Corte dei conti – det. N. 14/2008 – sezione del controllo enti – Istituto nazionale della montagna (Imont) – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259.

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Con la determinazione n. 14/2008, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria – esercizio 2006 – dell’Istituto nazionale della Montagna (IMONT) quale ente assoggettato a tale tipo di controllo ai sensi dell’art. 12 della predetta legge.
L’Istituto Nazionale della Montagna è un ente di ricerca a carattere non strumentale con sede a Roma, istituito con la Legge n. 266 del 7 agosto 1997 articolo 5, comma 4, “Interventi urgenti per l’economia” con la denominazione “Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna”. Con decreto 17 febbraio 1999, n. 72, il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha adottato il regolamento di istituzione dell’Istituto (pubblicato su G.U. n. 71 del 26 marzo 1999), le cui attività si sono avviate con l’insediamento del Consiglio di Amministrazione il 21 dicembre 1999.
L’Ente nasce con il fine di coordinare e promuovere l’attività di studio e di ricerca nel settore montano, in collaborazione con Regioni, Enti locali, istituti e centri interessati. Si presenta pertanto come un osservatorio della montagna, con compiti di coordinamento delle competenze e delle conoscenze relative alla ricerca scientifica, tecnica e tecnologica sulla montagna. E’ quindi sede di una grande banca dati al servizio sia degli studiosi e degli operatori per ciò che concerne la promozione di progetti di sviluppo integrato, sia delle pubbliche autorità, per quanto riguarda l’allocazione delle risorse pubbliche in materia di interventi sul territorio montano.
Secondo i giudici, l’attività dell’Ente, nel corso del 2006, è stata diretta, prevalentemente, a continuare attività già intraprese mediante trasferimento di fondi per contratti e convenzioni di vario genere, mostrando alcuni sintomi di maggiore incisività degli interventi.
Essi sottolineano i frequenti provvedimenti normativi intervenuti per l’Ente alla fine del 2002 e completati nel 2004 e che hanno previsto un riordino e le incidenze nel raccordo tra le attività in corso e quelle esplicate dopo il riordino stesso, avvenuto in parte nel 2005 e concluso nel 2006.
Il Collegio fa infine presente che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) all’articolo 1, comma 1280, ha disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, venga soppresso l’Istituto nazionale della montagna (IMONT); conseguentemente, i suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l’attuale dotazione organica sono stati trasferiti ad un nuovo ente istituito con il precedente comma (1279), l’Ente italiano montagna (EIM) sotto la vigilanza di un Commissario Straordinario all’uopo nominato.
Qui determinazione e relazione.
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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