Corte dei conti – det. N. 27/2008 – sezione del controllo enti – C.i.r.m. (centro internazionale radio medico) – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259.

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Con la determinazione n. 27/2008, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria – esercizi 2005-2006 – del Centro Internazionale Radio Medico quale ente assoggettato a tale tipo di controllo ai sensi dell’art. 12 della predetta legge.
Il collegio preliminarmente fa presente che il Centro internazionale radio medico svolge, da oltre 70 anni, attività di carattere solidaristico e di protezione sociale diretta alla salvaguardia e tutela della salute dei naviganti, attività riconosciuta di pubblico interesse dall’ordinamento statale.
Tale riconoscimento si è manifestato sin quasi dalla nascita del Centro, avvenuta nel 1935, in varie forme di sostegno da parte di amministrazioni pubbliche e, successivamente all’acquisita personalità giuridica, nella concessione di un contributo statale annuo (con la L. 299/1955), via via incrementato nel tempo, tanto da determinare l’assoggettamento nel 1998 al controllo della Corte, contributo che costituisce la parte assolutamente preponderante delle entrate della Fondazione.
A parere dei giudici, questa condizione di ente a finanza prevalentemente derivata non appare destinata a mutare in futuro, sia per la natura istituzionalmente gratuita dei servizi forniti, sia per la modestia degli aiuti finanziari provenienti da privati e dei redditi ricavabili dall’esiguo patrimonio immobiliare di proprietà del Centro.
L’attività svolta dal C.I.R.M. nel periodo in oggetto ha indubbiamente realizzato, a giudizio della Corte, le finalità istituzionali dell’ente, come dimostrano i dati sull’assistenza medica fornita.
Tra essi particolarmente significativi risultano sia i dati relativi al numero dei casi assistiti (tornato ad aumentare nel 2006, dopo la lieve flessione del 2005), sia quelli riguardanti la nazionalità delle navi richiedenti i servizi del C.I.R.M. ed i mari di provenienza di tali richieste, dati quest’ultimi che confermano poi la vocazione internazionale dell’ente, e indirettamente depongono per la qualità dell’assistenza medica offerta dal Centro.
Per quanto attiene agli aspetti più strettamente gestori viene innanzi tutto segnalato che la difficile situazione economico e finanziaria emersa, con particolare evidenza, nel 2004 (dovuta, in misura preponderante, ad ammanchi imputabili, come accertato in sede di indagine amministrativa, ad illeciti comportamenti del segretario amministrativo) e prolungatasi nell’esercizio successivo, appare in via di superamento nel 2006, sia per effetto del parziale recupero del credito vantato nei riguardi del predetto dipendente (nei cui confronti pende ancora il giudizio promosso, a fini risarcitori, dal C.I.R.M.) che di una consistente riduzione del costo della produzione, ad entrambi i quali si deve il ritorno ad un utile di esercizio, dopo le perdite registrate nel 2005 e, in maggior misura, nel 2004.
Per la Corte, tale risultato economico positivo, tradottosi, sul piano patrimoniale, in un corrispondente aumento del patrimonio netto, è stato raggiunto dall’ente, pur in presenza del ridotto apporto finanziario dello Stato; e, in riferimento a questa riduzione del contributo, il Collegio dei revisori ha ritenuto di dover segnalare l’inadeguatezza dello stesso auspicando una sua congrua rideterminazione da parte del Ministero vigilante al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali del C.I.R.M.
L’insufficienza del contributo, che trova poi un riscontro nei dati, forniti dalla Presidenza della Fondazione, sul costo medio dei casi assistiti, se, da un lato, non può che porsi all’attenzione dell’Amministrazione vigilante, richiede, dall’altro, ogni utile iniziativa dell’ente allo scopo di contenere, nei limiti del possibile, i costi di produzione, senza ovviamente compromettere l’ampiezza e la qualità della sua meritoria attività sociale.
Oltre a ciò, altra raccomandazione viene formulata in sede di controllo dal Collegio a riguardo condividendo quest’ultimo il giudizio espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in ordine alla necessità che l’ente provveda in futuro alla corretta registrazione in bilancio delle variazioni del fondo trattamento fine rapporto.
  • Qui seguito determinazione e relazione.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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