Corte dei conti – del. N. 4/f/2006 – sezione regionale di controllo per la Puglia – legge finanziaria per il 2006 – enti locali – comune di Lizzano – inosservanza in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle prescrizioni di cui a

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Con la deliberazione n. 4/F/2006, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, all’esito dell’esame della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo del Comune di Lizzano, trasmessa all’A.G. contabile ai sensi dell’art. 1, comma 166, della L. 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria per l’anno 2006) (quale incombente previsto dal Legislatore al fine di tutelare l’unità economica della Repubblica e per assicurare il coordinamento della finanza pubblica), statuisce l’inosservanza dell’ente locale in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle prescrizioni di cui al comma 140 della succitata Legge Finanziaria prevedendo – altresì – che vengano adottate le necessarie misure correttive da comunicare a detta Sezione del Controllo. 
            Giova ricordare che l’ente locale, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 167, della legge di cui sopra, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
            Sotto l’aspetto istituzionale, si fa presente che la Corte dei conti ha assunto con l’approvazione della L. 131/2003 funzioni di controllo e di collaborazione nei confronti delle Regioni e degli enti locali, divenendo organo di controllo e di consulenza in materia di contabilità pubblica. Riguardo al “rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, la Corte dei conti ha visto semplicemente rinnovare una funzione, ad essa già intestata in virtù del c.d. “patto di stabilità interno”, di cui all’art. 28 della l. 23 dicembre 1998, n.448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
Analoghe considerazioni devono estendersi alla “verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma , secondo la rispettiva competenza”, ovvero all’attività di controllo riguardo alla “sana gestione finanziaria degli enti locali ed al funzionamento dei controlli interni”, atteso che, le stesse funzioni, integrano compiti già contenuti nell’art. 3 della l. n. 20 del 1994. La novità concerne i destinatari dei controlli, visto che la Corte dei conti è chiamata a riferire “sugli esiti delle verifiche, esclusivamente ai consigli degli enti controllati” (Tenore 2004).
I giudici del controllo registrano un ingiustificato aumento della spesa sociale rilevando che, ai sensi del comma 142, lettera d, art. 1 della legge 266/2005 non sono computabili ai fini del patto di stabilità, le “spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194”.
In particolare, il magistrato istruttore chiede chiarimenti su alcune spese inserite nella funzione 10 ed, inoltre, contesta la qualità di trasferimento a P.A. attribuita alla spesa di euro 10.846,00 quale quota di adesione al Consorzio per la lotta al randagismo.
Sul punto risponde il Sindaco di Lizzano che, relativamente alla spesa corrente ammette il superamento del limite stabilito dal ridetto comma 140, assicurando che il Comune avrebbe provveduto, in sede di riequilibrio di bilancio ex art.193 Dlgs 267/2000, “all’adozione dei provvedimenti al fine del contenimento della spesa”; il Sindaco, insiste, poi, nel ritenere trasferimento a P.A. la quota di partecipazione al Consorzio contro il randagismo.
La Corte osserva che la dichiarazione del Sindaco a promuovere i provvedimenti di riduzione delle previsioni di spesa corrente, in modo da rispettare i parametri sul patto di stabilità interno, non si palesa idonea a precludere la pronuncia cui la Sezione regionale di controllo è obbligata ad assumere ai sensi del comma 168- art.1 legge 266/2005, la quale pronuncia è correlata alle risultanze contabili riportate nella relazione dell’Organo di revisione e non modificate alla data di adunanza della Sezione. Si aggiunge che gli eventuali provvedimenti di riduzione degli stanziamenti di spesa previsti in bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale e non del Sindaco e della Giunta.
La Sezione ritiene, altresì, che nell’ammontare della spesa computabile ai fini del rispetto del patto di stabilità, debba essere compresa anche la quota di euro 10.846,00 dovuta al Consorzio contro il randagismo, trattandosi di erogazione per “corrispettivo di servizio”, come è desumibile dall’art.1 dell’atto costitutivo del Consorzio stesso, laddove si afferma che le finalità perseguite dai Comuni consorziati è quella di “provvedere alla gestione associata di un canile rifugio”. 
Rilevato, pertanto, l’ingiustificato discostamento dai parametri suddetti, il Collegio rinvia all’organo locale per l’adozione delle necessarie misure correttive, come stabilito dal comma 168 dell’art. 1 della legge 266/2005 che dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria od il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
   Segue la deliberazione.
 
 
 
Deliberazione n.4/F/2006
 
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
 
composta da
Giuseppantonio Stanco
presidente
Michele Grasso
consigliere
Vincenzo Niceta Scurti
consigliere
Stefania Petrucci
referendario
 
nell’adunanza del 20 settembre 2006
 
Premesso:
 
          che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art.1 comma 138 stabilisce che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (solo per il 2006, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione”;
          che per quanto riguarda, in particolare, i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le Province, i successivi commi da 140 a 147, ed il comma 198, ai fini del rispetto del “patto interno di stabilità”, stabiliscono i limiti complessivi di previsione e di impegno delle spese correnti e delle spese in conto capitale, per il corrente esercizio 2006, e per i due esercizi successivi, nonché i criteri di calcolo e le categorie di spese escluse dal calcolo per l’osservanza dei limiti innanzidetti.
 
Considerato che, di seguito, i commi 166, 167 e 168, stabiliscono, rispettivamente che:
 
          ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economica-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo (comma 166);
          la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dar conto del rispetto degli obbiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione (comma 167);
          le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obbiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno (comma 168).
 
Verificato che la Sezione per le autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 28-4-2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – supplemento n. 132 del 30-5-2006, ha approvato le prescritte linee guida con correlato questionario, relativamente ai bilanci di previsione 2006 e per la gestione di competenza, e che tali documenti sono stati rimessi agli organi di revisione dei Comuni e delle Province della Puglia da questa Sezione regionale di controllo, con lettera presidenziale n. 614 del 4 maggio 2006;
 
Rilevato che il magistrato istruttore, designato per i Comuni della provincia di Taranto con ordinanza presidenziale n. 7/06 del 31-5-2006, esaminata la relazione rimessa dall’Organo di revisione del Comune di LIZZANO (10.248 abitanti) pervenuta il 22 giugno 2006, con lettera n. 1203 del 24-7-2006, diretta al Presidente del Collegio dei revisori, chiedeva la specificazione delle tipologie di spesa compresa nella categoria delle spese sociali, atteso il notevole incremento delle stesse rispetto all’esercizio 2004, nonché di indicare le Pubbliche Amministrazioni destinatarie del trasferimento di euro 25.824,00.
 
Esaminata la risposta fornita dal Presidente del Collegio dei revisori con nota 4297 del 26/7/2006, con la quale si rettifica nel minore importo di euro 293.591,00 il totale della spesa sociale e si forniscono indicazioni circa le varie tipologie di spesa incluse nella funzione 10, nonché le P.A. destinatarie dei trasferimenti, il Magistrato istruttore con lettera 1313, in data 10 agosto 2006, rappresentava al Sindaco di Lizzano che, alla luce della rettifica comunicata dal Collegio dei revisori circa l’ammontare della spesa sociale, emergeva che il Comune non aveva rispettato, relativamente alla spesa corrente, la normativa sul patto di stabilità interno, come prescritto dal comma 140, art.1, legge 266/2005, posto che detto Comune aveva previsto in bilancio, per l’esercizio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (alla luce delle correzioni apportate) di euro 1.827.824,00, superiore al limite di legge, tenuto conto che il corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, è pari ad euro 1.924.245,20 (quadro 5.2), che diminuito del 6,5% come prescritto dal succitato comma 140, comporta una previsione limite di euro 1.799.169,26, cui il Comune avrebbe dovuto attenersi.
Con la stessa nota 1313 del 10/8/2006, il magistrato istruttore chiedeva chiarimenti su alcune spese inserite nella funzione 10 ed, inoltre, contestava la qualità di trasferimento a P.A. attribuita alla spesa di euro 10.846,00, che costituiva quota di adesione al Consorzio per la lotta al randagismo.
 
Vista la risposta pervenuta dal Sindaco di Lizzano con lettera n.4297 del 22/8/2006, con la quale, relativamente alla spesa corrente si ammette il superamento del limite stabilito dal ridetto comma 140, assicurando che il Comune avrebbe provveduto, in sede di riequilibrio di bilancio ex art.193 Dlgs 267/2000, “all’adozione dei provvedimenti al fine del contenimento della spesa”; il Sindaco, insiste, poi, nel ritenere trasferimento a P.A. la quota di partecipazione al Consorzio contro il randagismo.
 
Sentito l’Assessore al bilancio del Comune, intervenuto all’adunanza della Sezione, il quale ha ribadito il contenuto della comunicazione sindacale innanzi riportata.
 
Quanto innanzi premesso,
 
La Sezione osserva che la dichiarazione del Sindaco a promuovere i provvedimenti di riduzione delle previsioni di spesa corrente, in modo da rispettare i parametri sul patto di stabilità interno, non si palesa idonea a precludere la pronuncia cui la Sezione regionale di controllo è obbligata ad assumere ai sensi del comma 168- art.1 legge266/2005, la quale pronuncia è correlata alle risultanze contabili riportate nella relazione dell’Organo di revisione e non modificate alla data di adunanza della Sezione. Si aggiunge che gli eventuali provvedimenti di riduzione degli stanziamenti di spesa previsti in bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale e non del Sindaco e della Giunta. La Sezione ritiene, altresì, che nell’ammontare della spesa computabile ai fini del rispetto del patto di stabilità, debba essere compresa anche la quota di euro 10.846,00 dovuta al Consorzio contro il randagismo, trattandosi di erogazione per “corrispettivo di servizio”, come è chiaramente desumibile dall’art.1 dell’atto costitutivo del Consorzio stesso, laddove si afferma che le finalità perseguite dai Comuni consorziati è quella di “provvedere alla gestione associata di un canile rifugio”. Sicchè la spesa corrente complessiva, al netto delle esclusioni di legge, ammonta ad euro 1.838.670.
 
Per le considerazioni che precedono
 
LA SEZIONE
 
Visto l’art. 1 – comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Udito il relatore, nella persona del Presidente, dr. Giuseppantonio Stanco;
 
DELIBERA
 
di dare atto che il Comune di LIZZANO (prov. di Taranto) nel bilancio di previsione, per l’esercizio dell’anno 2006, non ha osservato, relativamente alla spesa corrente e per la gestione di competenza, le prescrizioni stabilite dal succitato comma 140, art. 1 legge 266/2005, in quanto detto Comune ha previsto, nel bilancio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) di euro 1.838.670,00, che confrontato con il corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, pari ad euro 1.924.245,20 (quadro 5.2 del questionario) risulta in violazione del summenzionato comma 140, la cui osservanza avrebbe comportato una previsione complessiva di spesa corrente non superiore ad euro 1.799.169,26 corrispondente all’ammontare delle spese correnti impegnate nel 2004, ridotto del 6,5%, trattandosi di Comune “virtuoso”, giusta dichiarazione dell’Organo di revisione.
Dispone che la presente pronuncia sia rimessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di LIZZANO affinché ne diano urgente comunicazione al predetto Consiglio Comunale per “l’adozione delle necessarie misure correttive”, come stabilito dal ridetto comma 168, art. 1 legge 266/2005.
Le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo, per quanto di ulteriore competenza.
 
 
Il Presidente relatore
f.to G. Stanco
 
 
Depositata in segreteria il 4 ottobre 2006
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Carmela Doronzo

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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