, la Sezione osserva che l’ipotesi di danno – da disservizio – in esame presuppone, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte ( cfr., in termini, Sez. giurisd. Umbria, n. 582/1999 del 19.10.1999; Sez. giurisd. Lombardia n. 990 in data 18.6.2003; Sez. giurisd. ****** n. 18/05 del 16.12.2004; Sezione I Centrale d’Appello n. 186/2005 del 17.5.2005), il mancato conseguimento, ad opera dei dipendenti pubblici, della legalità, dell’efficienza, dell’economicità e della produttività dell’azione amministrativa.
In effetti, il disservizio, che è evidente in caso di violazione di norme penali e, quindi, in caso di illecito esercizio di pubbliche funzioni, nel momento in cui determina il mancato conseguimento delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente erogabili in base alla quantità delle risorse umane ed economiche investite, consiste – in linea generale – in maggiori e non giustificati costi imputabili allo spreco di risorse economiche non utilizzate in base ai canoni – sopra menzionati – che, a seguito degli interventi legislativi a decorrere dalle leggi n. 142/1990, n. 241/1990, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, presiedono la conservazione e corretta gestione dei mezzi economici dell’azione amministrativa.
Occorre, tuttavia, in linea sistematica, distinguere l’ipotesi della mancata resa del servizio da quella concernente la qualità del servizio reso.
Infatti, la mancata attuazione dei fini istituzionali dell’Ente di appartenenza, in concomitanza con il difettoso adempimento di compiti, per i quali gli agenti ricevono una retribuzione nonché uno specifico addestramento, possono determinare un danno per mancato espletamento di un servizio sotto il profilo, già rappresentato, dei parametri della legalità, efficienza, efficacia, economicità, produttività. La mancata resa del sevizio configura di per sé un danno che si manifesta nei costi generali sopportati dalla P.A. e nell’alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa dell’attività lavorativa ed attribuzione dello stipendio e/o di altri emolumenti (cfr., Sez. giurisd. Piemonte n. 1075/03 del 14/05/2003).
Con riferimento al successivo profilo secondo quanto chiarito in giurisprudenza (v. sul punto, Sez. giurisd. Umbria. sent. n. 1087 del 1988), il disservizio, in relazione ad attività amministrative consistenti nella attuazione di pubbliche funzioni, attiene, comunque, anche alla qualità del servizio e, pertanto, si configura ogni volta che venga espletato un servizio il cui "rendimento" appare privo delle sue caratteristiche essenziali di pubblico interesse.
Le due ipotesi sopra tratteggiate vengono, ad avviso della Sezione, ad essere accomunate dall’effetto economico determinato dall’evento lesivo ingiusto prodotto nella sfera patrimoniale del soggetto danneggiato. Infatti, come nessuno può dubitare dell’esistenza di un danno per l’Amministrazione in caso di mancata prestazione dell’attività lavorativa, a seguito dell’alterato equilibrio del sinallagma a base del rapporto di servizio con l’Amministrazione (cfr., Sez. giurisd. Toscana, sent. n. 275/1996), così, non può dubitarsi dell’esistenza di analoghi se non maggiori danni in caso di prestazioni lavorative rese nell’ambito di esercizio distorto del servizio, cui non corrisponde la soddisfazione di alcuna finalità di pubblico interesse. Simili prestazioni, "qualitativamente non rispondenti" rese nelle predette condizioni, si inseriscono nel particolare modello organizzativo dell’amministrazione pubblica, incidendo negativamente sul generale funzionamento del servizio e sulla sua qualità, creando un indubbio disservizio.
Tutto ciò premesso e considerato, occorre verificare se nella fattispecie, ricorra un’ipotesi di danno da disservizio nei termini in precedenza delineati in conformità agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte e, in caso affermativo, se la corrispondente voce di danno possa essere imputata a tutti i convenuti, così come richiesto da parte attrice.
La risposta al primo quesito presuppone un’attenta analisi della vicenda, secondo le risultanze documentali acquisite agli atti, così da stabilire, al di là del ricorso a mere presunzioni (cfr., Sez. giurisd. Umbria, sent. n. 315 del 12 luglio 2001), se sia stato creato un disservizio e/o una "disutilità" delle prestazioni svolte dai dipendenti in questione.
Al riguardo, sulla base delle emergenze di causa nonché dei riscontri desumibili da tutti gli atti – compresi quelli dei procedimenti penali – versati nell’odierno giudizio, la Sezione ritiene che possa considerarsi senz’altro acclarato in primo luogo che, nelle circostanze di tempo e di luogo poste a fondamento della pretesa di parte attrice, non ebbe a verificarsi alcun incidente tale da produrre il danneggiamento dell’apparecchiatura militare GMD serie 282, tant’é che l’apparecchiatura completa dei relativi accessori è stata rinvenuta in data 22 marzo 2001.
A fronte di un evento di tal fatta, che può definirsi storicamente e pacificamente accertato, ritiene il Collegio che, in conformità della domanda dell’Ufficio requirente, sia identificabile un danno da disservizio, prodotto dal dispendio di energie e risorse con contestuale pregiudizio economico, scaturente dalla lunga (novembre 1999 – febbraio 2002) e complessa procedura burocratica, caratterizzata non solo da un provvedimento di definitivo scarico del GMD n. 282 privo di causa ma, oggettivamente aggravata dal compimento di atti amministrativi, – adottati sul presupposto non veridico del danneggiamento – risultati del tutto inutili. Infatti, :
 
 
dal momento in cui venne rilevata la mancanza di un’apparecchiatura di tal fatta (mese di giugno 1999), furono condotte a lungo indagini – dirette a stabilire la sorte dell’apparecchiatura, indagini le quali non avrebbero ragion di essere in presenza di un sinistro, immediatamente verificabile, quanto meno nella sua storicità, ( non a caso le "contestate" relazioni del m. e del p., relative al "sinistro" asseritamente occorso il 25 agosto 1999 recano le date del 27 e del 28 agosto 1999 );
 
dopo oltre due mesi, dalla segnalata scomparsa del GMD, viene concretizzata e prospettata l’ipotesi del sinistro, in disparte le perplessità manifestate, nelle occasioni in cui fu interpellato, dal ******************, conducente l’automezzo militare, il quale pur senza recisamente escludere la possibilità del fatto, non solo si dichiara all’oscuro delle modalità di collisione ma non è in grado (v. dichiarazioni rese il 17/5/2001 agli atti) di fornire alcun dettaglio sulla provocazione del sinistro, circostanza, quest’ultima, almeno singolare, stante, l’elevato ammontare del danno (circa lire 60.000.000=).
Ritiene, tuttavia, il Collegio, in relazione al secondo quesito posto poc’anzi, che la disutilità delle risorse impiegate per la realizzazione dell’azione amministrativa intrapresa e la conseguente responsabilità amministrativa – contabile a titolo di danno da disservizio siano imputabili, sia pure con un differente grado di imputazione dell’elemento psicologico, soltanto ai convenuti p. *******, b. ******** e m. ******* con conseguente assoluzione, nel senso in appresso specificato, dei rimanenti convenuti f. *****, DELLA r. *******, e. ************* e l. ****** dalla domanda attorea.
Infatti, un "servizio desostanziato", vale a dire, privato dei suoi elementi caratteristici di pubblica utilità, risulta, allo stato, acclarato soltanto in relazione alle condotte tenute dai suddetti tre convenuti, per i quali ricorrono i rilievi di cui all’atto introduttivo del giudizio.
Con riguardo alla posizione del p. e del m., l’affermazione di responsabilità incontra un solido fondamento nella redazione delle relazioni di servizio (datate 27 e 28 agosto 1999) sottoscritte , rispettivamente, dai medesimi – autodefinitisi testi oculari – m. e p.. Tali scritti, infatti, attestanti un incidente che avrebbe danneggiato l’apparecchiatura in questione, debbono giudicarsi non veridici. A prescindere, infatti, dal fortuito ritrovamento ex post, dell’apparecchio "evidentemente non schiacciato", ad opera di carro armato, difformemente dalla dinamica rappresentata nelle relazioni, sia il m. che il p., dopo aver ammesso la falsità ideologica delle relazioni di servizio, hanno reso, nei procedimenti penali in cui sono stati coinvolti, dichiarazioni di tenore tale da non poter attribuire alle stesse altro significato che quello di una incontrovertibile immutatio veri, tale da determinare ma senz’altro non giustificare l’avvio di un procedimento amministrativo per la c.d. messa fuori uso.
Secondo il m., " … verso la fine del giugno 1999 effettuai un controllo di routine presso il magazzino del reggimento; in quella circostanza mi avvidi che mancava l’apparecchio radio generatore di messaggi digitali parte integrante del sistema SAGAT …. informai di quanto constatato il mio diretto superiore T. Col. p. e, poco dopo, insieme al p. informai, sempre verbalmente, anche il mio Comandante di reggimento, Col. b. …. il b. fece effettuare in modo informale alcune ricerche per cercare di riuscire a rinvenire l’apparecchio di cui sopra …. questa situazione interlocutoria e d’attesa andò avanti fino al mese di ottobre 1999 …. nel corso del mese di ottobre 1999, su iniziativa del b., provvedetti a firmare la relazione di incidente con data 27 agosto 1999 … relazione che mi fu fatta pervenire per il tramite del p. … io la firmai sapendo che quanto attestato non era vero … mi fu fatta pervenire già compilata in tutte le sue parti … la necessità di datarla 27/8/99 è derivata dal fatto che io, a partire dal settembre ’99, me ne ero andato dal reparto per recarmi a Civitavecchia … quindi, una data successiva avrebbe reso palese la falsità di quanto attestato …. una dichiarazione relativa al falso incidente fu sottoscritta anche dal p. … l’incidente di cui alla mia relazione ed alla relazione del p. non si è mai verificato ed è assolutamente inventato" (cfr. interrogatorio in data 16.7.2001). Le circostanze – oggetto della dichiarazione del m. – risultano inconfutabilmente accertate dalle tavole processuali, al punto che il GUP presso il Tribunale di Vercelli (cfr. sentenza n. 90/05 agli atti) asserisce che "è sicuro il fatto che la dichiarazione a firma del Cap. m. in data 27 agosto 1999 è falsa nella parte in cui riferisce della caduta accidentale del GMD e del suo successivo schiacciamento da parte del cingolato … il dato oggettivo della falsità si ricava dalle fotografie del macchinario rinvenuto il 22.3.2001, il quale si presenta integro senza alcun schiacciamento di sorta".
Le dichiarazioni rese dal m., relativamente alla ricostruzione del falso incidente – presupposto necessario dell’avvio del procedimento amministrativo di messa fuori uso -, risultano confermate da quanto a sua volta riferito agli inquirenti dal p. (cfr. interrogatorio del 27.4.2002). Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato " … nel giugno 1999 si presentò il **** m. per informarmi che non si trovava un apparecchio generatore di messaggi digitali …. invitai il m. a fare tutte le ricerche possibili per il ritrovamento dell’attrezzatura …. riferii tutta la vicenda al Comandante Col. b. …. non feci alcuna denuncia né all’Autorità giudiziaria né al Comando … qualche tempo dopo il m. mi confermava che il GMD non era stato ancora ritrovato …. il m. mi fece presente che era stata ventilata l’ipotesi di fare un fuori uso che naturalmente sarebbe stato mendace …. durante questa conversazione per la verità non mi dichiarai contrario a questa soluzione ed, anzi, mi dissi disponibile a prestarmi nel caso in cui fosse stato necessario …. nell’ottobre 1999 il b. mi disse chiaramente che l’unica soluzione al problema del GMD era quella di far dichiarare un fuori uso … ricevetti il testo di una dichiarazione recante il mio gruppo firma retrodatata in cui dichiaravo che a seguito di un incidente un carro aveva schiacciato il GMD … preciso che il 25/8/99 (data cui si riferisce la relazione di servizio) non vi fu alcun schiacciamento del GMD … il m. mi disse che il b. aveva avallato la falsa ricostruzione della vicenda".
Al riguardo, la Sezione osserva che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., pronunciata nei confronti del p., non preclude al giudice contabile, nell’ambito della propria autonomia di cognizione, di annettere ai mezzi di prova raccolti nella sede penale un autonomo rilievo probatorio così da porli a base del proprio convincimento. In tale ottica, si deve ribadire che le dichiarazioni confessorie rese da p. e m., autori di relazioni assolutamente convergenti non consentono di concludere con un giudizio di veridicità degli atti agli stessi attribuiti. A questo proposito, peraltro, è principio pacifico ed incontestato che la confessione resa in sede penale sia valutabile dal giudice contabile, perlomeno ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. (cfr., Corte dei Conti, Sez. I Appello, 8 aprile 2004, n. 133).
Ne deriva che, dal momento che attraverso simili atti e comunicazioni, la pubblica funzione è risultata esercitata per finalità non conformi a quelle che avrebbero dovuto essere perseguite, la relativa attività amministrativa posta in essere – che ha costituito il presupposto indefettibile di un dispendioso, lungo ed inutile iter amministrativo – non può essere imputata all’Amministrazione, restando a carico dei soggetti che materialmente l’hanno realizzata.
Ciò rende riconoscibile nella fattispecie, e relativamente ai convenuti m. e p., in quanto ravvisabile il nesso causale fra le condotte di questi ultimi ed il danno per cui è causa, un danno da disservizio ravvisabile nella mancata resa, rectius, come in precedenza precisato, nel mancato rendimento del servizio, – derivante da condotta tenuta con volontà dolosa, riconoscibile nella reciproca volontaria adesione a porsi quali autori materiali delle false relazioni – così come correlato da parte attrice al generale principio dell’equilibrio fra prestazioni della P.A. e quelle dei suoi dipendenti.
Quanto alla posizione del b., rileva la Sezione come, sulla base delle risultanze di causa, emerga il contributo di quest’ultimo all’attività dannosa per l’Amministrazione della difesa in quanto autore di una condotta gravemente colposa ed eziologicamente rilevante. Preliminarmente, giova precisare come il b., nella sua qualità di Comandante del reggimento 52° Artiglieria da ******** " Torino ", rivestisse, all’epoca dei fatti di causa, una posizione apicale in quanto massima autorità dell’Ente, titolare di poteri di direzione e vigilanza sull’intera attività dell’organismo ( v. libro I, decreto interministeriale Difesa–Tesoro 22/12/1977, istruzioni per l’applicazione del regolamento delle forze armate). In tale veste, in quanto Comandante del Reggimento, sul medesimo soggetto può gravare responsabilità amministrativa in relazione a danni causati all’Amministrazione per sua colpa o negligenza o, più specificamente, per l’inosservanza degli obblighi connessi alle funzioni attribuitegli dal regolamento (cfr., libro II, decreto interm. citato ). Sempre sulla base della disciplina normativa regolante la materia, segnatamente, le competenze del Comandante dell’Ente, questi, nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Ente, " … esercita la sua alta vigilanza sulla gestione amministrativa dell’ente medesimo " (v. art. 4, D.P.R. n. 1076/1976, regolamento delle Forze Armate, c.d. ***).
Ciò premesso, la Sezione è consapevole dell’epilogo del giudizio penale che ha interessato il convenuto in oggetto. L’Autorità giudiziaria ordinaria, a conclusione del processo di secondo grado, ha emesso una sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", segnatamente, ai sensi dell’art. 530, co. II, c.p.p. per insufficienza di prova circa il dolo di falso. Tale fattispecie esula, quindi, dalla previsione dell’art. 652 c.p.p., che attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio per le restituzioni ed il risarcimento del danno, soltanto alle sentenze penali di assoluzione emesse con le formule "il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima".
Pertanto, i fatti accertati dal giudice penale possono essere liberamente valutati in sede contabile-amministrativa sia in base ad elementi di prova autonomi sia in forza di elementi acquisiti dal giudice penale e versati in atti avanti la Corte dei Conti (cfr., Sezioni Riunite Corte dei Conti, n. 786 in data 12 giugno 1992), così che il giudice contabile è libero di valutare il fatto giuridico costituente l’oggetto specifico del processo, vale a dire, la ricorrenza o meno della responsabilità ove nel fatto siano configurabili gli elementi generatori di responsabilità amministrativa (danno, colpa grave, nesso causale). Non può, infatti, revocarsi in dubbio che ogni fatto, pur avendo una sua unicità sostanziale circa il suo verificarsi, quale momento storico della realtà, possa comportare molteplici effetti ed essere, in tal modo, suscettibile di differenti valutazioni.
In disparte le considerazioni che precedono, tuttavia, la Sezione, in condivisione della menzionata definitiva sentenza penale, non ritiene pienamente probante la chiamata in correità proveniente a carico del b. dalle dichiarazioni rese dal p. e dal m., secondo cui il Comandante sarebbe l’ideatore e promotore della soluzione della c.d. messa fuori uso dell’apparecchiatura in esame, e così, il principale responsabile del danno per cui è causa. Secondo la Corte d’Appello di Torino, fra l’altro, "… all’esame dei riscontri ex art. 192.3 c.p.p. non si può procedere se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull’attendibilità delle sue dichiarazioni" nonché " … le dichiarazioni sono, comunque, materiale probatorio ritualmente acquisito, non sottraibile, come tale, al libero apprezzamento da parte del giudice", anche se, in simile contesto, "la verifica deve essere compiuta nel modo più approfondito e con il massimo senso critico" (v. sentenza 2/12/2005 cit.). Senza rinnovare le richiamate valutazioni del giudice penale quanto alle conclusioni – di tenore negativo – cui quest’ultimo è pervenuto all’esito dell’iter logico–argomentativo circa la credibilità soggettiva dei dichiaranti e circa la credibilità oggettiva del narrato, con riferimento alla plausibilità della vicenda, la Sezione osserva, per quanto qui di interesse, come la presente chiamata in correità appaia carente sotto il profilo del controllo "estrinseco" che, come noto, deve operarsi in sede di valutazione della chiamata e che deve essere compiuta attraverso il ricorso a riscontri – di quanto dichiarato – desumibili aliunde, vale a dire, attraverso dati univocamente obiettivi e/o deposizioni testimoniali che, nella specie, mancano.
Se, comunque, sulla base dei riscontri processuali, l’insufficienza probatoria della chiamata in correità si riverbera negativamente quanto al riconoscimento inequivoco di una condotta dolosa ascrivibile al b., la Sezione ravvisa nella condotta di quest’ultimo gli estremi della colpevole gravità. In effetti, il b. fin dal mese di giugno 1999 veniva informato della sparizione di un apparecchio generatore di messaggi digitali. Nonostante simile circostanza non venisse formalizzata per iscritto né venisse inoltrata comunicazione alle Autorità giudiziarie, simile evento, del tutto plausibile secondo la descrizione resa da p. e m. – in tal caso, non coinvolgenti la responsabilità di alcuno -, comportava lo svolgimento di indagini, sia pure infruttuose. Ebbene, già in tale occasione, per quanto è dato sapere, il b. si astiene dall’adottare provvedimenti di alcun genere, e ciò in palese violazione dei propri doveri d’ufficio che impongono, comunque, una tempestiva denuncia (si veda la specifica disposizione di cui all’art. 1, co. 3, ult. cpv. della legge n. 20/1994).
Nel prosieguo della vicenda, la richiamata evidenza della menzionata trasgressione degli obblighi di servizio appare molto chiaramente, ed anche accedendo alla stessa ricostruzione difensiva della vicenda. In tale prospettiva, infatti, pur concedendo che il b. non fosse nell’agosto 1999 consapevole che si trattasse dello stesso GMD, è da considerarsi perlomeno certa l’acquisizione della notizia del sinistro da parte del Comandante fin dalla fine del mese di agosto 1999, posto che le relazioni del m. e del p. – risalenti al 27 ed al 28 agosto 1999 – risultano certamente non generiche quale la precedente notitia criminis, e sono specificamente richiamate dal b. in sede di redazione di relazione tecnico – disciplinare (v. documento prot. n. 1064/48/AM del 23 novembre 1999 a firma b.).
Ciò posto, non appare in discussione, in relazione anche alla qualificazione professionale dell’interessato, una conclamata inosservanza di quel minimo di diligenza richiesto nella fattispecie – ed in presenza di danno di così notevole rilevanza – e ciò con riferimento all’atteggiamento tenuto dal b. in ordine sia agli obblighi di servizio che alle regole di condotta disciplinanti lo svolgimento delle funzioni affidategli. Infatti, non è dato rinvenire negli atti e documenti di causa traccia alcuna di attività e/o di iniziative, anche minime, adottate dal Comandante per tutto il periodo di tempo, circa tre mesi, decorrente dalla comunicazione del sinistro all’inoltro alla Procura regionale della Corte dei Conti della denuncia di danno – sottoscritta dal medesimo responsabile dell’Ente – . Non è superfluo rammentare, tra l’altro, che tale ultima comunicazione è stata definitivamente giudicata falsa dalla Corte di Appello di Torino (v. sent. n. 486/2005, cit.).
Ciò incrementa il rimprovero di trascuratezza, atteso che una maggiore, rectius, la ordinaria attenzione che simile vicenda richiedeva, avrebbe consentito al Comandante stesso, che appare del tutto inattivo per l’arco temporale considerato, di scongiurare il danno da disservizio che ne è derivato. Al contrario, pur avendo ricevuto notizia certa, il Comandante contravviene, senza apparente giustificazione, ai propri doveri, che gli impongono di informare tempestivamente la Procura della Corte dei Conti del verificarsi di fatti dannosi (v. art. 2 del regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica).
Di tale grave colpevole ritardo, peraltro, il Comandante appare consapevole, avendo precisato, nella comunicazione tardivamente inoltrata all’Autorità requirente contabile, che "la segnalazione viene fatta solo in questo momento poiché la non riparabilità dell’apparato è emersa solamente in sede di controllo nell’ambito degli organi esecutivi logistici della fascia di aderenza". Si tratta di precisazione che non può assurgere ad alcuna giustificazione del comportamento omissivo tenuto, dal momento che, come ovvio, il giudizio di non riparabilità non può condizionare la tempestività dell’obbligo di denuncia e, tanto meno, sotto il profilo della prevenibilità del danno, lo svolgimento di indagini immediate ed accurate che, nella specie, lungi dall’avviare nell’immediatezza della notizia come gli eventi richiedevano, il b. demanda alle Commissioni d’inchiesta soltanto a decorrere dal 17 novembre 1999, quando, cioè, i medesimi estensori delle relazioni non figuravano da tempo neppure più in servizio presso l’Ente.
In definitiva, i predetti gravi e non giustificati ritardi – costituenti, peraltro, inosservanza di obblighi connessi alle funzioni attribuite – si pongono in rapporto di causalità con il danno da disservizio azionato nel presente giudizio in relazione al profilo, già detto, della qualità del servizio. Ciò in quanto simile evidente grave negligenza si inserisce in un contesto organizzativo caratterizzato dalla combinazione di elementi economici destinati alla produzione di beni o, comunque, più in particolare, di utilità dirette a perseguire l’interesse pubblico generale della collettività amministrata, finalità, ovviamente, non disgiunte dalla sopportazione di specifici investimenti e di costi di gestione.
VI – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, IMPUTAZIONE E RIPARTO TRA I CONVENUTI
Affermata l’esistenza di un danno patrimoniale valutabile per la mancata qualità del servizio reso nel senso in precedenza precisato, la Sezione non concorda con parte attrice sul punto della determinazione del quantum debeatur, per la cui rifusione viene richiesta una condanna ad importo non inferiore ad euro 30.000=. Infatti, considerato che simile quantificazione risulta in rapporto di stretta connessione con il valore dell’apparecchiatura che le Commissioni di inchiesta avevano ritenuto pari, a lire 59.405.500=, il ritrovamento dell’apparecchiatura vale di per sé ad escludere un criterio di quantificazione in tali termini.
La Sezione concorda, invece, con l’ufficio requirente laddove, tenuto conto che il danno discende dal dispendioso ed inutile esercizio di pubbliche funzioni per la produzione di atti inutilizzabili, vengono richiamati, al fine della quantificazione, quali parametri di riferimento, la percezione di retribuzione ed emolumenti senza il corrispettivo adempimento dei doveri d’ufficio nonché i costi di gestione, insiti nelle attività amministrative poste in essere, e lo spreco di risorse economiche non correttamente utilizzate.
In particolare, la Sezione conviene con parte attrice quanto alla necessità di ricorrere, per la quantificazione del danno in questione, al criterio equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ.. Si tratta di criterio cui può farsi riferimento, tenendo conto delle prestazioni e delle spese inutilmente sostenute: infatti, vertendosi, nella specie, in ipotesi di danno concernente il dispendio di risorse necessarie per le attività istituzionali, le conseguenze che ne derivano male si prestano ad una puntuale prova del loro preciso ammontare.
Pertanto, il danno in oggetto, tenuto conto dei fattori economico–patrimoniali che, in genere, occorrono per l’esercizio di funzioni pubbliche, deve essere parametrato all’entità complessiva della spesa sostenuta, quale, desumibile, secondo un giudizio prognostico, nella ipotesi in discussione. In tale ottica, particolare importanza ad avviso del Collegio, rivestono gli elementi rivelatori della spesa, quali il numero dei provvedimenti posti in essere, la loro efficacia invalidante sui successivi atti, il numero degli organi e dei dipendenti coinvolti, la retribuzione percepita, la complessità delle procedure azionate ed ogni altra risorsa utilizzata. Non può, inoltre, non considerarsi l’ulteriore disservizio che la "messa in scena" di che trattasi ha provocato, nel senso che la mancata tempestiva denunzia della scomparsa del dispositivo elettronico di puntamento ha certamente reso più difficoltose le necessarie indagini volte ad appurare le modalità e le motivazioni dell’inquietante episodio.
In applicazione del criterio richiamato nonché degli "indici" sopra descritti, il Collegio reputa equa la liquidazione del danno di cui in citazione nella misura complessiva di euro 10.000=, somma comprensiva anche degli oneri rivalutativi invocati da parte attrice.
Così determinato il danno la Sezione ritiene che debbano risponderne a favore dell’Amministrazione della difesa, in via principale, i convenuti p. ******* e m. *******, con vincolo di solidarietà, stante la natura dolosa delle condotte. Ai soli fini della ripartizione interna dell’addebito di cui sopra fra i medesimi convenuti, il Collegio ne dichiara la responsabilità in parti uguali. Sulle somme di condanna dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza con il medesimo vincolo solidale e vengono liquidate come da dispositivo.
Ciò premesso, il Collegio, ritenuta la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, del convenuto b. ********, stabilisce che del danno cagionato all’Erario debba rispondere quest’ultimo in via sussidiaria e, comunque, fino alla concorrenza della somma di euro 4.000=, da considerarsi comprensiva degli oneri rivalutativi richiesti da parte attrice, maggiorata degli interessi legali dalla sentenza al soddisfo e con spese di giudizio limitate alla concorrenza della condanna.
VII – DISAMINA DELLE POSIZIONI PROCESSUALI DEI CONVENUTI f. *****, DELLA r. *******, e. ************* e l. ******.
La Sezione ritiene di dichiarare i convenuti f., DELLA r., e. e l. esenti da responsabilità amministrativa in relazione ai fatti contestati dalla Procura regionale con la citazione in argomento.
Per quanto concerne f., DELLA r. ed e., convenuti nella loro qualità di componenti le Commissioni d’inchiesta amministrativa istituite dal Col. b., lo stesso ufficio requirente riconosce (v. pag. 17 dell’atto introduttivo del giudizio) che l’operato di questi ultimi non appare censurabile sotto il profilo della consapevolezza della falsità dell’incidente. La Procura regionale, infatti, non contesta agli interessati di aver partecipato "alla realizzazione di tutta la messinscena da cui è derivato il danno" bensì di non aver svolto con diligenza le funzioni derivanti dall’essere membri delle Commissioni d’inchiesta.
La Sezione condivide la prospettazione attorea nella misura in cui viene esclusa la conoscenza da parte dei membri delle Commissioni in parola che l’incidente denunziato fosse falso. Del resto, non emerge agli atti alcun elemento che consenta ragionevolmente di opinare in senso contrario. In particolare, con riferimento alla posizione dell’e., il quale ebbe a presiedere entrambe le Commissioni, la Sezione prende atto della decisione di archiviazione del procedimento penale adottate dal G.I.P. presso il Tribunale di Vercelli in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero secondo cui " … nei confronti di e. non vi è prova che lo stesso sapesse che in realtà l’apparecchio radio non era andato distrutto".
Oltre ad escludere il profilo da ultimo considerato, la Sezione non ravvisa nelle condotte dei convenuti, al momento scrutinata, alcun contributo diretto alla realizzazione del danno in oggetto: ciò in quanto non è dato rinvenire, in capo ai componenti le commissioni, il compimento di alcun atto tale da condizionare, fino a comprometterne la fruttuosità e la stessa direzione istituzionale, l’esercizio della pubblica funzione. In altre parole, l’evento generatore del danno non discende dall’attività, rectius , dalla funzione consultiva, esauritasi con l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni d’inchiesta bensì dall’adozione di atti non veritieri e dal rilascio di false dichiarazioni – non riconducibili alle Commissioni – che hanno comportato l’avvio di un procedimento amministrativo del tutto superfluo.
A tale riguardo, ed in tale cornice ricostruttiva, non appare condivisibile la censura mossa dal Pubblico Ministero, secondo cui, se le Commissioni d’inchiesta avessero operato procedendo a più approfonditi accertamenti istruttori, sarebbero state adottate conclusioni differenti da quelle rassegnate in atti. Dal momento che lo stesso P.M. esclude che i convenuti predetti fossero a conoscenza della falsità dell’incidente, appare illogico sostenere che, tuttavia, i medesimi avrebbero potuto e/o dovuto dubitare della veridicità delle relazioni. Una simile possibilità avrebbe potuto configurarsi solo in presenza di un acclarato mendacio. Circostanza, quest’ultima, non ragionevolmente ipotizzabile nei confronti di chi, si ripete, ignorava – fino a prova contraria – l’erroneo presupposto delle indagini istruttorie.
Escluso, pertanto, che l’elemento oggettivo del danno in esame sia rinvenibile nelle condotte dei componenti le Commissioni d’inchiesta, il Collegio ritiene, comunque, di disattendere la richiesta risarcitoria avanzata sotto il profilo dell’elemento psicologico e cioè, in relazione alla contestazione di avere, comunque, condotto la demandata attività di accertamento con grave negligenza e superficialità. A tale proposito, secondo giurisprudenza consolidata (cfr., Corte dei Conti, Sez. I Centrale d’Appello, 4 agosto 1999 n. 246/A; id., Sez. III Centrale d’Appello, 14 luglio 1999, n. 162), la colpa è grave di fronte ad "un comportamento caratterizzato da mancanza di diligenza" che si traduca, comunque, " … in una situazione di macroscopica contraddizione tra la condotta tenuta nello specifico dal pubblico dipendente ed il minimum di diligenza imposto dal rapporto di servizio, in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio". Ne consegue il dovere per il giudice contabile di valutazione in relazione ai doveri connessi alle funzioni da espletarsi dall’agente, attraverso un’indagine che deve tener conto dell’organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità dell’azione amministrativa, alla luce di parametri di riferimento configuranti un limite negativo di tollerabilità, dovendosi ritenere realizzata un’ipotesi di colpa grave ove la condotta posta in essere se ne discosti notevolmente (cfr., Corte dei Conti, Sez. III Centrale d’Appello, 10 novembre 2004, n. 601). La Sezione osserva, peraltro, come sia stata spesso (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. II Centrale d’Appello, 2 settembre 1998, n. 189) riconosciuta la colpa grave quando il soggetto tenga "atteggiamenti di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni" connotati da "massima negligenza … o imperizia".
Ciò premesso, se ne deduce che, nella fattispecie, non possono trovare ingresso quelle contestazioni di omissioni e gravi inadempienze ai doveri d’ufficio da cui il P.M. vorrebbe far derivare il mancato conseguimento di risultati, vale a dire, in definitiva, l’accertamento di non veridicità dell’incidente. Infatti, considerato che la I Commissione d’inchiesta risulta costituita in data 17 novembre 1999, cioè, dopo oltre due mesi dalla data – 25 agosto 1999 – dell’asserito sinistro, non si vede come si possa muovere un rimprovero di negligenza tale da assumere il connotato, poc’anzi riferito, di colpa grave. Non sussistendo, all’epoca, dubbio alcuno circa la veridicità dei documenti acquisiti, i componenti la I Commissione non potevano ragionevolmente che esprimere un giudizio sulla base delle dichiarazioni che già costituivano compendio istruttorio e che nella specie, oltre alla relazione tecnica del Comandante b., che attestava l’evento così come risultante dai documenti, erano le dichiarazioni rese, due mesi prima, dai soggetti che si dichiaravano presenti sul luogo dell’accaduto, cioè dal m. e dal p.. Questi ultimi, peraltro, nell’occasione avevano attestato, in qualità di ufficiali presenti, le modalità di accadimento del sinistro senza limitarsi a ricostruire le stesse attraverso relazioni e/o dichiarazioni di altri soggetti cui fare eventualmente riferimento.
Né rileva che i componenti la Commissione non si siano insospettiti a seguito dei dubbi avanzati dal conducente il mezzo che avrebbe provocato il danneggiamento: in effetti, considerando, comunque verosimile, che il pilota all’interno del mezzo blindato non si fosse accorto di urtare un oggetto di modeste dimensioni, è incontrovertibile la circostanza della presenza di dichiarazioni – quelle del m. e del p. – assolutamente concordanti quanto alla verificazione del sinistro, descritto, peraltro, con dovizia di particolari e quanto alla dinamica piuttosto semplice – retromarcia, urto accidentale contro un masso nascosto, caduta a terra del GMD, schiacciamento – tale da non indurre sospetti e/o richiedere, a distanza di tempo, una più penetrante ricognizione.
Semmai, anche in tale caso, in piena condivisione con quanto argomentato in sede penale, l’unico rilievo che appare contestabile ai convenuti in esame, in qualità di membri di una Commissione d’inchiesta, non è quello di non aver svolto un’indagine scrupolosa ma di aver registrato ed utilizzato, ai fini del parere richiesto, le dichiarazioni così come erano state rilasciate. In altre parole, come meglio esplicitato in sede di archiviazione della denuncia penale (v. richiesta del P.M. relativamente alla posizione e.), " … solo può muoversi a suo carico un rimprovero a titolo di negligenza di essersi fidato di quanto gli era stato detto".
Le conclusioni rassegnate con riguardo all’operato della prima Commissione valgono, altresì, per l’operato della seconda Commissione, convocata per un supplemento di inchiesta, il 1 luglio 2000, la quale, oltre a disporre della relazione di un tecnico – il l., inviato dal Col. b. – che concludeva con una valutazione negativa circa la convenienza alla riparazione del GMD, si poteva valere del provvedimento di archiviazione, nel frattempo emesso, in data 22 febbraio 2000, dalla Procura regionale della Corte dei Conti all’esito dell’istruttoria conseguente alla denuncia di danno inviata dal b..
Tale ultima circostanza non consente di ipotizzare che la Commissione potesse, nel contempo, dubitare che il perito avesse adempiuto ai propri doveri in modo negligente e dissentire, quanto alle circostanze inerenti l’evento dannoso e le modalità ed i soggetti responsabili, dalle conclusioni cui era in precedenza pervenuta la stessa Procura regionale della Corte dei Conti, secondo cui non erano configurabili condotte dolose e/o gravemente colpevoli (v. archiviazione dell’istruttoria agli atti).
Tali considerazioni inducono la Sezione a respingere la richiesta di condanna al ristoro dei danni erariali a titolo di danno da disservizio formulata nei confronti del f., del DELLA r. e dell’e., ravvisandosi a carico dei medesimi soltanto gli estremi di una colpa lieve.
Ad analoga conclusione perviene il Collegio in relazione alla pretesa restitutoria avanzata nei riguardi del M.llo l.. Questi, secondo la tesi accusatoria, in qualità di tecnico elettronico specializzato in sistemi d’arma, visionata l’apparecchiatura che gli era stata sottoposta, riteneva non conveniente procedere alle riparazioni. Ciò che, in dettaglio, il P.M. contabile rimprova al sottufficiale, è di non aver prestato nell’occasione sufficiente diligenza. Infatti, per stessa ammissione del l. ( cfr. interrogatorio reso l’1/10/2001 al P.M. militare), questi, limitatosi a visionare l’oggetto metallico in questione senza estrarlo dal contenitore in cui era riposto, non avrebbe accertato il numero di matricola dell’apparecchiatura e, con un simile esame superficiale, non si sarebbe avveduto che non si trattava di un GMD bensì di un basamento di supporto per il collegamento dell’apparato GMD.
Le contestazioni dell’ufficio requirente non sono condivisibili. Infatti, se, per la verità, l’intervento del perito appaia, secondo la ricostruzione dei fatti e per stessa ammissione dell’interessato, approssimativo, non vi è dubbio che, anche in tal caso, non sia ravvisabile altro che una culpa lieve. Infatti, come acclarato, il l., per dovere d’ufficio, era tenuto ad esprimere un giudizio – come in realtà fece – in relazione alla possibilità di riparare il bene che gli era stato in precedenza descritto (nella specie, dal Col. ********), asseritamente, come danneggiato nel corso di un sinistro. L’ammissione di superficialità, ad avviso della Sezione, non è significativa in quanto esternata in un momento – ottobre 2001 – in cui era ormai notorio il ritrovamento del GMD.
Nei confronti del l., peraltro, non viene minimamente ipotizzato dagli stessi inquirenti che il medesimo, peraltro, non in servizio presso il Reggimento di Artiglieria di Vercelli, potesse dubitare della veridicità e della attendibilità dei fatti e delle dichiarazioni a lui pervenute. Non a caso la relativa richiesta di archiviazione da responsabilità penali, accolta dal GUP di Vercelli, recita " … nei confronti del l. .. che ha rilasciato la certificazione, non vi è prova che lo stesso sapesse che in realtà quanto sottopostogli – definito negli stessi atti di causa (cfr., atto di citazione pag. 20) un ammasso di lamiere – non era l’apparecchiatura radio in questione". Di conseguenza, il giudizio di non convenienza della riparazione, lungi dall’essere determinato da grossolana superficialità, è da porsi in relazione con le condizioni del materiale mostrato al l., tali da non indurlo ad un accertamento più penetrante. Del resto, appare palese che nel corso dell’ispezione all’apparecchiatura il l. constatò e certificò che non era conveniente la riparazione, posto che non gli era stato devoluto l’incarico di sindacare le cause e l’eziologia del danneggiamento.
Pertanto, il giudizio reso dal perito e le stesse modalità di accertamento non appaiono censurabili sotto il profilo prospettato da parte attrice ma, solo, come già detto, nel più limitato grado di colpa.
Definita, pertanto, la posizione dei menzionati convenuti nel presente giudizio, deve essere esaminata la questione delle spese processuali. Al riguardo, giova, preliminarmente, rammentare che, secondo la disposizione normativa di cui all’art. 3, co. II/bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 639, in caso di proscioglimento del convenuto, le spese legali sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza. Tale disposizione deve essere coordinata con quella di cui all’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 che è specifica, con riguardo alle spese legali per giudizi di responsabilità civile, penale ed amministrativa, nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali.
Di recente, a risoluzione della problematica, secondo cui non sussisterebbe alcuna norma che rimetta al giudice contabile la pronuncia in ordine al rimborso delle spese legali – teoria basata sulla considerazione del trattarsi di questione afferente il rapporto fra convenuto ed Amministrazione di appartenenza, rapporto estraneo al giudizio – è entrata in vigore la disposizione dell’art. 10 bis, decimo comma, del D.L. n. 203/2005 convertito in legge n. 248/2005. Tale norma, di interpretazione autentica della normativa sopra richiamata, prevede che "il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 del c.p.c., liquida l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto".
Ciò premesso, la Sezione è dell’avviso che l’ipotesi – rimborso da parte della P.A. delle spese legali così come liquidate dal giudice – contemplata dalle norme citate, possa trovare applicazione solo in caso di esclusione di danno c.d. ingiusto, vale a dire solo allorquando siano giudicati assenti gli elementi generatori della responsabilità amministrativa, sia sotto l’aspetto oggettivo che sotto quello dell’elemento psicologico. Di conseguenza, quando, come nella fattispecie, emerga, comunque, una condotta antigiuridica, di modo che il giudizio di assoluzione discenda da una valutazione del giudice con riguardo esclusivo al grado di colpevolezza, il comportamento, comunque, colpevole e produttivo di danno ingiusto, non consente di ravvisare un’ipotesi di esclusione di responsabilità del danno.
Simile interpretazione trova sostegno nella giurisprudenza contabile (v. Corte dei Conti, Sez. giurisd. ********** n. 219 in data 2 luglio 1999) ed è confortata dall’osservazione, puntualmente condivisibile, che "una diversa interpretazione di una normativa invero prevista per una pluralità molto diversificata di tipi processuali comporterebbe, con riferimento ai giudizi contabili (in ragione della limitazione della responsabilità gestoria ai casi di colpa grave, non riscontrabile in via generale nelle altre forme di responsabilità), una eccessiva esposizione dell’Amministrazione ingiustamente danneggiata dai suoi dipendenti, in violazione della Costituzione". Né può sottacersi che la necessità di evitare alla P.A. l’aggravio di spese processuali appare ancor più ineludibile, considerando che il grado di colpa richiesto dalla legge per l’affermazione della responsabilità amministrativa dipende da una valutazione del giudice " … non prevedibile da parte del P.M. …" per cui " … l’azione del requirente di fatto sarebbe paralizzata o limitata – a detrimento dell’interesse pubblico all’integrità dell’Erario – per il fondato timore di danneggiare l’amministrazione con spese processuali … relative a giudizi in cui può oggettivamente determinarsi l’ingiustizia del danno ed al limite l’esistenza del dolo o di una colpa, giammai l’intensità di quest’ultima" (cfr., Corte dei Conti, Sez. giurisd. Basilicata, sent. cit.; idem, Sez. ********** n. 238 del 18 ottobre 2005).
In definitiva, nel caso in oggetto, dipendendo il giudizio di assoluzione dall’accertamento discrezionale dell’esistenza di una colpa lieve e non grave, la ripartizione delle spese in esame – rimessa al prudente apprezzamento del giudice ex artt. 91-92 c.p.c. – non consente l’accollo alla P.A., non essendo stata del tutto esclusa una valutazione di ingiustizia del danno. In conclusione, il Collegio ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura regionale con atto di citazione del 12 maggio 2005
CONDANNA
in solido ed in via principale i convenuti p. ******* e m. ******* al pagamento in favore dell’Amministrazione della Difesa della complessiva somma di euro 10.000=, comprensiva di oneri rivalutativi, dichiarando, nel contempo, ai fini della ripartizione interna dell’addebito, i medesimi convenuti responsabili in parti uguali.
CONDANNA
il convenuto b. ******** a titolo di responsabilità sussidiaria e, comunque, fino alla concorrenza della somma di euro 4.000=, anch’essa comprensiva degli oneri rivalutativi.
Sulle somme di condanna dovranno essere corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
LIQUIDA
le spese di giudizio, che fino all’originale della presente sentenza ammontano ad euro 1.693,53 ( MILLESEICENTONOVANTATRE/53 ), secondo la soccombenza e, pertanto, in relazione ai convenuti m. e p. con il medesimo vincolo solidale e per il convenuto b. con il limite della concorrenza di cui in condanna
ASSOLVE
i convenuti f. *****, DELLA r. *******, e. ************* e l. ****** dagli addebiti contestati nella misura della gravità della colpa e in considerazione dell’accertamento dell’esistenza di una colpa lieve, dispone, la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2006.
 
 
Il giudice estensore Il Presidente
 
(****o dott. ********** ) ( **** dott. ******************* )
 
 
Depositata in Segreteria il 12 Giugno 2006
 
Il Direttore della Segreteria
( ******************* )
 
 
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 
dispone
 
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 12 Giugno 2006
 
IL PRESIDENTE
( **** dott. ******************* )
 
In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 12 Giugno 2006
 
Il Direttore della Segreteria
( ******************* )
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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