Corte dei Conti – det. n. 58/2008 – Sezione del Controllo Enti – Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) – Relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259

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Con la determinazione n. 58/2008, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria – esercizio 2006 – dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) quale ente assoggettato a tale tipo di controllo ai sensi dell’art. 12 della predetta legge.
Fa presente la Corte che è stato di recente deliberato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, il cui testo tiene conto dei principi affermati, in materia di bilancio, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e dal regolamento approvato con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nonché delle osservazioni formulate in merito dai Ministeri vigilanti.
Parimenti non risulta ancora costituito il Comitato di valutazione previsto dall’articolo 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento, non essendo stati ancora individuati da parte del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) i criteri e le modalità da applicare per le valutazioni.
Il nuovo statuto, sempre all’art. 11, prevede altresì l’istituzione di un sistema di controllo interno, il cui funzionamento è demandato ad un apposito regolamento. Precisa la Corte che tale regolamento è stato emanato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 7 del 20 luglio 2006 ma non risultano ancora adottati i provvedimenti per la costituzione dei servizi previsti dal regolamento medesimo.
La gestione finanziaria dell’esercizio 2006 è stata caratterizzata da un sensibile incremento sia del disavanzo finanziario di competenza di parte corrente sia da un più elevato incremento del disavanzo finanziario di competenza in conto capitale; quest’ultimo incremento è derivato dagli impegni per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio in cui ha sede l’Ente. Comunque, registrano i giudici che è si è proceduto alla copertura di tali disavanzi attraverso la riduzione del valore dell’avanzo di amministrazione conseguito nei precedenti esercizi.
Infine, in merito alla definizione di alcune questioni retributive del personale sorte in seguito alla mancata applicazione di disposizioni contenute nel CCNL di riferimento del 2001, la Corte fa presente che il relativo accordo stipulato dall’ente con le parti sindacali ha natura di atto eccezionale a contenuto in parte anche transattivo, con effetti immediati e definitivi, non applicabili a situazioni future.
Di conseguenza, secondo la Sezione, la spesa sostenuta per la copertura degli effetti di tale accordo non può confluire nel fondo destinato alla retribuzione accessoria del personale dell’Ente e l’entità di tale fondo va quindi rideterminata attraverso nuovi accordi integrativi che tengano conto delle risorse disponibili individuate secondo i criteri stabiliti dal vigente CCNL e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica applicabili alla categoria degli enti cui appartiene l’INRAN.
  • qui determinazione e relazione

Crucitta Giuseppe

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