Con la deliberazione n. 2/2007/G del 22/01/2007, la Corte dei Conti – Sezione Centrale del Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94, trasmette alle Presidenze delle due Camere del Parlamento e ad altri organi la relazione contenente i risultati del controllo eseguito sulla gestione dei c.d. “Patti Verdi” locuzione ricomprendente i patti territoriali specializzzati in agricoltura, nella pesca e nell’acquacultura svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico.
A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 commi 203-215 legge n°662 del 1996, i patti territoriali rientrano negli istituti di programmazione negoziata, intendendosi, come tale, la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza.
In particolare, tali patti, consistono negli accordi, promossi da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati circa: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) eventuali accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo; 5) impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) procedure e soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati, stipulati relativamente all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
Per contratto di programma s’intende, invece, il contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.
La Corte osserva che dal confronto con le precedenti relazioni della Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato in materia di programmazione negoziata, ed in particolare sui patti territoriali, sono emersi, ancora una volta, fenomeni, diffusi in tutte le regioni e nella maggior parte dei patti, di revoche dei contributi alle iniziative – consistiti, in massima parte, in prese d’atto di rinunce o di mancato inizio di attività da parte degli imprenditori a proseguire o, addirittura, intraprendere i progetti inseriti negli accordi di sviluppo locale – e di basso livello degli investimenti da parte degli enti territoriali, pur incoraggiati ripetutamente dallo Stato con trasferimenti finanziari e, nei limiti della definizione dei rispettivi compiti, dagli accordi di programma quadro.
Tale situazione si riscontra anche con riguardo ai patti specializzati in agricoltura oggetto della presente relazione, caratterizzati altresì da mancanza di controlli efficaci, sovrapposizione di competenze e, per ultimo, da un panorama normativo di riferimento abbastanza confuso.
La Corte, comunque, approva avendo riscontrato che il Ministero ha affidato le istruttorie sui patti territoriali da svolgere ai fini dell’ammissibilità a contributo ad istituti bancari e finanziari precedentemente selezionati dal Ministero dell’Economia e delle finanze per i patti territoriali c.d. generalisti, e che per l’affidamento del servizio a tali istituti, disposta con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti, non è stata eccepita alcuna infrazione alle norme comunitarie europee.
- Qui la deliberazione con annessa relazione.
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