Corte dei conti – deliberazione n. 10/2006/g – sezione regionale di controllo per l’Emilia – Romagna – legge 5 giugno 2003, n. 131 – enti territoriali – regione Emilia-Romagna – relazione concernente “la gestione finanziaria e l’attuazione della programm

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         Con la deliberazione n. 10/2006/G, la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti approva la Relazione concernente "La gestione finanziaria e l’attuazione della programmazione del bilancio della Regione Emilia-Romagna (esercizio finanziario 2005)".
            La Sezione rammenta che l’esame del rendiconto, costituisce strumento di verifica e di  analisi della gestione complessiva delle risorse regionali in una prospettiva di garanzia e tutela dell’equilibrio economico-finanziario nei suoi termini di legalità, regolarità contabile e di raffronto fra obiettivi indicati nella programmazione di bilancio e risultati rappresentati nel rendiconto.
            La misurazione e valutazione, in termini finanziari, delle politiche pubbliche regionali e dei relativi equilibri finanziari si collega con la finanza statale e con la finanza pubblica unitaria, che trovano misurazione e valutazione nei referti al Parlamento e ai Consigli regionali, alla luce della legge n. 20 del 1994 e della legge n. 131 del 2003.
            A questo punto appare opportuno indagare, per quanto è possibile, il rapporto intercorrente tra la funzione giurisdizionale e quella di controllo entrambe radicate in capo alla Corte.
            La riforma del 1994, con particolare riferimento all’introduzione del controllo sull’universo delle gestioni pubbliche, ha dato nuova voce all’antica concezione che guardava alla responsabilità come un naturale completamento della cointestata funzione di controllo o che, viceversa, configurava il controllo stesso, in quanto “controllo giuridico a priori”, come una giurisdizione (Pelino Santoro 2006).
            La Corte costituzionale ha precisato che la titolarità congiunta delle due funzioni pone delicati problemi di regolamento dei confini non solo sotto il profilo dell’organizzazione interna all’organo (in quanto postula una rigorosa separazione tra le sezioni giurisdizionali e quelle di controllo) ma anche sotto il profilo dei dati acquisiti attraverso l’esercizio dei poteri inerenti il controllo sulla gestione che consiste in un’attività essenzialmente collaborativa dalla quale non può derivare alcuna sanzione nel senso proprio del termine (C. cost. 29/95); allo stesso tempo veniva, escluso, però, che potesse essere configurato propriamente come sanzione giuridica il fatto che, in conseguenza di notizie o elementi raccolti nel corso del controllo di gestione, si potesse attivare l’intervento del giudice della responsabilità contabile dei pubblici funzionari quando gli scostamenti dai parametri di riferimento fossero censurabili come spreco di risorse pubbliche tali da metter capo, nel concorso di altri presupposti, alla responsabilità per danno.
            La natura collaborativa del controllo di gestione operato dalla Corte dei Conti si evince altresì dall’art. 1, comma 6, del dlgs 286/99 che ha statuito che in ordine ai fatti segnalati dalle strutture che esercitano il controllo interno di gestione non si configura l’obbligo della denuncia di danno erariale alla Procura contabile; né vi dovrebbero essere preoccupazioni per il fatto che le rinnovate funzioni di controllo possano alimentare un più esteso sindacato giurisdizionale, poiché è vero il contrario, in quanto la riforma ha inteso delimitare l’intervento del giudice contabile agli illeciti più gravi salvaguardando i poteri di indirizzo e di scelta politico-amministrativa degli amministratori.
            La complementarietà tra le due funzioni, nel senso che quella giurisdizionale costituisce naturale completamento del potere di controllo, non deve far assurgere la responsabilità a misura che suggella l’esito negativo del controllo, ma semmai come strumento di deterrenza utile a raggiungere il medesimo obiettivo del buon andamento e della sana gestione; non lo consentirebbe la diversa funzione in quanto una misura sanzionatoria sarebbe di per sé incompatibile con la funzione collaborativi ed ausiliare del controllo successivo che tende a cogliere le momentanee inefficienze ed a correggere anche in corso di esercizio gli scostamenti dagli obiettivi, ma non a sindacare i comportamenti illeciti; soprattutto lo impedirebbe l’asimmetria strutturale del nuovo regime di responsabilità che sottopone a speciali filtri (personalità, colpa grave, antigiuridicità, discrezionalità, buona fede, utilità) le possibili valutazioni negative del controllo gestionale impedendone qualsiasi trasposizione automatica agli effetti degli addebiti patrimoniali (Cogliandro – Cimini).
            Dottrina autorevole (ex plurimis Pelino Santoro) afferma che se proprio si vuole parlare di completamento, la relazione va intesa in senso funzionale e non con criterio di strumentalità di mezzo (controllo) a fine (sanzione patrimoniale), in quanto il retroterra degli accertamenti eseguiti in sede di controllo una volta resi pubblici o comunicati possono ampliare le fonti notiziarie conoscitive che però non possono essere utilizzate da sole in sede processuale se non confortate da autonome e probanti indagini (Garri); non può invece condividersi l’opinione che, pur riaffermando l’autonomia delle due funzioni, tende a considerare il controllo successivo come astratto ed incapace a prevenire le devianze senza l’ausilio dell’effettività della funzione giurisdizionale (Astraldi De Zorzi).
            Passando all’analisi del provvedimento, si segnala che il referto è stato costruito sulla base dei dati contenuti nel rendiconto generale presentato dalla Giunta regionale ed in corso di approvazione da parte del Consiglio, mettendo a confronto i dati in esso contenuti con quelli del bilancio preventivo.
            La sezione riscontra che l’equilibrio di bilancio è stato assicurato in ciascuno dei tre momenti della previsione iniziale, dell’assestamento e del consuntivo.
            Consistente è risultato il contenimento della spesa operato in applicazione del patto di stabilità interno; il tetto di cui al precedente patto risulta ampiamente rispettato ma anche valuta positivamente la buona tenuta del processo di programmazione.
            Peraltro il conto generale del patrimonio presenta un saldo positivo di 827,28 mln di euro, con un miglioramento patrimoniale rispetto al saldo dell’anno precedente di 362,70 mln di euro; su tale miglioramento hanno influito in maniera prevalente, fra gli elementi positivi, l’aumento dei residui attivi, l’aumento dei beni mobili ed immobili, la diminuzione dei mutui e l’aumento delle partecipazioni azionarie; fra gli elementi negativi l’ aumento dei residui passivi e l’aumento dei residui passivi perenti.
            La Sezione conclude approvando poiché ritiene che il Governo regionale, oltre ad aver realizzato un importante sforzo normativo, che si concreta soprattutto nell’adozione dello Statuto Regionale, abbia svolto positivamente la gestione economico finanziaria del bilancio, come testimoniano il rispetto dell’equilibrio di bilancio, sia nella competenza che nella cassa, il rispetto del patto di stabilità, l’ampio margine del rispetto del limite dell’indebitamento.
Qui la deliberazione.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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