Corte dei conti – det. N. 70/2006 – sezione del controllo sugli enti – ente zona industriale di trieste – controllo sulla gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259 – sopravvenuta carenza presupposti – sussistenza.

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Con la presente determinazione la Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli enti dichiara l’intervenuta mancanza dei presupposti che giustificano il proprio controllo sulla gestione dell’ente interessato oramai di pertinenza della competente sezione del controllo regionale.
Il Collegio motiva in tal senso avendo riscontrato la nuova conformazione dell’assetto ordinamentale dell’ente e del relativo quadro normativo in materia di controlli esercitati dalla Corte medesima. 
Nel dettaglio, i giudici ravvisano da un lato l’esiguità e l’asistematicità dei contributi dello Stato a favore dell’ente e dall’altro l’intervenuta osmosi tra le attività precipue dell’ente con quelle della Regione Friuli Venezia Giulia che quale finanziatore principale vigila sull’ente.
In sostanza, l’ente di cui si parla pur rivestendo la natura di ente pubblico non economico provvisto di piena capacità di diritto pubblico e privato, ha in via definitiva, perso le connotazioni iniziali di piena autonomia gestoria alla luce dei nuovi parametri vincolanti il proprio raggio d’azione fissati dal legislatore regionale quali:
q       La nomina dei componenti degli organi di amministrazione riservata all’ente regione;
q       L’attività di vigilanza esercitata in via esclusiva dalla giunta regionale;
q       L’esecutività degli atti dell’ente subordinata a provvedimento della giunta regionale;
q       La possibilità per la giunta regionale di disporne lo scioglimento per gravi irregolarità nella gestione.
Il Collegio, infine, richiamando le indicazioni sul controllo ex L. 259/58 suggerite dalla Corte Costituzionale con sentenza 470/997 e quelle provenienti anche dalle SS.RR. della Corte dei conti nella deliberazione n. 2 del 18 gennaio 1995, accertata l’esiguità dei contributi statali ed affermata la natura dell’EZIT quale ente strumentale della regione nel cui ambito territoriale pone in essere l’attività istituzionale, dichiara la propria incompetenza.
Qui la determinazione.
 
Determinazione n. 70/2006
 
nell’adunanza del 10 ottobre 2006;
 
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;
 
visto l’articolo 100, comma secondo, della Costituzione;
 
vista la legge 21 marzo 1958, n.259;
 
vista la legge 14. gennaio 1994, n.20;
 
esaminati gli atti e udito il relatore Cons. dott. *******************;
 
 
PREMESSO IN FATTO
 
 
Con il d.P.R. 4 aprile 1961, n. 426, fu sottoposto al controllo della Corte, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 259 del 1958, l’Ente porto industriale di Trieste, a suo tempo istituito dal Governo Militare Alleato ed in seguito denominato Ente per la zona industriale di Trieste con la legge n. 163 del 21 aprile 1969.
Il controllo sulla gestione – ai sensi della predetta legge n. 259 del 1958 – è stato esercitato sino all’esercizio 2002.
L’articolo 14, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia) ha trasferito la “potestà di disciplinarne l’ordinamento” alla Regione Friuli – Venezia Giulia, la quale vi ha provveduto con la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25, pubblicata sul I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 40 del 7 ottobre 2002, stabilendo che detto ente:
a)     È un ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e dei servizi nell’ambito dell’agglomerato industriale di interesse regionale.
b)     Amministra il comprensorio industriale anche con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d’uso urbanistica.
c)      Ha durata illimitata, rispetto alla precedente scadenza temporale del 31 dicembre 2007.
d)     È dotato di autonomia finanziaria fondata sulle seguenti fonti finanziarie:
·         i contributi comunitari, statali, regionali e privati;
·         i ricavi derivanti dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni di locazione;
·         i contributi e i canoni a copertura dei costi sostenuti dall’Ente per i servizi erogati;
Accede, inoltre, ai finanziamenti previsti dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Regione a favore dei Consorzi industriali.
Secondo la normativa regionale, l’ordinamento ed il funzionamento dell’EZIT sono disciplinati, attualmente, dallo Statuto adottato con deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 86 del 10.07.2003 e n. 97 del 24.07 2003 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2480 del 8 agosto 2003, sicché:
·         I componenti degli organi istituzionali sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
·         In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità l’ente è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000, nonché le disposizioni in materia di contabilità economico-patrimoniale.
·         La vigilanza, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della legge regionale citata, è esercitata dalla Giunta regionale, la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del merito i seguenti atti:
a)       bilancio di previsione;
b)       conto consuntivo e bilancio economico patrimoniale;
c)        programma annuale di attività e di promozione industriale;
d)       regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale.
·         Gli atti divengono esecutivi con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro quaranta giorni dal loro ricevimento da parte della Direzione regionale dell’industria, ovvero decorso tale termine senza che venga adottato alcun provvedimento nei loro confronti.
·         In caso di mancata approvazione, l’ente si adegua alle indicazioni della Giunta regionale ed in caso di gravi irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, la Giunta, su proposta dell’Assessore regionale all’industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e nomina un Commissario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Le modifiche legislative intervenute nell’ordinamento dell’EZIT hanno dato luogo ad un nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’ente, adeguandolo alle realtà economiche, politiche ed istituzionali sopravvenute rispetto all’epoca di istituzione, sicché va accertata la permanenza o meno della competenza di questa Sezione ad esercitare il controllo sulla gestione, ai sensi della legge n.259 del 1958.
A tal fine va considerato che la Corte costituzionale (sentenza n. 470 del 1997) ha avuto modo di affermare che. “La legge n. 259 del 1958 – in attuazione dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Corte dei conti "partecipa nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge al controllo sulla gestione finanziaria dei c.d. enti sovvenzionati dallo Stato – prevede, come presupposto per l’assoggettamento a controllo, l’esistenza della c.d. contribuzione statale ordinaria (intendendosi per tale, l’assegnazione di contributi corrisposti con carattere di periodicità ovvero la fruizione, con carattere di continuità, da parte degli enti, di imposte, tasse e contributi) ai sensi di quanto contemplato dall’art. 2, ovvero, ancora, l’apporto al patrimonio in capitale da parte dello Stato, giusta l’art. 12, e, al tempo stesso, l’assenza di ipotesi configurate come ostative (art. 3, secondo comma), quali quelle di enti di "interesse esclusivamente locale" ovvero di enti destinatari di contribuzioni di "particolare tenuità", "in relazione alla natura dell’ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria".
Nella fattispecie:
1) la “potestà di disciplinarne l’ordinamento” è stata trasferita alla Regione Friuli – Venezia Giulia, la quale vi ha provveduto con la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25, affidandogli il compito di promuovere lo sviluppo delle attività industriali, economiche e dei servizi nell’ambito dell’agglomerato industriale di interesse regionale,sicché l’ente ha assunto carattere regionale;
2) in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità l’EZIT è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000, nonché le disposizioni in materia di contabilità economico-patrimoniale;
3) prima del riassetto ordinamentale i fondi per l’attività istituzionale erano forniti dal Commissario generale del Governo, cui si aggiungevano i redditi derivanti dall’esercizio del porto industriale, mentre dopo il riassetto i contributi statali sono soltanto una delle fonti finanziarie e non hanno carattere di periodicità;
4) la vigilanza sull’ente è esercitata dalla Giunta regionale locale.
La situazione odierna appare, quindi, profondamente mutata anche perché la legge 14 gennaio 1994, n. 20, di riforma, tra l’altro, delle funzioni di controllo della Corte ha dettato, sul punto, norme specifiche, che hanno disegnato in modo del tutto diverso il quadro complessivo dell’attività di controllo, nel quale va ad inserirsi anche il controllo sulle Regioni, comprensivo dei rispettivi enti strumentali, come è stato affermato anche dalle SS.RR. nella deliberazione n. 2 del 18 gennaio 1995; in detta deliberazione, infatti, relativamente agli enti pubblici non economici regionali e locali, si è ritenuto che, oltre all’elemento territoriale nell’ambito del quale gli enti stessi operano, occorra valutare il rapporto di strumentalità finanziaria rispetto all’ente territoriale, il quale definisce i programmi ed esercita i poteri di vigilanza, ed in presenza di detti presupposti è stata attribuita agli Uffici di controllo della Corte a livello regionale la competenza all’esercizio delle funzioni relative.
Se ne deve dedurre, conclusivamente, che nei confronti dell’Ente zona industriale di Trieste, in quanto ente strumentale della Regione e nell’insussistenza di finanziamenti statali con carattere di periodicità, così come richiesto dalla legge n. 259deI 1958, debba essere dichiarata cessata l’attività di controllo finora esercitata dalla Sezione del controllo sugli enti ai sensi di detta legge.
 
P.Q.M.
 
Dichiara doversi considerare cessati i requisiti per l’assoggettamento al controllo di questa Sezione dell’Ente Zona Industriale di Trieste, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, per le ragioni di cui in parte motiva.
Dispone che copia della presente determinazione sia inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia ed al Presidente dell’EZIT.
 
 
Estensore
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Presidente
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Depositata in Segreteria il 16 ottobre 2006.
IL DIRIGENTE
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Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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