La determinazione n. 2/2006 della Sezione Regionale del Controllo per la Sicilia della Corte dei conti, prende le mosse da una precedente deliberazione della stessa Sezione la n. 14/2003 con la quale veniva approvato il programma successivo della gestione del bilancio e del patrimonio della regione siciliana e delle amministrazioni pubbliche statali e locali aventi sede in Sicilia per l’anno 2004, prevedendo, tra l’altro, l’effettuazione di una specifica indagine sulle risorse destinate alla contrattazione decentrata per il personale non dirigente degli enti locali e sulle modalità di utilizzo delle stesse.
La necessità di tale studio nasce dall’esigenza di monitorare una delle voci di spesa più considerevoli dell’erario ossia quella della corresponsione degli emolumenti straordinari ed accessori a favore dei dipendenti pubblici.
Come è ben noto, a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego – avviata dal legislatore con il d.lgs. 29/93, meglio dettagliata con il d.lgs. 80/98, e completata con il T.U.P.I. – d.lgs. 165/2001 – ha acquistato sempre più pregnanza la relativa attività negoziale sia a livello nazionale che quella svolta in sede decentrata.
In particolare, quest’ultima, ritenuta inizialmente poco significativa sul piano economico, ha progressivamente maturato sempre più interesse da parte dell’organo di controllo contabile atteso che, a volte, attraverso operazioni caratterizzate anche da una certa sofisticatezza si determinano duplicazioni (p. es. nell’attribuzione contemporanea di indennità di disagio e di rischio) e sperperi di denaro del tutto ingiustificati (specialmente in occasione di procedure di riqualificazione e di ricollocazione del personale).
In particolare, i giudici contabili stigmatizzano quei comportamenti adottati dalle p.a. siciliane volti ad assegnare in modo automatico e generalizzato trattamenti economici accessori anche di particolare consistenza, utilizzando come unico criterio selettivo il numero di giornate di effettivo servizio prestate dal dipendente senza ricorrere quindi ad ulteriori parametri di carattere meritocratico quali p. es. la produttività come peraltro prevede espressamente la normativa in materia.
E’ pur vero che, in assenza di strumenti idonei a misurare l’effettivo lavoro svolto da ciascun dipendente, tali rimedi vengono spesso preferiti, poiché, in quanto neutri ed oggettivi, evitano il sorgere di conflitti interni che potrebbero pesantemente condizionare l’efficienza dell’ente.
Ma quello che soprattutto pare cogliersi, sulla base della lucida analisi svolta dall’organo magistratuale, è l’assenza di politiche economiche di programmazione e di controllo che dovrebbero sempre precedere tale tipo di accordi e che, al contrario, proprio perché sganciati dai predetti canoni, si contraddistinguono per disinvoltura e superficialità.
Per tali motivazioni i giudici dispongono la trasmissione della deliberazione unitamente alla relazione agli enti interessati affinché, di concerto con le OO.SS., pongano in essere accordi di secondo livello quali quelli decentrati conformi ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
Segue quanto deliberato.
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