Corte dei conti – det. N. 64/2007 – sezione controllo enti – Istituto Nazionale di Economia Agraria – relazione sul controllo sulla gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259

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Con la determina n. 64/2007 la Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti, ai sensi dell’art. 7 della L. 259/58, trasmette alle Presidenze delle due Camere del Parlamento la relazione contenente i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell’I.N.E.A. relativa all’esercizio 2006, unitamente ai relativi conti consuntivi accompagnati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione.
I giudici contabili sottolineano come l’attuazione della riforma istituzionale dell’istituto e di altri Enti operanti nello stesso settore sia servita a meglio definire l’area di operatività dell’INEA, in modo da eliminare, o quanto meno ridurre, il rischio di possibili duplicazioni di attività svolte contemporaneamente da altri enti o da altre pubbliche amministrazioni.
Ancora, la costituzione del Consiglio scientifico appare essenziale per una puntuale e coordinata pianificazione delle attività dell’Istituto in coerenza con le linee del P.N.R., nonché per valutare i risultati conseguiti verificandone la congruità con gli obiettivi predefiniti.
D’altra parte, l’entrata in vigore alla fine del 2005 del nuovo Statuto e dei regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità ha certamente contribuito, a partire dall’anno 2006, ad una più chiara e definita azione dell’Ente, derivante da un più moderno e razionale assetto istituzionale.
Per quanto attiene alla gestione amministrativo-finanziaria dell’anno 2006, il collegio censura il notevole ricorso a professionalità esterne con estensione a compiti e funzioni che forse sarebbero potute rientrare fra le competenze del personale proprio dell’Ente e di personale assunto mediante le particolari forme contrattuali previste per le prestazioni di ricerca, previa apposita regolamentazione.
L’organo di controllo ricorda altresì che, per quanto attiene agli incarichi di consulenza, la specifica disciplina consente alle Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con il proprio personale in servizio, di conferire incarichi ad esperti di provata competenza. La prestazione dell’incarico, secondo la costante giurisprudenza in materia, deve risultare utile e proficua per l’Amministrazione pubblica e deve essere necessitata dalle inadeguatezze strutturali e operative dell’Amministrazione stessa.
Nella relazione viene fatto presente come l’Ente abbia giustificato tale condotta adducendo difficoltà gestionali causate dall’inadeguatezza del contributo ordinario dello Stato ed al fine di non bloccare le attività sia istituzionali che quelle commissionate da terzi.
D’altro canto, la mancata riscossione nell’anno di alcuni finanziamenti sui quali l’Istituto ha sempre fatto affidamento, quali il contributo ordinario e l’anticipo del contributo RICA 2006, nonché altri contributi sia statali, sia cofinanziati, sia regionali, ha costretto l’Ente a ricorrere all’anticipazione bancaria ed a trattenere oltre i termini la quota comunitaria del contributo RICA da restituire allo Stato (saldo 2004 ed acconto 2006).
Inoltre i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica intervenuti negli ultimi due anni hanno imposto l’utilizzo di parte del predetto contributo straordinario.
Per ultimo, si richiama l’attenzione degli organi di governo dell’Ente sulla necessità di elaborare previsioni di spesa e di entrata più aderenti alle effettive esigenze istituzionali ed alla reale capacità operativa della struttura, in modo da ridurre il notevole divario fra previsioni da un lato ed accertamenti ed impegni dall’altro.
  • qui determinazione e relazione.
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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