Corte dei conti – det. N. 21/2008 – sezione del controllo enti – Sogin s.p.a. – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 N. 259.

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Con la determinazione n. 21/2008, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria – esercizio 2006 – della SO.G.I.N. S.p.A. quale ente assoggettato a tale tipo di controllo ai sensi dell’art. 12 della predetta legge.
Preliminarmente, la Corte fa presente che con la predetta relazione riferisce al Parlamento i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SO.G.I.N. S.p.A. (Società per la gestione degli impianti nucleari) relativamente all’anno 2006, ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 100 cost.   
Tra le problematiche afferenti, la Corte si sofferma sul tema della continuità aziendale che è stato più volte oggetto di trattazione sia nelle sedute del Consiglio di Amministrazione che in quelle del Collegio Sindacale, rilevando come l’autonomia finanziaria si sia ridotta, e che in futuro l’operatività dipenderà in modo più diretto dalla tempestiva erogazione dei finanziamenti disposti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
In merito alla modifica del regime regolatorio ex DM 3.4.2006, il Collegio evidenzia come la Società stia tentando – attraverso proposte rivolte all’Autorità per l’energia elettrica e il gas – di ottenere una revisione del sistema regolatorio in atto, disciplinato dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto interministeriale 3 aprile 2006; e, in osservanza a tale sistema regolatorio, in data 31 marzo 2007, i giudici rappresentano che la SO.G.I.N. ha inviato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’aggiornamento del programma delle attività di disattivazione delle centrali ed impianti nucleari e sistemazione del combustibile irraggiato, unitamente al consuntivo dei costi sostenuti nel 2006 per le medesime attività.
Sebbene l’Assemblea in data 5 luglio 2007 abbia approvato il bilancio al 31 dicembre 2006, con i relativi allegati, evidenziando un utile di 334.202 euro, perplessità vengono mosse in materia di compensi agli organi societari.
A tal proposito la Corte sottolinea che: a) la SO.G.I.N. è una società interamente partecipata dallo Stato; b) il budget dipende quasi esclusivamente dalle determinazioni assunte dall’Autorità di controllo; c) le risorse finanziarie provengono pressochè integralmente dalla tariffa elettrica; d) la missione principale è costituita dalla messa in sicurezza degli impianti e del materiale nucleare, nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici per lo specifico settore. Trattasi quindi di una tipica società pubblica che non opera sul mercato in regime di concorrenza, che non assume sostanzialmente rischi di impresa e che non privilegia la remunerazione del capitale e la massimizzazione degli utili e dei dividendi per l’azionista.
Per i giudici, in tale contesto, le deliberazioni sui compensi e sulla regolazione dei rapporti di amministrazione e di lavoro non appaiono allineate ai canoni di sana gestione, che implicano nella specie – per l’Azienda e per i responsabili organi della Società – il rispetto delle compatibilità correlate alla natura dell’attività aziendale e delle funzioni svolte (con la coincidenza temporale della loro durata) nonché degli orientamenti legislativi sul contenimento della spesa pubblica ed in particolare degli oneri per amministratori e dirigenti.
Rammenta la Corte, infatti, che la materia è stata comunque ridisciplinata dalla legge finanziaria per il 2008, alla luce della quale va regolata la situazione dei rapporti in corso di cui sopra.
  • Qui determinazione e relazione.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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