Corte dei conti – det. N. 15/2008 – sezione del controllo enti – Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram) – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259.

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Con la determinazione n. 15/2008, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria – esercizio 2006 – dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) quale ente assoggettato a tale tipo di controllo ai sensi dell’art. 12 della predetta legge.
L’ICRAM ha la natura giuridica di "ente di ricerca" in forza della sua qualifica di soggetto operante nell’ambito della ricerca non strumentale, dotato di propria personalità giuridica e con propri organi d’amministrazione collegiali e monocratico.
Il Collegio segnala l’anomalia costituita dal conferimento con decreto del Ministro dell’ambiente (D.M. 20 luglio 1994), e non con decreto del Presidente della Repubblica, della qualifica di "ente di ricerca non strumentale", come invece richiesto dall’art. 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168, in relazione all’art. 1, lett. i) della successiva legge 12 gennaio 1991, n. 13; al riconoscimento della sua natura non strumentale non corrisponde tuttavia l’autonomia organizzativa e regolamentare, ad eccezione del regolamento di amministrazione e contabilità, la cui carenza era stata riscontrata anche in precedenza.
Il controllo evidenzia come l’Ente in esame abbia registrato nel tempo una notevole trasformazione delle sue funzioni, che da quelle di ricerca scientifica e tecnologica applicate alla pesca e allo sviluppo del patrimonio ittico, hanno riguardato sempre più l’ambiente marino in tutta la sua latitudine, così determinando una obiettiva confluenza e un sinergismo di esse con quelle propriamente devolute all’Amministrazione dell’ambiente e al suo organo-ente (ANPA e, successivamente, APAT).
I giudici lamentano che l’Istituto non ha ancora provveduto all’approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, anche se risultava all’inizio del 2006 in corso di avanzata predisposizione.
Viene poi negativamente segnalata la complessa vicenda relativa al Commissariamento dell’Ente che secondo la Sezione non può aver certo giovato ad una seria, ponderata e di medio e lungo periodo, programmazione dell’ attività ordinaria con riflessi assolutamente sfavorevoli su tutta l’organizzazione dell’Ente, anche a causa di comportamenti tenuti dai Commissari Straordinari e che la sezione medesima ritiene non del tutto condivisibili.
Viene infine segnalato che l’Ente ha adeguato, già dal bilancio consuntivo 2005, l’impostazione dei dati contabili e di bilancio ai principi di cui al DPR n. 97/2003.
Qui determinazione e relazione.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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