Corte dei conti – det. N. 81/2007 – sezione controllo enti – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259

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Con la determina n. 81 del 21/12/2007 la Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti, ai sensi dell’art. 7 della L. 259/58, trasmette alle Presidenze delle due Camere del Parlamento la relazione contenente i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui agli esercizi finanziari 2005-2006, unitamente ai relativi conti consuntivi accompagnati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione.
Dall’indagine è risultato che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha chiuso in utile entrambi gli esercizi: quello relativo al 2006 è il settimo esercizio consecutivo in cui il bilancio dell’Istituto chiude in attivo e il quarto da quando lo stesso è diventato società per azioni, a seguito della trasformazione in S.p.A. disposta con delibera CIPE del 2 agosto 2002.
Malgrado ciò la Sezione non si esime dal rilevare che circa il 96 % delle commesse a favore dell’istituto provengono dallo Stato e dalle Pubbliche Amministrazioni in generale.
Ancora, viene criticato il sistema di determinazione dei prezzi delle forniture e dei servizi resi dalla società alle PP.AA., in quanto continua ad applicarsi sulla base di un meccanismo, la cosiddetta commissione prezzi, ripetutamente censurato come illegittimo, poiché abrogato con la cessazione dell’efficacia della norma che lo prevedeva prima della trasformazione in società e che invece viene periodicamente rinnovato in virtù di un apposito provvedimento, da ultimo con D.M.E.F. del 4/8/03.
Ne consegue che lo Stato, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze possessore delle azioni, viene a rivestire, al tempo stesso, la qualità di azionista e di committente; il che non solo non appare coerente con le ripetute vocazioni al mercato espresse dal management di vertice, ma altresì con lo stesso assetto societario che si è voluto dare all’Istituto con la citata delibera CIPE del 2 agosto 2002.
Conseguentemente, l’utile di esercizio, e lo stesso dividendo che negli ultimi esercizi (non però nel 2006) si è voluto devolvere all’azionista, non derivando da un’attività produttiva svolta nel mercato e in regime di piena concorrenza non contribuiscono, secondo il Collegio, ad apportare un effettivo accrescimento del patrimonio pubblico.
Stigmatizzano i giudici che siffatta situazione, seppure non possa definirsi anomala sotto il profilo giuridico-legale, non appare altresì coerente con il perseguito intento della “privatizzazione” in senso sostanziale, più volte evocata in passato e, da ultimo, anche nel DPEF per il triennio 2008-2011.
La Corte, come più volte segnalato nei precedenti referti al Parlamento, ribadisce quindi l’opportunità, se non la necessità, dell’adozione di uno strumento tecnico-giuridico – sia di natura concessoria, come lasciava supporre la stessa delibera CIPE di trasformazione in società per azioni, sia anche di natura convenzionale – idoneo a supportare, l’affidamento dal primo alla seconda di una serie di attività produttive e di servizi, già svolti in regime di riserva e dunque in contrasto, se non con la normativa comunitaria, quanto meno con asserite esigenze di competitività sul mercato.
A parere degli organi giuscontabili, la situazione di incertezza del processo di riassetto organizzativo-istituzionale conseguente alla trasformazione dell’I.P.Z.S. in S.p.A. a tutt’oggi incompiuto, è ulteriormente esasperata alla stregua dei più recenti pronunciamenti in materia della Corte di Giustizia UE, che ha individuato parametri sempre più restrittivi in tema di configurazione del “controllo analogo”, idoneo a giustificare l’affidamento, senza previa gara, di attività e servizi di pertinenza esclusiva dello Stato e/o dell’ente pubblico a una propria partecipata, ancorché in via totalitaria. 
  • Qui determinazione e relazione.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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