Corte dei conti – det. N. 7/2008 – sezione controllo enti – Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259.

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Con la determina n. 7/2008 la Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti, ai sensi dell’art. 7 della L. 259/58, trasmette alle Presidenze delle due Camere del Parlamento la relazione contenente i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci per l’esercizio 2005, unitamente ai relativi conti consuntivi accompagnati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione.
Preliminarmente il collegio ricorda che con decreto del 12 maggio 2005, è stato nominato il Presidente dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, ponendosi così fine al lungo periodo di commissariamento dell’ente.
I giudici registrano altresì una flessione significativa della spesa per gli incarichi di consulenza in conformità alle disposizioni che prevedono limitazioni a tale categoria di spesa.
In merito alla eventuale istituzione di controlli interni, l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha precisato alla Corte che la sua gestione è stata sottoposta al solo controllo di regolarità amministrativo-contabile svolto dal Collegio dei Revisori dei conti.
Il collegio poi richiamando il precedente referto dove erano state sinteticamente delineate le fasi che hanno contrassegnato nel tempo la elaborazione e l’approvazione del Piano regolatore del porto di Olbia, fanno presente che il porto di Golfo Aranci risulta ancora privo di tale strumento; pertanto, secondo i giudici, permangono le esigenze di modificare il Piano regolatore portuale di Olbia e quelle di dotare di tale strumento anche il porto di Golfo Aranci.
Con riferimento al traffico marittimo, il controllo evidenzia un andamento crescente del numero dei passeggeri, del movimento dei veicoli industriali e del traffico delle merci mentre il movimento dei carri ferroviari che ha subito una modesta flessione nel 2004, presenta un parziale recupero nel 2005. 
Mentre la gestione finanziaria di competenza ha chiuso con un disavanzo a causa della maggiore spesa impegnata in conto capitale rispetto all’entrata della stessa natura, la gestione finanziaria di parte corrente ha chiuso invece con un avanzo.
Inoltre, l’avanzo economico pur avendo un valore di poco superiore a quello dell’esercizio precedente, ricomprende comunque l’utilizzo di una quota del fondo di riserva iscritta nel patrimonio netto.
 
Il Collegio registra altresì come il valore del patrimonio netto sia aumentato: tale risultato risulta raggiunto mediante l’iscrizione tra le poste del patrimonio netto dell’importo dei contributi pubblici ricevuti dall’Ente per la realizzazione di opere infrastrutturali, non ancora utilizzati al termine dell’esercizio 2005. Precisano i giudici che trattandosi di fondi di terzi con destinazione vincolata, avrebbero dovuto essere iscritti, secondo i principi contabili, tra le passività dello stato patrimoniale e non tra le poste del patrimonio netto; l’Ente, infatti, con l’accettazione di tali risorse ha assunto l’obbligo di effettuare le relative opere, obbligo che avrebbe dovuto trovare puntuale riscontro nelle passività dello stato patrimoniale.
Per le suindicate ragioni, la Corte ritiene quindi non attendibili né il valore del patrimonio netto né quello dell’avanzo economico al 31/12/2005.
  • Qui determinazione e relazione.
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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